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<blockquote data-quote="mata" data-source="post: 348505"><p>Caro Riccardo, il registro delle imprese che tu citi non è Legge dello Stato, anzi, se ti guardi la discussione già intrapresa anni fa (<a href="http://www.immobilio.it/threads/il-caos-dei-valutatori-immobiliari-ovvero-lesperto-valutatore-professionista-senza-albo.5565/" target="_blank">http://www.immobilio.it/threads/il-caos-dei-valutatori-immobiliari-ovvero-lesperto-valutatore-professionista-senza-albo.5565/</a>), leggerai che nemmeno potevano essere creati perchè il "ruolo dei periti ed esperti" da tenere presso le Camere di Commercio provinciali fu originariamente istituito con l'art. 32 del R.D. 20/9/1934 n° 2011 e modificato dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 21/9/1944 n° 315. Al comma 3 del medesimo, esso recitava " ..... tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni". La successiva regolamentazione di tale ruolo, avvenuta con D.M. 29/12/1979 riportava al comma 2: "I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni <em>di carattere prevalentemente pratico</em><strong>, con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del testo unico approvato con R.D. 20/9/1934 n° 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni"</strong>. </p><p>Infine l'art. 18 della L. 57/2001, art. 1 comma c), recita: " L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile:</p><p>a)..........</p><p>b) con l'<strong>esercizio</strong> di ATTIVITA' imprenditoriali e <strong>PROFESSIONALI</strong>, escluse quelle di mediazione comunque esercitate.</p><p>Siccome, in base alle Leggi che ti ho citato, le operazioni estimative costituiscono campo di attività limitato e circoscritto ai professionisti descritti (agronomi, ingegneri, agronomi, ecc.), non è consentito nè ad altre figure professionali, nè ai mediatori immobiliari. Pe questi motivi, i vari tribunali non affidano perizie estimative agli Agenti Immobiliari. Ovviamente è il mio parere.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="mata, post: 348505"] Caro Riccardo, il registro delle imprese che tu citi non è Legge dello Stato, anzi, se ti guardi la discussione già intrapresa anni fa ([url]http://www.immobilio.it/threads/il-caos-dei-valutatori-immobiliari-ovvero-lesperto-valutatore-professionista-senza-albo.5565/[/url]), leggerai che nemmeno potevano essere creati perchè il "ruolo dei periti ed esperti" da tenere presso le Camere di Commercio provinciali fu originariamente istituito con l'art. 32 del R.D. 20/9/1934 n° 2011 e modificato dal Decreto Legislativo Luogotenenziale 21/9/1944 n° 315. Al comma 3 del medesimo, esso recitava " ..... tuttavia in nessun caso i consigli possono formare ruoli per attività professionali per le quali sussistano albi regolati da apposite disposizioni". La successiva regolamentazione di tale ruolo, avvenuta con D.M. 29/12/1979 riportava al comma 2: "I periti e gli esperti, iscritti nel ruolo, esplicano funzioni [I]di carattere prevalentemente pratico[/I][B], con esclusione, ai sensi dell'art. 32 n° 3 del testo unico approvato con R.D. 20/9/1934 n° 2011, di quelle attività professionali per le quali sussistono albi regolati da apposite disposizioni"[/B]. Infine l'art. 18 della L. 57/2001, art. 1 comma c), recita: " L'esercizio dell'attività di mediazione è incompatibile: a).......... b) con l'[B]esercizio[/B] di ATTIVITA' imprenditoriali e [B]PROFESSIONALI[/B], escluse quelle di mediazione comunque esercitate. Siccome, in base alle Leggi che ti ho citato, le operazioni estimative costituiscono campo di attività limitato e circoscritto ai professionisti descritti (agronomi, ingegneri, agronomi, ecc.), non è consentito nè ad altre figure professionali, nè ai mediatori immobiliari. Pe questi motivi, i vari tribunali non affidano perizie estimative agli Agenti Immobiliari. Ovviamente è il mio parere. [/QUOTE]
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