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Testo
<blockquote data-quote="marcanto" data-source="post: 595140" data-attributes="member: 76097"><p>da dove uscirebbe questa affermazione !!!</p><p></p><p>Quindi, se un soggetto "A" aliena un suo immobile dichiarando in sede di rogito la corrispondenza tra stato di fatto e situazione catastale .......quando tale conformità <strong>non esiste</strong> ..... a tuo avviso questo soggetto non si rende colpevole di una falsa dichiarazione.</p><p>E' un punto di vista tuo personale che mi sento di non condividere.</p><p></p><p>Al tuo msg #22 hai citato la Circolare n. 2/2010 dell'Agenzia del Territorio</p><p>ti faccio notare che la detta circolare è valida per gli addetti ai lavori, rispettivamente: ing, arch, geom, etcc etcc ossia per i professionisti deputati a operare in ambito catastale.</p><p>La detta circolare conferisce istruzioni e chiarimenti a tali addetti ai lavori in merito <u>ai casi in cui attuare le variazioni catastali.</u></p><p>Il compito ed il limite di tale circolare è questo, e finisce con questo.</p><p></p><p>Tutt'altra cosa, è invece, l'imperante disposizione della legge che impone di indicare nel rogito la dichiarazione della conformità. </p><p>E su tale dichiarazione gravano tutte le responsabilità del caso.</p><p></p><p>Per essere più chiaro: </p><p>in presenza di una difformità che non obblida ad una variazione catastale, perchè non ne mofifica il classamento .......se il soggetto proprietario si rendesse colpevole di una falsa dichiarazione in sede di rogito</p><p>> ossia se dovesse dichiarare la corrispondenza tra stato di fatto e situazione catastale .......quando tale conformità <strong>non esiste</strong> ..... NON è che non si rende colpevole di falsa dichiarazione perchè la variazione è irrilevante e non ne modifica il classamento, ma è comunque colpevole di falso.</p><p></p><p>La legge non dice che in caso di lieve difformità le dichiarazioni non sono dovute ----- <strong>bisogna distinguere quello che la legge impone</strong> da quello che l'ente finanziario Agenzia del territorio oggi delle Entrate indica di fare.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="marcanto, post: 595140, member: 76097"] da dove uscirebbe questa affermazione !!! Quindi, se un soggetto "A" aliena un suo immobile dichiarando in sede di rogito la corrispondenza tra stato di fatto e situazione catastale .......quando tale conformità [B]non esiste[/B] ..... a tuo avviso questo soggetto non si rende colpevole di una falsa dichiarazione. E' un punto di vista tuo personale che mi sento di non condividere. Al tuo msg #22 hai citato la Circolare n. 2/2010 dell'Agenzia del Territorio ti faccio notare che la detta circolare è valida per gli addetti ai lavori, rispettivamente: ing, arch, geom, etcc etcc ossia per i professionisti deputati a operare in ambito catastale. La detta circolare conferisce istruzioni e chiarimenti a tali addetti ai lavori in merito [U]ai casi in cui attuare le variazioni catastali.[/U] Il compito ed il limite di tale circolare è questo, e finisce con questo.[U][/U] Tutt'altra cosa, è invece, l'imperante disposizione della legge che impone di indicare nel rogito la dichiarazione della conformità. E su tale dichiarazione gravano tutte le responsabilità del caso. Per essere più chiaro: in presenza di una difformità che non obblida ad una variazione catastale, perchè non ne mofifica il classamento .......se il soggetto proprietario si rendesse colpevole di una falsa dichiarazione in sede di rogito > ossia se dovesse dichiarare la corrispondenza tra stato di fatto e situazione catastale .......quando tale conformità [B]non esiste[/B] ..... NON è che non si rende colpevole di falsa dichiarazione perchè la variazione è irrilevante e non ne modifica il classamento, ma è comunque colpevole di falso. La legge non dice che in caso di lieve difformità le dichiarazioni non sono dovute ----- [B]bisogna distinguere quello che la legge impone[/B] da quello che l'ente finanziario Agenzia del territorio oggi delle Entrate indica di fare. [/QUOTE]
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