Gastonlive

Nuovo Iscritto
Salve, sono un nuovo membro, avrei una domanda da porre , forse sembrerà stupida, esiste un modo per sapere se qualcuno sta intentando una usucapione su un immobile?
Stò per acquistare una vecchia casa e voci di corridoio mi dicono che qualcuno stà tentando di usucapirla.
Grazie per le informazioni che vorrete darmi.
gastonlive.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Ma il proprietario che ha detto ?
Ci abita dentro qualcuno a titolo gratuito ?
Ci sono le strade per proteggersi ( trascrizione del preliminare ) e verifiche che puoi fare se vi è un rpocedimento di usucapione.
A me sembra che ti vogliono distrarre dall'acquisto.
 

Gastonlive

Nuovo Iscritto
Il proprietario dice di avere la piena propriete, ma il vicino acupa una stanza che da su una strada comune da circa 20 anni, il contenzioso è legato a quest'ultima.
Vorrei sapere se vi è qualche indagine che mi facia sapere se il vicino ha intentato usucapione su quella solo stanza.
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
Il proprietario dice di avere la piena propriete, ma il vicino acupa una stanza che da su una strada comune da circa 20 anni, il contenzioso è legato a quest'ultima.
Vorrei sapere se vi è qualche indagine che mi facia sapere se il vicino ha intentato usucapione su quella solo stanza.
Non sono avvocato, e quindi prendi con riserva la mia nota.

L'usucapione di acquisisce, in determinate condizioni di possesso che qui sembra che ci siano, trascorsi i 20 anni ed automaticamente. Vale a dire che il diritto è acquisito ed appena interessa al soggetto questo può chiedere una semplice sentenza di accertamento dell'usucapione che ha già acquisito.
L'unica cosa che il magistrato chiederà è di provare ( anche con testimoni) l'inizio certo 20 anni prima. Il magistarato può non accettare la frase "circa 20 anni".
I 20 anni minimo devono essere provati.

Quindi potrebbe succedere che tu acuisti e quello dica io ho usucapitio e la stanza è mia (non tutto l'edificio).

Come prevenire la mossa ?
Non so se questa stanza è separata dall'alloggio che compreresti. Se c'è comunicazione, non c'è possesso esclusivo e non c'è usucapione.ualcun e chi ha pagato l'ICI e tasse per questa stanza ?
Se il proprietario, questo potrebbe dire : lascia la stanza che ti ho dato in comodato gratuito perchè mi serve". E qui si vedrebbe la reazione.
Dandomi qualche concreto elemneto : porte interne di comunicazione, ICI e tasse
pagate, si può veder se esiste un elemanto che tolga le condizioni automatiche di usucapione.

Inoltre : i 20 anni sono certi o no ? cioè dimostrabili.?
 

Gastonlive

Nuovo Iscritto
Il venditore ha sempre pagato l'ICI, la stanza non è in communicazione con il resto dell'immobile non fosse per un muro e il solaio, la stessa da ad una strada e la porta e rimasta sempre aperta cosi che il vicino l'ha usata per porci legna da ardere e altre atrezzature. 20 anni sono trascorsi sicuramente.
Grazie.
 

Umberto Granducato

Fondatore
Membro dello Staff
Agente Immobiliare
L'usucapiente, per formalizzare l'acquisto, deve esperire un'azione giudiziale per ottenere una sentenza che accerti e dichiari l'avvenuta usucapione.
La sentenza è di mero accertamento, con natura dichiarativa e non costitutiva (Cassazione, sentenza del 19 marzo 2008, n. 12609; Cassazione, sentenza del 5 febbraio 2007, n. 2485).
Tale sentenza dovrà essere trascritta nei registri pubblici, ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile.
Non è invece prevista la trascrizione della domanda giudiziale con cui si chiede l'accertamento dell'usucapione. Tale domanda, infatti, non è compresa tra quelle trascrivibili elencate negli articoli 2652 e 2653 del Codice civile. Si può solo trascrivere, ma è un caso diverso, la domanda che interrompe il corso dell'usucapione di beni immobili ex articolo 2653 n. 5 del Codice civile.
(fonte studio legale Pedone)
 

Gastonlive

Nuovo Iscritto
L'usucapiente, per formalizzare l'acquisto, deve esperire un'azione giudiziale per ottenere una sentenza che accerti e dichiari l'avvenuta usucapione.
La sentenza è di mero accertamento, con natura dichiarativa e non costitutiva (Cassazione, sentenza del 19 marzo 2008, n. 12609; Cassazione, sentenza del 5 febbraio 2007, n. 2485).
Tale sentenza dovrà essere trascritta nei registri pubblici, ai sensi dell'articolo 2651 del Codice civile.
Non è invece prevista la trascrizione della domanda giudiziale con cui si chiede l'accertamento dell'usucapione. Tale domanda, infatti, non è compresa tra quelle trascrivibili elencate negli articoli 2652 e 2653 del Codice civile. Si può solo trascrivere, ma è un caso diverso, la domanda che interrompe il corso dell'usucapione di beni immobili ex articolo 2653 n. 5 del Codice civile.
(fonte studio legale Pedone)

quindi non posso sapere nulla se non quando questo bene è usucapito??
 

H&F

Membro Assiduo
Professionista
La domanda è interessante....
Non mi risulta possibile saperlo prima. Ti linko questa pagina di uno studio legale che ti può essere utile: usucapione: presupposti e opponibilità a terzi
Concordo con te perchè il bene può essere usucapito anche dopo che il nuovo compra. L'usucapione è un diritto che si acquista con le condizioni di legge, 20 anni etc. La sentenza è di accertamento di usucapione acquisito.
L'unica che il vicino non sia interessato per la legna e fargli un regalo di una legnaia in giardino se c'è posto.
 

Antonio Troise

Membro Storico
Agente Immobiliare
Da Wikipedia:
Può accadere che un bene abbia per anni un possessore non proprietario e un proprietario non possessore. Al protrarsi di questa situazione la legge ricollega una precisa conseguenza: il proprietario perde il diritto di proprietà, il possessore lo acquista. È l’usucapione ("prescrizione acquisitiva"): l’acquisto della proprietà a titolo originario mediante il possesso continuato nel tempo (articolo 1158).
Il codice civile intende per usucapione il modo di acquisizione della proprietà a seguito del possesso pacifico, non violento e ininterrotto di un bene mobile o immobile per un periodo temporale di almeno venti anni. Trascorso il periodo, il giudice adito accerta l'effettivo possesso del bene e decreta il passaggio della proprietà.
È irrilevante, agli effetti dell’usucapione, che il possesso sia di buona o di mala fede. Questa circostanza può influire solo sulla durata del possesso necessario per l’usucapione. Occorre però che il possesso sia goduto alla luce del sole: se il possesso è stato conseguito con violenza o in modo clandestino, il tempo utile per l’usucapione comincia a decorrere solo da quando sia cessata la violenza o la clandestinità.
È cruciale però distinguere la detenzione dal possesso: nel primo caso si tiene l'oggetto soltanto in custodia, ci si comporta cioè come se il possesso fosse altrui e ciò non dà inizio ad alcun ciclo di usucapione. Ad esempio un libro preso in prestito da un amico, anche se mai chiesto indietro, non darà mai inizio a un processo di usucapione, se non interverrà un fatto oggettivo con il quale si manifesti la volontà di trasformare la detenzione in possesso vero e proprio. Seguendo il citato esempio solo quando colui che ha preso in prestito il libro comunicherà al prestante la volontà di appropriarsi del libro (per esempio negandone la restituzione in seguito a una richiesta del prestante) avrà inizio il calcolo del tempo di usucapione.
Il possesso ad usucapionem deve essere, per l’art. 1158, un possesso “continuato”. Qui va considerato il generale principio per cui il possesso si consegue corpore et animo, ma si conserva solo animo.
Per l’interruzione del possesso ad usucapionem, l’articolo 1165 richiama le norme sull’interruzione dellaprescrizione, in quanto compatibili con l’usucapione. Perciò l’usucapione è interrotta dall’atto con il quale il proprietario agisce in giudizio contro il possessore per recuperare il possesso della cosa e dal riconoscimento da parte del possessore del diritto altrui; non però dalla stragiudiziale diffida del proprietario.
L’usucapiente, se ha posseduto la cosa come libera da pesi o da diritti reali altrui, ne acquista la proprietà libera e piena ("usucapio libertatis") e i diritti sulla cosa costituiti dall’antico proprietario non sono opponibili all’usucapiente neppure se trascritti. Ma, se la cosa è stata posseduta come gravata dal diritto altrui, questo sopravvive all’usucapione.
Il fondamento dell’usucapione è in un’esigenza di ordine generale, che è quella di eliminare le situazioni di incertezza circa l’appartenenza dei beni: una consolidata situazione di fatto come il possesso di un bene protratto per un certo tempo è di per sé stessa considerata modo di acquisto della proprietà. Chi compera sa di comperare bene se compera da chi ha posseduto la cosa per il tempo necessario per usucapirla.
La prova in giudizio del diritto di proprietà sarebbe impossibile se si dovesse provare di avere acquistato la proprietà a titolo derivativo: occorrerebbe provare di avere validamente acquistato dal legittimo proprietario, che quello aveva a sua volta validamente acquistato da un proprietario, e così via (il giurista al riguardo parla di "probatio diabolica").
Gli effetti giuridici dell’usucapione si producono come conseguenza di un fatto giuridico: la sentenza che li accerta ha valore solo dichiarativo.
Per usucapione si possono acquistare anche gli altri diritti reali su beni immobili o mobili. La durata richiesta è la stessa richiesta per l’usucapione della proprietà.
 

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