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<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 371007" data-attributes="member: 52418"><p>Credo da questo</p><p></p><p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2014/Gennaio+2014+Provvedimenti/Provvedimento+del+10+gennaio+2014+Modello+Rli/RLI_Totale.pdf" target="_blank">http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti circolari e risoluzioni/Provvedimenti/2014/Gennaio 2014 Provvedimenti/Provvedimento del 10 gennaio 2014 Modello Rli/RLI_Totale.pdf</a></p><p></p><p>Pagina 6.</p><p></p><p>"</p><p>L’allegazione del file è facoltativa in presenza di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo (codici L1 o L2), privo di particolari clausole contrattuali e di allegati soggetti all’imposta di bollo, posto in essere al di fuori dell’attività di impresa o di lavoro autonomo (contratto non soggetto ad IVA), con un numero di locatori e conduttori, rispettivamente, non superiori a tre, aventi ad oggetto un immobile urbano principale (codice 1) e un numero di pertinenze locate congiuntamente (codice 2) non superiore a tre."</p><p></p><p>I riferimenti normativi che danno forza di legge a questo provvedimento li trovi elencati a pagina 7."</p><p></p><p>Fra l'altro la pubblicazione sul sito internet ha lo stesso valore della pubblicazione in gazzetta ufficiale .</p><p>Legge 244/2007 articolo 1 comma 361.</p><p></p><p>"361. Per analoghe esigenze di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale,</p><p>nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 371007, member: 52418"] Credo da questo [URL='http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti+circolari+e+risoluzioni/Provvedimenti/2014/Gennaio+2014+Provvedimenti/Provvedimento+del+10+gennaio+2014+Modello+Rli/RLI_Totale.pdf']http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/file/Nsilib/Nsi/Documentazione/Provvedimenti circolari e risoluzioni/Provvedimenti/2014/Gennaio 2014 Provvedimenti/Provvedimento del 10 gennaio 2014 Modello Rli/RLI_Totale.pdf[/URL] Pagina 6. " L’allegazione del file è facoltativa in presenza di un contratto di locazione di immobile ad uso abitativo (codici L1 o L2), privo di particolari clausole contrattuali e di allegati soggetti all’imposta di bollo, posto in essere al di fuori dell’attività di impresa o di lavoro autonomo (contratto non soggetto ad IVA), con un numero di locatori e conduttori, rispettivamente, non superiori a tre, aventi ad oggetto un immobile urbano principale (codice 1) e un numero di pertinenze locate congiuntamente (codice 2) non superiore a tre." I riferimenti normativi che danno forza di legge a questo provvedimento li trovi elencati a pagina 7." Fra l'altro la pubblicazione sul sito internet ha lo stesso valore della pubblicazione in gazzetta ufficiale . Legge 244/2007 articolo 1 comma 361. "361. Per analoghe esigenze di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti internet tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti, nella Gazzetta Ufficiale, nei casi in cui questa sia prevista da altre disposizioni di legge. I siti internet delle agenzie fiscali devono essere strutturati al fine di consentire la ricerca, la consultazione, l'estrazione e l'utilizzazione di tutti i documenti ivi pubblicati." [/QUOTE]
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