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Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
È caos per la Scia entro il 12 maggio: gli agenti immobiliari rischiano di perdere i requisiti
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Testo
<blockquote data-quote="Irene1" data-source="post: 284661" data-attributes="member: 22370"><p>Appena sfornato dalla mia mail....</p><p> </p><p><strong>Fiaip: Non è vero che il 12 maggio gli agenti immobiliari rischiano di perdere i requisiti professionali e devono rifare l’esame</strong></p><p></p><p> </p><p>In merito all’articolo pubblicato oggi su “Casa 24 Plus – Il Sole 24 0re” Fiaip intende segnalare e rettificare alcune imprecisioni contenute nell’articolo al fine di evitare inutili allarmismi per la categoria degli agenti immobiliari.</p><p></p><p>Nell’articolo che compare oggi a pagina 22 intitolato “E’ Caos per la Scia degli agenti” e ripreso su Casa 24 on line è scritto che la Scia viene presentata da un “prescelto nominato”: come noto, è l’amministratore - in caso di società - od il titolare - in caso di ditta individuale - a presentare la pratica della SCIA, non un “prescelto nominato”.</p><p></p><p></p><p>E’ poi importante precisare quanto contenuto sia nel titolo dell’articolo che compare sul web che all’interno dell’articolo pubblicato su Casa 24 plus, ossia che chi non effettua l’aggiornamento entro il 12.05.13, perderà i requisiti e dovrà rifare l’esame: ricordiamo infatti che l’art. 11 del D.M. 26.10.2011 stabilisce che il mancato espletamento della procedura di aggiornamento della propria posizione entro la data sopra indicata è a pena di inibizione dell’attività con la conseguenza che chi risulterà inadempiente non perderà i requisiti, bensì non potrà esercitare l’attività sin tanto che non presenterà la SCIA con annessa la dichiarazione del possesso dei requisiti in luogo della (più semplice) pratica di aggiornamento che avrebbe dovuto trasmettere.</p><p></p><p></p><p>Pertanto non dovrà essere svolto nuovamente tutto il percorso formativo (corso di formazione e superamento dell’esame), ad eccezione dei casi in cui si era ottenuta l’iscrizione a ruolo prima della riforma dell’art. 18 della L.n.57/2001 che ha introdotto l’obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione ed al superamento dell’esame abilitativo.</p><p></p><p></p><p></p><p>Da ultimo, l’articolo evidenzia che il deposito dei formulari deve essere obbligatoriamente fatto contestualmente alla Scia, mentre l’art. 6 del D.M. 26.10.11 dispone che possa essere fatto anche in un momento successivo, purché prima del loro utilizzo.</p><p></p><p></p><p></p><p> </p><p></p><p></p><p>Roma, 28 marzo 2013</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Irene1, post: 284661, member: 22370"] Appena sfornato dalla mia mail.... [B]Fiaip: Non è vero che il 12 maggio gli agenti immobiliari rischiano di perdere i requisiti professionali e devono rifare l’esame[/B] In merito all’articolo pubblicato oggi su “Casa 24 Plus – Il Sole 24 0re” Fiaip intende segnalare e rettificare alcune imprecisioni contenute nell’articolo al fine di evitare inutili allarmismi per la categoria degli agenti immobiliari. Nell’articolo che compare oggi a pagina 22 intitolato “E’ Caos per la Scia degli agenti” e ripreso su Casa 24 on line è scritto che la Scia viene presentata da un “prescelto nominato”: come noto, è l’amministratore - in caso di società - od il titolare - in caso di ditta individuale - a presentare la pratica della SCIA, non un “prescelto nominato”. E’ poi importante precisare quanto contenuto sia nel titolo dell’articolo che compare sul web che all’interno dell’articolo pubblicato su Casa 24 plus, ossia che chi non effettua l’aggiornamento entro il 12.05.13, perderà i requisiti e dovrà rifare l’esame: ricordiamo infatti che l’art. 11 del D.M. 26.10.2011 stabilisce che il mancato espletamento della procedura di aggiornamento della propria posizione entro la data sopra indicata è a pena di inibizione dell’attività con la conseguenza che chi risulterà inadempiente non perderà i requisiti, bensì non potrà esercitare l’attività sin tanto che non presenterà la SCIA con annessa la dichiarazione del possesso dei requisiti in luogo della (più semplice) pratica di aggiornamento che avrebbe dovuto trasmettere. Pertanto non dovrà essere svolto nuovamente tutto il percorso formativo (corso di formazione e superamento dell’esame), ad eccezione dei casi in cui si era ottenuta l’iscrizione a ruolo prima della riforma dell’art. 18 della L.n.57/2001 che ha introdotto l’obbligo di frequenza ad uno specifico corso di formazione ed al superamento dell’esame abilitativo. Da ultimo, l’articolo evidenzia che il deposito dei formulari deve essere obbligatoriamente fatto contestualmente alla Scia, mentre l’art. 6 del D.M. 26.10.11 dispone che possa essere fatto anche in un momento successivo, purché prima del loro utilizzo. Roma, 28 marzo 2013 [/QUOTE]
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