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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 86725" data-attributes="member: 8160"><p>Mi giunge assolutamente strano.</p><p>Che accertamento deve fare l'agenzia delle entrate.</p><p>Mi ricordo di due casi:</p><p>- in uno nel quale i genitori avevano dato i quattrini necessari per l'acquisto di una casa alla figlia neolaureata in giurisprudenza. A distanza di tre anni hanno regalato pari somma al figlio neolaureato in ingegneria, sempre per l'acquisto di una casa.</p><p>Tutto bene.</p><p>- nell'altro addirittura hanno presenziato i genitori e, ai sensi dell'art. 1411 che ti riporto, hanno effettuato l'acquisto intestando i beni ai figli.</p><p>Avevamo chiesto all'Agenzia delle Entrate se si intravedeva elusione di donazione e la risposta è stata negativa appunto per l'articolo 1411.</p><p>Leggilo e poi fallo notare al notaio, che, a quanto pare, non nota.</p><p></p><p><strong>Art. 1411. Contratto a favore di terzi</strong></p><p> </p><p>I. È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse.</p><p>II. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare.</p><p>III. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto.</p><p></p><p>Fai sapere.</p><p>ciao</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 86725, member: 8160"] Mi giunge assolutamente strano. Che accertamento deve fare l'agenzia delle entrate. Mi ricordo di due casi: - in uno nel quale i genitori avevano dato i quattrini necessari per l'acquisto di una casa alla figlia neolaureata in giurisprudenza. A distanza di tre anni hanno regalato pari somma al figlio neolaureato in ingegneria, sempre per l'acquisto di una casa. Tutto bene. - nell'altro addirittura hanno presenziato i genitori e, ai sensi dell'art. 1411 che ti riporto, hanno effettuato l'acquisto intestando i beni ai figli. Avevamo chiesto all'Agenzia delle Entrate se si intravedeva elusione di donazione e la risposta è stata negativa appunto per l'articolo 1411. Leggilo e poi fallo notare al notaio, che, a quanto pare, non nota. [B]Art. 1411. Contratto a favore di terzi[/B] I. È valida la stipulazione a favore di un terzo, qualora lo stipulante vi abbia interesse. II. Salvo patto contrario, il terzo acquista il diritto contro il promittente per effetto della stipulazione. Questa però può essere revocata o modificata dallo stipulante, finché il terzo non abbia dichiarato, anche in confronto del promittente, di volerne profittare. III. In caso di revoca della stipulazione o di rifiuto del terzo di profittarne, la prestazione rimane a beneficio dello stipulante, salvo che diversamente risulti dalla volontà delle parti o dalla natura del contratto. Fai sapere. ciao [/QUOTE]
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