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Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Donazione: richiesta di chiarimenti circa la nuova legge maggio 2005
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<blockquote data-quote="robertobosco" data-source="post: 95179" data-attributes="member: 4192"><p>Pur in assenza di imprevista norma transitoria della legge di conversione 80/2005, l'applicazione è da considerarsi applicabile retroattivamente anche alle donazioni ante il 15 maggio 2005, come da allegata nota:</p><p>I1 Consiglio Nazionale del Notariato. auspicando un</p><p>tempestivo e adeguato intervento del legislatore per</p><p>una norma transitoria. ha ritenuto che 'per tutte le</p><p>donazioni, sia anteriori sia successive all'entrata in</p><p>vigore della 1. 80/2005, la stabilità dei diritti dei terzi è</p><p>pienamente tutelata una volta decorsi i venti anni dalla</p><p>donazione stessa (o, ai fini dellart. 561 C.C., sua trascrizione)</p><p>". Ciò significa che:</p><p>-donazioni anteriori al 15 maggio 2005 effettuate</p><p>oltre 20 anni prima: il terzo acquirente di un bene di</p><p>provenienza donativa è al riparo da ogni pretesa di</p><p>restituzione da parte dei legittimari</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="robertobosco, post: 95179, member: 4192"] Pur in assenza di imprevista norma transitoria della legge di conversione 80/2005, l'applicazione è da considerarsi applicabile retroattivamente anche alle donazioni ante il 15 maggio 2005, come da allegata nota: I1 Consiglio Nazionale del Notariato. auspicando un tempestivo e adeguato intervento del legislatore per una norma transitoria. ha ritenuto che 'per tutte le donazioni, sia anteriori sia successive all'entrata in vigore della 1. 80/2005, la stabilità dei diritti dei terzi è pienamente tutelata una volta decorsi i venti anni dalla donazione stessa (o, ai fini dellart. 561 C.C., sua trascrizione) ". Ciò significa che: -donazioni anteriori al 15 maggio 2005 effettuate oltre 20 anni prima: il terzo acquirente di un bene di provenienza donativa è al riparo da ogni pretesa di restituzione da parte dei legittimari [/QUOTE]
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