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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 370977" data-attributes="member: 31598"><p>L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate di Nola non appare condivisibile. La possibilità di indicare una sola copia del contratto è stata proprio una precisa scelta (facilitativa e di convenienza economica) dell’Agenzia delle Entrate per invogliare i contribuenti a passare al canale telematico, motivazione evidente che segnala che la copia bollata è quella che rimane al contribuente medesimo.</p><p></p><p>Come, infatti, ha evidenziato l’Agenzia stessa, con la risoluzione n°175/E/2002 “<em>la registrazione telematica mentre non ha modificato il trattamento ai fini dell’imposta di bollo, ha comportato diverse modalità di esecuzione della registrazione dei contratti di locazione. Infatti <strong>tale formalità è eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dall’articolo 11, comma 3, e dall’articolo 16, comma 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro</strong> approvate con DPR 26 aprile 1986, n. 131. </em></p><p><em></em></p><p><em>La nuova procedura (articolo 20, comma 1, decreto dirigenziale 31 luglio 1998), stabilisce che il contribuente non deve presentare all’ufficio l’originale dell’atto (articolo 16, comma 6, del DPR n.131 del 1986) e ha l’obbligo di conservare il contratto, in originale, per dieci anni (articolo 23, comma 3, del decreto ministeriale del 31 luglio 1998). Per gli atti privati registrati con modalità non telematiche, l’obbligo di conservare per dieci anni l’originale del contratto è, invece, posto a carico dell’ufficio delle Entrate (articolo 18, comma 2 del DPR n.131 del 1986.</em></p><p><em></em></p><p><em>Riepilogando:</em></p><p><em></em></p><p><em>- <strong>per i dati trasmessi in via telematica non deve essere corrisposta l’imposta di bollo</strong> (combinato disposto dell’articolo 20, comma 1 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e del decreto direttoriale 12 dicembre 2001);</em></p><p><em></em></p><p><em>- <strong>tutti gli esemplari dei contratti sottoscritti dalle parti, compresi gli eventuali allegati, sono soggetti all’imposta di bollo </strong>[…]</em>”</p><p></p><p>Nonostante la maggior parte degli uffici si attengano al documento di prassi, si rilevano, tuttavia, ancora comportamenti difformi tenuti da alcuni uffici periferici. Posto che, comunque, è l’ufficio di Nola che, in materia di imposta di bollo per i contratti di locazione registrati in via telematica, è competente a livello di controllo formale, si consiglia di seguire la prassi dell’ufficio in questione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 370977, member: 31598"] L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate di Nola non appare condivisibile. La possibilità di indicare una sola copia del contratto è stata proprio una precisa scelta (facilitativa e di convenienza economica) dell’Agenzia delle Entrate per invogliare i contribuenti a passare al canale telematico, motivazione evidente che segnala che la copia bollata è quella che rimane al contribuente medesimo. Come, infatti, ha evidenziato l’Agenzia stessa, con la risoluzione n°175/E/2002 “[I]la registrazione telematica mentre non ha modificato il trattamento ai fini dell’imposta di bollo, ha comportato diverse modalità di esecuzione della registrazione dei contratti di locazione. Infatti [B]tale formalità è eseguita con modalità diverse da quelle stabilite dall’articolo 11, comma 3, e dall’articolo 16, comma 6 del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro[/B] approvate con DPR 26 aprile 1986, n. 131. La nuova procedura (articolo 20, comma 1, decreto dirigenziale 31 luglio 1998), stabilisce che il contribuente non deve presentare all’ufficio l’originale dell’atto (articolo 16, comma 6, del DPR n.131 del 1986) e ha l’obbligo di conservare il contratto, in originale, per dieci anni (articolo 23, comma 3, del decreto ministeriale del 31 luglio 1998). Per gli atti privati registrati con modalità non telematiche, l’obbligo di conservare per dieci anni l’originale del contratto è, invece, posto a carico dell’ufficio delle Entrate (articolo 18, comma 2 del DPR n.131 del 1986. Riepilogando: - [B]per i dati trasmessi in via telematica non deve essere corrisposta l’imposta di bollo[/B] (combinato disposto dell’articolo 20, comma 1 del decreto dirigenziale 31 luglio 1998, e del decreto direttoriale 12 dicembre 2001); - [B]tutti gli esemplari dei contratti sottoscritti dalle parti, compresi gli eventuali allegati, sono soggetti all’imposta di bollo [/B][…][/I]” Nonostante la maggior parte degli uffici si attengano al documento di prassi, si rilevano, tuttavia, ancora comportamenti difformi tenuti da alcuni uffici periferici. Posto che, comunque, è l’ufficio di Nola che, in materia di imposta di bollo per i contratti di locazione registrati in via telematica, è competente a livello di controllo formale, si consiglia di seguire la prassi dell’ufficio in questione. [/QUOTE]
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