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<blockquote data-quote="Bastimento" data-source="post: 398985" data-attributes="member: 6214"><p>Ti dico cosa avrei capito io, con la lettura letterale dell'italiano.</p><p>1° Caso: separazione in natura: mi pare si riferisca a beni materiali (frutti, mattoni, granaglie) separabili per natura. vedi il 1114 c.c.</p><p>2° caso: vendita della quota: nel caso i beni non fossero separabili, può optare per la vendita della quota ad es 1/5 della merce o dell'immobile , di proprietà dell'esecutato.</p><p>3° caso: divisione giudiziale: nel caso di comunione su un immobile, se uno dei comproprietari chiede lo scioglimento della comunione, se non si trova un accordo il giudice procede alla divisione giudiziale. Salvi i vincoli del 1112 che impediscono la divisione se con questa la cosa divisa cessa di servire all'uso.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Bastimento, post: 398985, member: 6214"] Ti dico cosa avrei capito io, con la lettura letterale dell'italiano. 1° Caso: separazione in natura: mi pare si riferisca a beni materiali (frutti, mattoni, granaglie) separabili per natura. vedi il 1114 c.c. 2° caso: vendita della quota: nel caso i beni non fossero separabili, può optare per la vendita della quota ad es 1/5 della merce o dell'immobile , di proprietà dell'esecutato. 3° caso: divisione giudiziale: nel caso di comunione su un immobile, se uno dei comproprietari chiede lo scioglimento della comunione, se non si trova un accordo il giudice procede alla divisione giudiziale. Salvi i vincoli del 1112 che impediscono la divisione se con questa la cosa divisa cessa di servire all'uso. [/QUOTE]
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