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Testo
<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 569894" data-attributes="member: 56079"><p>L'art 67 comma 4 punto c della legge fallimentare recita testualmente che non sono revocabili:</p><p>"le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, <strong>conclusi a giusto prezzo</strong> ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'<strong>abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado</strong>"</p><p></p><p>Quindi... Non c'entra affatto la modalità di acquisto come prima o seconda casa, ma la destinazione dell'immobile come immobile di residenza propria o dei propri familiari.</p><p></p><p>Anche acquistando come seconda casa ma destinando l'immobile ad abitazione principale di un familiare è possibile rispettare la norma.</p><p></p><p>Va inoltre segnalato che il presupposto per evitare la revocatoria naturalmente è la vendita a "giusto prezzo". Ovvero a prezzo di mercato. Che si contrappone, normalmente, al cosiddetto "incauto acquisto" (che proprio perchè effettuato ad un prezzo eccessivamente basso, almeno del 30% in meno rispetto a quello di mercato, dovrebbe già di per sè far percepire a chiunque la volontà del costruttore di "disfarsi" al più presto dei propri beni in vista di un eventuale procedura concorsuale).</p><p></p><p>Va da sè che la determinazione del "giusto prezzo" resta un elemento aleatorio, che il curatore potrà determinare solo incaricando un perito e che potrebbe, in qualche modo, mettere a rischio anche chi acquisti un immobile destinato ad abitazione principale...</p><p></p><p>Si tratta quindi di rischi rispetto ai quali non esiste una posizione "blindata" al 100% per nessuno... ma che riguardano casistiche oggi meno frequenti di un tempo proprio grazie alla riforma dell'articolo sopra citato.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 569894, member: 56079"] L'art 67 comma 4 punto c della legge fallimentare recita testualmente che non sono revocabili: "le vendite ed i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645 bis del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, [B]conclusi a giusto prezzo[/B] ed aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'[B]abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado[/B]" Quindi... Non c'entra affatto la modalità di acquisto come prima o seconda casa, ma la destinazione dell'immobile come immobile di residenza propria o dei propri familiari. Anche acquistando come seconda casa ma destinando l'immobile ad abitazione principale di un familiare è possibile rispettare la norma. Va inoltre segnalato che il presupposto per evitare la revocatoria naturalmente è la vendita a "giusto prezzo". Ovvero a prezzo di mercato. Che si contrappone, normalmente, al cosiddetto "incauto acquisto" (che proprio perchè effettuato ad un prezzo eccessivamente basso, almeno del 30% in meno rispetto a quello di mercato, dovrebbe già di per sè far percepire a chiunque la volontà del costruttore di "disfarsi" al più presto dei propri beni in vista di un eventuale procedura concorsuale). Va da sè che la determinazione del "giusto prezzo" resta un elemento aleatorio, che il curatore potrà determinare solo incaricando un perito e che potrebbe, in qualche modo, mettere a rischio anche chi acquisti un immobile destinato ad abitazione principale... Si tratta quindi di rischi rispetto ai quali non esiste una posizione "blindata" al 100% per nessuno... ma che riguardano casistiche oggi meno frequenti di un tempo proprio grazie alla riforma dell'articolo sopra citato. [/QUOTE]
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