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<blockquote data-quote="fabrizio64x" data-source="post: 246250" data-attributes="member: 46974"><p>girando ho trovato questo:</p><p><strong>Polizza assicurativa indennitaria</strong></p><p><em><span style="color: #333300">Oggetto di garanzia sono gli immobili per cui sia stato richiesto il permesso di costruire successivamente alla data del 21 luglio 2005 e devono risultare, al momento della contrattazione, ancora da edificare o non ancora ultimati.</span></em></p><p><em><span style="color: #333300"> La copertura assicurativa si riferisce ai danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui il costruttore sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 codice civile. Per “danni materiali e diretti” si intende derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione. Inoltre i danni devono manifestarsi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.</span></em></p><p><em><span style="color: #333300"> La durata della garanzia è di dieci anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.</span></em></p><p><em><span style="color: #333300"> Da ultimo ricordiamo che solo nel caso in cui il venditore agisca nell’esercizio di impresa (operatore professionale), l’acquirente potrà esigere la polizza decennale postuma.</span></em></p><p> </p><p>Se il mio villino è stato completato a Febbraio 2012 (fine lavori) posso rientrare nella Polizza ?</p><p> </p><p>Grazie</p><p> </p><p>Fab.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="fabrizio64x, post: 246250, member: 46974"] girando ho trovato questo: [B]Polizza assicurativa indennitaria[/B] [I][COLOR=#333300]Oggetto di garanzia sono gli immobili per cui sia stato richiesto il permesso di costruire successivamente alla data del 21 luglio 2005 e devono risultare, al momento della contrattazione, ancora da edificare o non ancora ultimati.[/COLOR][/I] [I][COLOR=#333300] La copertura assicurativa si riferisce ai danni materiali e diretti all’immobile, compresi i danni ai terzi, cui il costruttore sia tenuto ai sensi dell’art. 1669 codice civile. Per “danni materiali e diretti” si intende derivanti da rovina totale o parziale oppure da gravi difetti costruttivi delle opere, per vizio del suolo o per difetto della costruzione. Inoltre i danni devono manifestarsi successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita.[/COLOR][/I] [I][COLOR=#333300] La durata della garanzia è di dieci anni, a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.[/COLOR][/I] [I][COLOR=#333300] Da ultimo ricordiamo che solo nel caso in cui il venditore agisca nell’esercizio di impresa (operatore professionale), l’acquirente potrà esigere la polizza decennale postuma.[/COLOR][/I] Se il mio villino è stato completato a Febbraio 2012 (fine lavori) posso rientrare nella Polizza ? Grazie Fab. [/QUOTE]
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