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Dubbi sulle diciture riportate nella proposta d'acquisto
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Testo
<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 127172" data-attributes="member: 10285"><p>Partiamo dal presupposto che la compravendita di un immobile non<strong> è </strong> e non <strong>deve</strong> essere una condanna patibolare, sorvoliamo sul comportamento dell'agente che dovrebbe svolgere un'azione di assistenza e vediamo di trovare una soluzione alle tue domande, cercherò di rispondere alle tue domande e ti invito a trovare nelle stesse anche eventuali motivi di annullamento della proposta, condividendo con il tuo avvocato la possibilità ma.. andiamo per ordine: </p><p>1) tu hai firmato una proposta che ad accettazione della stessa e se comunicata entro il termine perentorio di 15 gg la stessa ha validità di contratto preliminare di acquisto. Tieni presente che secondo la circolare n. 63/E del 25/02/2008 del Ministero delle Finanza, c'è l'obbligo di registrare la proposta accettata, in quanto ha assunto lo status di contratto preliminare, a pena multa ma questo è un adempimento fiscale e non riveste motivo di annullabilità della proposta.</p><p>2) La proposta che hai sottoscritto non rimanda ad un preliminare , almeno non in maniera chiaramente indicata, bensì ad una eventuale scrittura integrativa di clausole da esprimere, pertanto non vedo la ratio di nullità. </p><p>3) in occasione di questa scrittura integrativa <strong>devi</strong> chiedere è un tuo diritto, di inserire quelle clausole che per <em>" distrazione "</em> non sono state inserite, questo per un principio di autotutela nell'acquisto.</p><p>4) la data deve essere una data che soddisfi e garantisca tutti e due gli attori ( venditore/ acquirente ) è giusto che tu nel caso in cui non abbia il mutuo possa recedere ma è anche giusto che il venditore abbia in tempi giusti la risposta ad una sua esigenza, non sarebbe onesto fallo aspettare per <em>n</em> mesi e poi dire " ok abbiamo scherzato".</p><p></p><p>5) con l'inserimento della condizione risolutiva , all'avverarsi ( no mutuo ) tutte le somme imputate in conto acquisto ( caparra confirmatoria ) devono essere restituite comprese le spese agenzia in quanto il negozio della vendita non si è attuato .</p><p></p><p>6) </p><p>Non hai nessuna motivazione e non devi ritardare il pagamento delle spettanze, ti ho solo consigliato di pagare l'agenzia e versare il pagamento integrativo dopo la firma del contratto integrativo , in modo che tutti sanno le cose come stanno ( cioè se non hai il mutuo entro la data indicata, tutti tornano i soldi ) se lo fai prima poi potresti trovarti nella situazione di correre tu dietro le esigenze degli altri e comunque dopo significa anche dopo 5 minuti dalla firma.</p><p>7) </p><p> La <em>" collaborazione "</em> del collega è a prescindere dal pagamento delle competenze, tieni presente che non stai chiedendo un piacere per cui devi <em>ammorbidire</em> la soluzione, i Suoi soldi sono sacrosanti, giusti e sudati esattamente come lo sono i tuoi, e sbagli a pensare di rabbonire i diritti non si pagano, c'è stato qualcuno che prima di noi lo ha fatto, noi ... per così dire campiamo di rendita.</p><p></p><p>7) </p><p>Legalmente parlando , potresti essere tu la " colpevole" di rottura dei patti ma , se è stato scritto che la scrittura integrativa verrà redatta per aggiungere eventuali nuove condizioni, beh... qui ci si muove sul filo di lana ed allora diventerà materia di contenzioso legale , però ... ripeto... se è stata definita la possibilità, è un tuo diritto esercitarla, se ti viene negata ... diventa comportamento scorretto e limitativo dei tuoi dirittoi di consumatore.</p><p></p><p></p><p>8) </p><p>Ora come ora sei in ulteriore trattativa integrativa,tieni presente che la finalità di interesse di tutti è la vendita, ma tutti devono essere soddisfatti e comunque ecco perchè ti ho consigliato di farti seguire da un avvocato e con lui muoverti.</p><p></p><p>Spero di essere stato utile . Ciao Fabrizio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 127172, member: 10285"] Partiamo dal presupposto che la compravendita di un immobile non[B] è [/B] e non [B]deve[/B] essere una condanna patibolare, sorvoliamo sul comportamento dell'agente che dovrebbe svolgere un'azione di assistenza e vediamo di trovare una soluzione alle tue domande, cercherò di rispondere alle tue domande e ti invito a trovare nelle stesse anche eventuali motivi di annullamento della proposta, condividendo con il tuo avvocato la possibilità ma.. andiamo per ordine: 1) tu hai firmato una proposta che ad accettazione della stessa e se comunicata entro il termine perentorio di 15 gg la stessa ha validità di contratto preliminare di acquisto. Tieni presente che secondo la circolare n. 63/E del 25/02/2008 del Ministero delle Finanza, c'è l'obbligo di registrare la proposta accettata, in quanto ha assunto lo status di contratto preliminare, a pena multa ma questo è un adempimento fiscale e non riveste motivo di annullabilità della proposta. 2) La proposta che hai sottoscritto non rimanda ad un preliminare , almeno non in maniera chiaramente indicata, bensì ad una eventuale scrittura integrativa di clausole da esprimere, pertanto non vedo la ratio di nullità. 3) in occasione di questa scrittura integrativa [B]devi[/B] chiedere è un tuo diritto, di inserire quelle clausole che per [I]" distrazione "[/I] non sono state inserite, questo per un principio di autotutela nell'acquisto. 4) la data deve essere una data che soddisfi e garantisca tutti e due gli attori ( venditore/ acquirente ) è giusto che tu nel caso in cui non abbia il mutuo possa recedere ma è anche giusto che il venditore abbia in tempi giusti la risposta ad una sua esigenza, non sarebbe onesto fallo aspettare per [I]n[/I] mesi e poi dire " ok abbiamo scherzato". 5) con l'inserimento della condizione risolutiva , all'avverarsi ( no mutuo ) tutte le somme imputate in conto acquisto ( caparra confirmatoria ) devono essere restituite comprese le spese agenzia in quanto il negozio della vendita non si è attuato . 6) Non hai nessuna motivazione e non devi ritardare il pagamento delle spettanze, ti ho solo consigliato di pagare l'agenzia e versare il pagamento integrativo dopo la firma del contratto integrativo , in modo che tutti sanno le cose come stanno ( cioè se non hai il mutuo entro la data indicata, tutti tornano i soldi ) se lo fai prima poi potresti trovarti nella situazione di correre tu dietro le esigenze degli altri e comunque dopo significa anche dopo 5 minuti dalla firma. 7) La [I]" collaborazione "[/I] del collega è a prescindere dal pagamento delle competenze, tieni presente che non stai chiedendo un piacere per cui devi [I]ammorbidire[/I] la soluzione, i Suoi soldi sono sacrosanti, giusti e sudati esattamente come lo sono i tuoi, e sbagli a pensare di rabbonire i diritti non si pagano, c'è stato qualcuno che prima di noi lo ha fatto, noi ... per così dire campiamo di rendita. 7) Legalmente parlando , potresti essere tu la " colpevole" di rottura dei patti ma , se è stato scritto che la scrittura integrativa verrà redatta per aggiungere eventuali nuove condizioni, beh... qui ci si muove sul filo di lana ed allora diventerà materia di contenzioso legale , però ... ripeto... se è stata definita la possibilità, è un tuo diritto esercitarla, se ti viene negata ... diventa comportamento scorretto e limitativo dei tuoi dirittoi di consumatore. 8) Ora come ora sei in ulteriore trattativa integrativa,tieni presente che la finalità di interesse di tutti è la vendita, ma tutti devono essere soddisfatti e comunque ecco perchè ti ho consigliato di farti seguire da un avvocato e con lui muoverti. Spero di essere stato utile . Ciao Fabrizio [/QUOTE]
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