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<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 279399" data-attributes="member: 31598"><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Si risponde nell’ordine:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"><strong>1.</strong> <strong>Errato codice tributo</strong></span></span><span style="font-size: 12px"> (01/04/2010; 01/04/2012): l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 26 maggio 2000, n°73, ha chiarito che in tale fattispecie occorre presentare una istanza di correzione dell’errore “<em><span style="font-size: 12px">all’ufficio periferico il cui codice è stato indicato nello stesso modello F23 […]</span></em>”, indicando che con riferimento all’atto ………….(indicare gli estremi), in data ………. la sottoscritta ……….. ha effettuato un versamento con il modello F23 per un importo pari a € …………. riportando erroneamente il cod. trib. 112T in luogo del cod. trib. 114T, in quanto trattasi di versamento relativo a proroga anziché ad annualità successiva. E’ necessario inoltre allegare copia del mod. F23 contenente il codice tributo errato.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><strong><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px">2. Mancata o tardiva presentazione mod. F23</span></span></strong><span style="font-size: 12px"> (01/04/2010) <strong><span style="font-size: 12px">in presenza di imposta di registro versata</span></strong> (i modelli CDC e 69 entrano in vigore dopo il 01/04/2010): la sanzione è a discrezione dell’ufficio competente: in genere è sufficiente comunicare in carta libera, senza alcun aggravio, che con riferimento all’atto …………. (indicare gli estremi) la sottoscritta ……… ha effettuato il versamento dell’imposta di registro, dimenticandosi di presentare il mod. F23, e lo presenta ora per allora, con l’avvertenza, però, che alcuni uffici territoriali applicano la sanzione piena (oltre l’anno, la fattispecie non è più ravvedibile).</span></span></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><strong><span style="font-size: 12px">3. Mancata o tardiva presentazione mod. 69</span></strong></span><span style="font-size: 12px"><span style="font-size: 12px"> (01/04/2012) <strong>in presenza di imposta di registro versata</strong>: anche per tale fattispecie si suggerisce di rivolgersi personalmente presso l’ufficio periferico di competenza, in quanto, in materia, esistono diverse scuole di pensiero, da cui scaturiscono comportamenti sanzionatori difformi: nella maggior parte degli uffici locali la fattispecie è sanzionata (si versa solo la sanzione senza interessi moratori): in alcuni uffici la tardiva presentazione del mod. 69 segue l’indirizzo dell’omessa registrazione di adempimenti successivi (entro l’anno 1/8 del 30%=3,75%), in altri dell’omessa registrazione di contratto (entro l’anno 1/8 del 120%=15%), capita poi di rado, ma capita (se lo sportellista è ben disposto), che sia sufficiente comunicare, senza alcun aggravio, che con riferimento all’atto …………. (indicare gli estremi) la sottoscritta ……… ha effettuato il versamento dell’imposta di registro, dimenticandosi di presentare in ufficio il mod. 69 che ora allega.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 279399, member: 31598"] [FONT=Verdana][SIZE=3]Si risponde nell’ordine:[/SIZE][/FONT] [SIZE=3][SIZE=3][SIZE=3][B]1.[/B] [B]Errato codice tributo[/B][/SIZE][/SIZE][SIZE=3] (01/04/2010; 01/04/2012): l’Agenzia delle Entrate, con risoluzione 26 maggio 2000, n°73, ha chiarito che in tale fattispecie occorre presentare una istanza di correzione dell’errore “[I][SIZE=3]all’ufficio periferico il cui codice è stato indicato nello stesso modello F23 […][/SIZE][/I]”, indicando che con riferimento all’atto ………….(indicare gli estremi), in data ………. la sottoscritta ……….. ha effettuato un versamento con il modello F23 per un importo pari a € …………. riportando erroneamente il cod. trib. 112T in luogo del cod. trib. 114T, in quanto trattasi di versamento relativo a proroga anziché ad annualità successiva. E’ necessario inoltre allegare copia del mod. F23 contenente il codice tributo errato.[/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][B][SIZE=3][SIZE=3]2. Mancata o tardiva presentazione mod. F23[/SIZE][/SIZE][/B][SIZE=3] (01/04/2010) [B][SIZE=3]in presenza di imposta di registro versata[/SIZE][/B] (i modelli CDC e 69 entrano in vigore dopo il 01/04/2010): la sanzione è a discrezione dell’ufficio competente: in genere è sufficiente comunicare in carta libera, senza alcun aggravio, che con riferimento all’atto …………. (indicare gli estremi) la sottoscritta ……… ha effettuato il versamento dell’imposta di registro, dimenticandosi di presentare il mod. F23, e lo presenta ora per allora, con l’avvertenza, però, che alcuni uffici territoriali applicano la sanzione piena (oltre l’anno, la fattispecie non è più ravvedibile).[/SIZE][/SIZE] [SIZE=3][B][SIZE=3]3. Mancata o tardiva presentazione mod. 69[/SIZE][/B][/SIZE][SIZE=3][SIZE=3] (01/04/2012) [B]in presenza di imposta di registro versata[/B]: anche per tale fattispecie si suggerisce di rivolgersi personalmente presso l’ufficio periferico di competenza, in quanto, in materia, esistono diverse scuole di pensiero, da cui scaturiscono comportamenti sanzionatori difformi: nella maggior parte degli uffici locali la fattispecie è sanzionata (si versa solo la sanzione senza interessi moratori): in alcuni uffici la tardiva presentazione del mod. 69 segue l’indirizzo dell’omessa registrazione di adempimenti successivi (entro l’anno 1/8 del 30%=3,75%), in altri dell’omessa registrazione di contratto (entro l’anno 1/8 del 120%=15%), capita poi di rado, ma capita (se lo sportellista è ben disposto), che sia sufficiente comunicare, senza alcun aggravio, che con riferimento all’atto …………. (indicare gli estremi) la sottoscritta ……… ha effettuato il versamento dell’imposta di registro, dimenticandosi di presentare in ufficio il mod. 69 che ora allega.[/SIZE][/SIZE] [/QUOTE]
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