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Dubbi cessione del credito / Recupero 10 anni / Visto di conformità
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Testo
<blockquote data-quote="Melegna" data-source="post: 719728" data-attributes="member: 24164"><p>Si, l'ultima fattura ricevuta risale al 4 Novembre.</p><p></p><p>Il problema è che provando a compilare il cassetto fiscale faceva fede la data di contratto con Poste Italiane, che sfortuna vuole non avevo ancora fatto sebbene il conto fosse aperto da Marzo...quindi poi andando avanti mi usciva indicato che era necessario il visto di conformità. Questo fino a inizio Dicembre.</p><p></p><p>Ora il sito mi sembra anche cambiato e non trovo nemmeno più la sezione dove provare ad aggiungere il credito e volevo solo la sicurezza di poterlo recuperare in 10 anni senza il visto di conformità. </p><p></p><p>Certo che se si fossero ravveduti permettendomi la cessione del credito tenendo presente che i lavori sono stati fatti ante modifica anche se la firma con Poste Italiane è stata fatta post modifica forse cederei il credito.</p><p></p><p></p><p>Leggo da circolare 16/E:</p><p></p><p><strong>Non è, pertanto, richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020.</strong></p><p><strong></strong></p><p><strong>1.2.3. Ambito di applicazione temporale L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i Bonus diversi dal Superbonus dall’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto rilancio, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate10 .</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Melegna, post: 719728, member: 24164"] Si, l'ultima fattura ricevuta risale al 4 Novembre. Il problema è che provando a compilare il cassetto fiscale faceva fede la data di contratto con Poste Italiane, che sfortuna vuole non avevo ancora fatto sebbene il conto fosse aperto da Marzo...quindi poi andando avanti mi usciva indicato che era necessario il visto di conformità. Questo fino a inizio Dicembre. Ora il sito mi sembra anche cambiato e non trovo nemmeno più la sezione dove provare ad aggiungere il credito e volevo solo la sicurezza di poterlo recuperare in 10 anni senza il visto di conformità. Certo che se si fossero ravveduti permettendomi la cessione del credito tenendo presente che i lavori sono stati fatti ante modifica anche se la firma con Poste Italiane è stata fatta post modifica forse cederei il credito. Leggo da circolare 16/E: [B]Non è, pertanto, richiesto il visto di conformità per le spese relative all’anno 2020 indicate nella dichiarazione dei redditi relativa al medesimo anno 2020 (modello 730/2021 o modello Redditi 2021), anche se presentata dopo l’11 novembre 2021. Tale obbligo non sussiste neanche in caso di successiva presentazione di una dichiarazione dei redditi integrativa relativa al periodo d’imposta 2020. 1.2.3. Ambito di applicazione temporale L’obbligo del visto di conformità e dell’attestazione della congruità delle spese ai fini dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, previsto per i Bonus diversi dal Superbonus dall’articolo 121, comma 1-ter, del Decreto rilancio, si applica, in via di principio, alle comunicazioni trasmesse in via telematica all’Agenzia delle entrate a decorrere dal 12 novembre 2021 (data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi). Tuttavia, si ritiene meritevole di tutela l’affidamento dei contribuenti in buona fede che, in relazione ad una fattura di un fornitore, abbiano assolto il relativo pagamento a loro carico ed esercitato l’opzione per la cessione, attraverso la stipula di accordi tra cedente e cessionario, o per lo sconto in fattura, mediante la relativa annotazione, anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto anti-frodi, anche se non abbiano ancora provveduto alla comunicazione all’Agenzia delle entrate10 .[/B] [/QUOTE]
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