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L'Esperto Immobiliare Risponde
Catasto Edilizia Urbana Impianti e Certificazioni
Due unità immobiliari adiacenti in due condomini diversi
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<blockquote data-quote="SGTorino" data-source="post: 265761"><p>Ti riporto una sintesi, da me predisposta, di quanto prevede l'agenzia delle entrate in casi analoghi al tuo. Come vedi, la risposta alla tua domanda è affermativa solo nel caso i cui le due unità diventino un'unica abitazione.</p><p style="text-align: center"><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #282828"><span style="font-family: 'Verdana'"><strong>ACQUISTO DI ABITAZIONE CONTIGUA</strong></span></span></span></span></p><p><span style="font-size: 13px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #282828"><span style="font-family: 'Verdana'">L'agevolazione "prima casa" spetta anche nel caso di acquisto di <strong>due appartamenti contigui </strong>destinati a diventare un'unica abitazione purchè questa conservi, dopo la fusione, le caratteristiche di abitazione non di lusso. Lo stesso regime di favore si estende anche all'acquisto di <strong>un immobile contiguo</strong> ad altra abitazione già acquistata con i benefici "prima casa", fermo restando, anche in questo caso, la sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalla normativa agevolata. Il beneficio è stato esteso anche all'acquisto di un <strong>immobile destinato all'ampliamento di un'abitazione precedentemente acquistata senza fruire del regime di favore</strong>, in quanto non previsto dalla normativa vigente al momento del primo acquisto, ovvero anche nel caso in cui l'acquirente fosse, all'epoca della prima compravendita, già titolare di altro immobile acquisito con l'agevolazione "prima casa" (Fonti: Risoluzione n. 25E/2005; Circolare n. 38/E 2005; Risoluzione n. 142E/2009; Circolare n. 31/E 2010; Cass. n. 563/1998; Cass. n. 10981/2007).</span></span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="SGTorino, post: 265761"] Ti riporto una sintesi, da me predisposta, di quanto prevede l'agenzia delle entrate in casi analoghi al tuo. Come vedi, la risposta alla tua domanda è affermativa solo nel caso i cui le due unità diventino un'unica abitazione. [CENTER][SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#282828][FONT=Verdana][B]ACQUISTO DI ABITAZIONE CONTIGUA[/B][/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE][/CENTER] [SIZE=13px][FONT=Verdana][COLOR=#282828][FONT=Verdana]L'agevolazione "prima casa" spetta anche nel caso di acquisto di [B]due appartamenti contigui [/B]destinati a diventare un'unica abitazione purchè questa conservi, dopo la fusione, le caratteristiche di abitazione non di lusso. Lo stesso regime di favore si estende anche all'acquisto di [B]un immobile contiguo[/B] ad altra abitazione già acquistata con i benefici "prima casa", fermo restando, anche in questo caso, la sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalla normativa agevolata. Il beneficio è stato esteso anche all'acquisto di un [B]immobile destinato all'ampliamento di un'abitazione precedentemente acquistata senza fruire del regime di favore[/B], in quanto non previsto dalla normativa vigente al momento del primo acquisto, ovvero anche nel caso in cui l'acquirente fosse, all'epoca della prima compravendita, già titolare di altro immobile acquisito con l'agevolazione "prima casa" (Fonti: Risoluzione n. 25E/2005; Circolare n. 38/E 2005; Risoluzione n. 142E/2009; Circolare n. 31/E 2010; Cass. n. 563/1998; Cass. n. 10981/2007).[/FONT][/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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