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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 338518" data-attributes="member: 31598"><p>La nuova disciplina porta con sé alcuni aspetti problematici, in alcuni casi, ancora tutti da chiarire. Riguardo agli atti di vendita e agli atti di trasferimento a titolo gratuito, l’interpretazione che mi pare più consona è proprio quella del notariato.</p><p></p><p>Al fine di fare chiarezza (in attesa di conferme), il Consiglio nazionale del notariato è intervenuto recentemente affermando che il vincolo si applica a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e a titolo gratuito.</p><p></p><p>La norma si applica “<strong>ai contratti di vendita</strong>, ma – secondo quanto riportato nella nota richiamata da od1n0 - parrebbe sussistere, in senso ampio, per ogni atto, a titolo oneroso, comportante il trasferimento di un immobile (ad eccezione, pare, delle sole divisioni, in quanto negozi dichiarativi e non traslativi).</p><p></p><p>Inoltre, chiarisce la nota, “<em>Dal generico riferimento “<strong>agli atti a titolo gratuito</strong>”, consegue che la disciplina in esame dovrà intendersi riferita non solo alla fattispecie negoziale disciplinata dagli articoli 769 ss. cod. civ. [<strong>la donazione</strong>], ma anche ad ogni altro negozio nel quale – anche senza spirito di liberalità – vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito. Nei casi in cui, cioè, a fronte del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da una della parti contrattuali a favore dell’altra, quest’ultima non sopporti alcun sacrificio, non essendo tenuta né a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento. E quindi, ad esempio, <strong>il patto di famiglia</strong> (con il quale si trasferisca un'azienda comprendente edifici ovvero nel quale sia prevista la liquidazione dei legittimari in natura mediante il trasferimento di edifici), <strong>il trust</strong> (non auto dichiarato), ecc. <strong>Ne restano esclusi gli atti a titolo gratuito privi di effetti traslativi</strong> (ad esempio la convenzione comportante la costituzione di un fondo patrimoniale senza trasferimento di proprietà dell’immobile, il vincolo di destinazione ex 2645 ter c.c., ecc.)</em>”. E, aggiungo io, il comodato (che è un prestito d’uso con obbligo di restituzione del bene).</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 338518, member: 31598"] La nuova disciplina porta con sé alcuni aspetti problematici, in alcuni casi, ancora tutti da chiarire. Riguardo agli atti di vendita e agli atti di trasferimento a titolo gratuito, l’interpretazione che mi pare più consona è proprio quella del notariato. Al fine di fare chiarezza (in attesa di conferme), il Consiglio nazionale del notariato è intervenuto recentemente affermando che il vincolo si applica a tutti gli atti traslativi a titolo oneroso e a titolo gratuito. La norma si applica “[B]ai contratti di vendita[/B], ma – secondo quanto riportato nella nota richiamata da od1n0 - parrebbe sussistere, in senso ampio, per ogni atto, a titolo oneroso, comportante il trasferimento di un immobile (ad eccezione, pare, delle sole divisioni, in quanto negozi dichiarativi e non traslativi). Inoltre, chiarisce la nota, “[I]Dal generico riferimento “[B]agli atti a titolo gratuito[/B]”, consegue che la disciplina in esame dovrà intendersi riferita non solo alla fattispecie negoziale disciplinata dagli articoli 769 ss. cod. civ. [[B]la donazione[/B]], ma anche ad ogni altro negozio nel quale – anche senza spirito di liberalità – vi sia trasferimento di immobile a titolo gratuito. Nei casi in cui, cioè, a fronte del trasferimento della proprietà o di altro diritto reale su un immobile da una della parti contrattuali a favore dell’altra, quest’ultima non sopporti alcun sacrificio, non essendo tenuta né a corrispondere un corrispettivo in denaro o in natura, né ad obbligarsi ad un determinato comportamento. E quindi, ad esempio, [B]il patto di famiglia[/B] (con il quale si trasferisca un'azienda comprendente edifici ovvero nel quale sia prevista la liquidazione dei legittimari in natura mediante il trasferimento di edifici), [B]il trust[/B] (non auto dichiarato), ecc. [B]Ne restano esclusi gli atti a titolo gratuito privi di effetti traslativi[/B] (ad esempio la convenzione comportante la costituzione di un fondo patrimoniale senza trasferimento di proprietà dell’immobile, il vincolo di destinazione ex 2645 ter c.c., ecc.)[/I]”. E, aggiungo io, il comodato (che è un prestito d’uso con obbligo di restituzione del bene). [/QUOTE]
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