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FIAIP: Le Norme Antiriciclaggio e gli Agenti Immobiliari
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Testo
<blockquote data-quote="barsotti armando" data-source="post: 195947" data-attributes="member: 9695"><p>Dlgs 231/2007 : Art. 20.</p><p>Approccio basato sul rischio</p><p>1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti</p><p>commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto</p><p>continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o</p><p>transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al</p><p>presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorita'</p><p>competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di</p><p>cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate e' adeguata</p><p>all'entita' del rischio di riciclaggio o di finanziamento del</p><p>terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di</p><p>finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti</p><p>osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' i</p><p>seguenti criteri generali:</p><p>a) con riferimento al cliente:</p><p>1) natura giuridica;</p><p>2) prevalente attivita' svolta;</p><p>3) comportamento tenuto al momento del compimento</p><p>dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o</p><p>della prestazione professionale;</p><p>4) area geografica di residenza o sede del cliente o della</p><p>controparte;</p><p>b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o</p><p>prestazione professionale:</p><p>1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o</p><p>prestazione professionale posti in essere;</p><p>2) modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto</p><p>continuativo o prestazione professionale;</p><p>3) ammontare;</p><p>4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto</p><p>continuativo o della prestazione professionale;</p><p>5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o</p><p>della prestazione professionale in rapporto all'attivita' svolta dal</p><p>cliente;</p><p>6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto</p><p>dell'operazione o del rapporto continuativo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="barsotti armando, post: 195947, member: 9695"] Dlgs 231/2007 : Art. 20. Approccio basato sul rischio 1. Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono assolti commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale, operazione, prodotto o transazione di cui trattasi. Gli enti e le persone soggetti al presente decreto devono essere in grado di dimostrare alle autorita' competenti di cui all'articolo 7, ovvero agli ordini professionali di cui all'articolo 8, che la portata delle misure adottate e' adeguata all'entita' del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Per la valutazione del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli enti e le persone soggetti osservano le istruzioni di cui all'articolo 7, comma 2, nonche' i seguenti criteri generali: a) con riferimento al cliente: 1) natura giuridica; 2) prevalente attivita' svolta; 3) comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 4) area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte; b) con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale: 1) tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere; 2) modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale; 3) ammontare; 4) frequenza delle operazioni e durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale; 5) ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale in rapporto all'attivita' svolta dal cliente; 6) area geografica di destinazione del prodotto, oggetto dell'operazione o del rapporto continuativo. [/QUOTE]
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