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L'Esperto Immobiliare Risponde
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E' possibile stipulare un contratto di locazione ad uso abitativo di durata inferiore a 4 anni?
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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 63685" data-attributes="member: 8160"><p>Non esistono norme o articoli del codice civile che avvantaggiano il conduttore.</p><p>Enrikon ha detto "In quanto vige la norma che tutto ciò che va a pro del conduttore (qui visto come la parte debole) è sempre derogabile."</p><p>Le deroghe "richieste" e "non imposte" dal conduttore, salvo che non siano contro legge, se sono accettate dal locatore sono valide.</p><p>Capita anche che molte deroghe vengono dettate dal locatore ed il conduttore, nel rispetto della legge, le accetta.</p><p>Si dice che il conduttore abbia il legislatore a favore.</p><p>E solo un "si dice".</p><p>Lo spunto, mi sembra, sia nato dal fatto che il conduttore abbia fatto inserire la clausola dell'anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza naturale.</p><p>Rientra nella normalità.</p><p>E' previsto anche negli affitti commerciali (6+6 o 9+9).</p><p>Il primo comma dell'art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392 recita che la durata delle locazioni deve essere di 6+6 o 9+9.</p><p>Il settimo comma dello stesso articolo prevede che: "<u>è in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore almeno seimesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione</u>".</p><p>Ed anche sui sei mesi si può aprire un dibattito.</p><p>Nulla vieta di accordarsi sui due, tre o quattro mesi prima.</p><p>Come vedi sono valide tutte le clausole sottoscritte ed aggiungo espressamente accettate, da una parte o dall'altra.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 63685, member: 8160"] Non esistono norme o articoli del codice civile che avvantaggiano il conduttore. Enrikon ha detto "In quanto vige la norma che tutto ciò che va a pro del conduttore (qui visto come la parte debole) è sempre derogabile." Le deroghe "richieste" e "non imposte" dal conduttore, salvo che non siano contro legge, se sono accettate dal locatore sono valide. Capita anche che molte deroghe vengono dettate dal locatore ed il conduttore, nel rispetto della legge, le accetta. Si dice che il conduttore abbia il legislatore a favore. E solo un "si dice". Lo spunto, mi sembra, sia nato dal fatto che il conduttore abbia fatto inserire la clausola dell'anticipata risoluzione del contratto rispetto alla scadenza naturale. Rientra nella normalità. E' previsto anche negli affitti commerciali (6+6 o 9+9). Il primo comma dell'art. 27 della L. 27 luglio 1978, n. 392 recita che la durata delle locazioni deve essere di 6+6 o 9+9. Il settimo comma dello stesso articolo prevede che: "[U]è in facoltà delle parti consentire contrattualmente che il conduttore possa recedere in qualsiasi momento dal contratto dandone avviso al locatore almeno seimesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione[/U]". Ed anche sui sei mesi si può aprire un dibattito. Nulla vieta di accordarsi sui due, tre o quattro mesi prima. Come vedi sono valide tutte le clausole sottoscritte ed aggiungo espressamente accettate, da una parte o dall'altra. [/QUOTE]
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