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Testo
<blockquote data-quote="Antonio Troise" data-source="post: 254060" data-attributes="member: 776"><p><strong><u>Da Wikipedia:</u></strong></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">Può accadere che un bene abbia per anni un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Possesso" target="_blank"><span style="color: #0b0080">possessore</span></a> non proprietario e un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)" target="_blank"><span style="color: #0b0080">proprietario</span></a> non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista. È l’usucapione ("prescrizione acquisitiva"): l’acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo (<a href="http://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile/Libro_III/Titolo_VIII#Art._1158_Usucapione_dei_beni_immobili_e_dei_diritti_reali_immobiliari" target="_blank"><span style="color: #663366">articolo 1158</span></a>).</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">Il codice civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno venti anni. Trascorso il periodo, il giudice adito accerta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">È irrilevante, agli effetti dell’usucapione, che il possesso sia di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Buona_fede" target="_blank"><span style="color: #0b0080">buona</span></a> o di <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Mala_fede" target="_blank"><span style="color: #0b0080">mala fede</span></a>. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l’usucapione. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">È cruciale però distinguere la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Detenzione" target="_blank"><span style="color: #0b0080">detenzione</span></a> dal <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Possesso" target="_blank"><span style="color: #0b0080">possesso</span></a>: nel primo caso si tiene l'oggetto soltanto in <em>custodia</em>, ci si comporta cioè come se il possesso fosse altrui e ciò non dà inizio ad alcun ciclo di usucapione. Ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non interverrà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso vero e proprio. Seguendo il citato esempio solo quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsi del libro (per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante) avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">Il possesso <em>ad usucapionem</em> deve essere, per l’art. 1158, un possesso “continuato”. Qui va considerato il generale principio per cui il possesso si consegue <em>corpore et animo</em>, ma si conserva solo <em>animo</em>.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, l’<a href="http://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile/Libro_III/Titolo_VIII#Art._1165_Applicazione_di_norme_sulla_prescrizione" target="_blank"><span style="color: #663366">articolo 1165</span></a> richiama le norme sull’interruzione della<a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione" target="_blank"><span style="color: #0b0080">prescrizione</span></a>, in quanto compatibili con l’usucapione. Perciò l’usucapione è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui; non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">L’usucapiente, se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena ("<em>usucapio libertatis</em>") e i <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_reale" target="_blank"><span style="color: #0b0080">diritti sulla cosa</span></a> costituiti dall’antico proprietario non sono opponibili all’usucapiente neppure se <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Trascrizione_(diritto)" target="_blank"><span style="color: #0b0080">trascritti</span></a>. Ma, se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all’usucapione.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">Il fondamento dell’usucapione è in un’esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni: una consolidata situazione di fatto come il possesso di un bene protratto per un certo tempo è di per sé stessa considerata modo di acquisto della proprietà. Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo: occorrerebbe provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "<em><a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Probatio_diabolica" target="_blank"><span style="color: #0b0080">probatio diabolica</span></a></em>").</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">Gli effetti giuridici dell’usucapione si producono come conseguenza di un <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Fatto_giuridico" target="_blank"><span style="color: #0b0080">fatto giuridico</span></a>: la <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Sentenza" target="_blank"><span style="color: #0b0080">sentenza</span></a> che li accerta ha valore solo dichiarativo.</span></span></span></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'sans-serif'"><span style="color: #000000">Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_immobile" target="_blank"><span style="color: #0b0080">beni immobili</span></a> o <a href="http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_mobile" target="_blank"><span style="color: #0b0080">mobili</span></a>. La durata richiesta è la stessa richiesta per l’usucapione della proprietà.</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonio Troise, post: 254060, member: 776"] [B][U]Da Wikipedia:[/U][/B] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]Può accadere che un bene abbia per anni un [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Possesso'][COLOR=#0b0080]possessore[/COLOR][/URL] non proprietario e un [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Propriet%C3%A0_(diritto)'][COLOR=#0b0080]proprietario[/COLOR][/URL] non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista. È l’usucapione ("prescrizione acquisitiva"): l’acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo ([URL='http://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile/Libro_III/Titolo_VIII#Art._1158_Usucapione_dei_beni_immobili_e_dei_diritti_reali_immobiliari'][COLOR=#663366]articolo 1158[/COLOR][/URL]).[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]Il codice civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno venti anni. Trascorso il periodo, il giudice adito accerta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]È irrilevante, agli effetti dell’usucapione, che il possesso sia di [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Buona_fede'][COLOR=#0b0080]buona[/COLOR][/URL] o di [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Mala_fede'][COLOR=#0b0080]mala fede[/COLOR][/URL]. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l’usucapione. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]È cruciale però distinguere la [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Detenzione'][COLOR=#0b0080]detenzione[/COLOR][/URL] dal [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Possesso'][COLOR=#0b0080]possesso[/COLOR][/URL]: nel primo caso si tiene l'oggetto soltanto in [I]custodia[/I], ci si comporta cioè come se il possesso fosse altrui e ciò non dà inizio ad alcun ciclo di usucapione. Ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non interverrà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso vero e proprio. Seguendo il citato esempio solo quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsi del libro (per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante) avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]Il possesso [I]ad usucapionem[/I] deve essere, per l’art. 1158, un possesso “continuato”. Qui va considerato il generale principio per cui il possesso si consegue [I]corpore et animo[/I], ma si conserva solo [I]animo[/I].[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, l’[URL='http://it.wikisource.org/wiki/Codice_civile/Libro_III/Titolo_VIII#Art._1165_Applicazione_di_norme_sulla_prescrizione'][COLOR=#663366]articolo 1165[/COLOR][/URL] richiama le norme sull’interruzione della[URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Prescrizione'][COLOR=#0b0080]prescrizione[/COLOR][/URL], in quanto compatibili con l’usucapione. Perciò l’usucapione è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui; non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]L’usucapiente, se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena ("[I]usucapio libertatis[/I]") e i [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Diritto_reale'][COLOR=#0b0080]diritti sulla cosa[/COLOR][/URL] costituiti dall’antico proprietario non sono opponibili all’usucapiente neppure se [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Trascrizione_(diritto)'][COLOR=#0b0080]trascritti[/COLOR][/URL]. Ma, se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all’usucapione.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]Il fondamento dell’usucapione è in un’esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni: una consolidata situazione di fatto come il possesso di un bene protratto per un certo tempo è di per sé stessa considerata modo di acquisto della proprietà. Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo: occorrerebbe provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "[I][URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Probatio_diabolica'][COLOR=#0b0080]probatio diabolica[/COLOR][/URL][/I]").[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]Gli effetti giuridici dell’usucapione si producono come conseguenza di un [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Fatto_giuridico'][COLOR=#0b0080]fatto giuridico[/COLOR][/URL]: la [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Sentenza'][COLOR=#0b0080]sentenza[/COLOR][/URL] che li accerta ha valore solo dichiarativo.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [SIZE=3][FONT=sans-serif][COLOR=#000000]Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_immobile'][COLOR=#0b0080]beni immobili[/COLOR][/URL] o [URL='http://it.wikipedia.org/wiki/Bene_mobile'][COLOR=#0b0080]mobili[/COLOR][/URL]. La durata richiesta è la stessa richiesta per l’usucapione della proprietà.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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