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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Fidejussione, il costruttore e l'Agenti Immobiliari dicono che è a carico dell'acquirente
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<blockquote data-quote="Mcmark" data-source="post: 181801" data-attributes="member: 41134"><p>Beh, a dire il vero sul documento citato da Bagudi, quello del Notariato, c'è scritto: "nell'obbligo posto "a carico" del costruttore di consegnare all'acquirente una fideiussione". Come è noto giuridicamente, "a carico di" significa "a spese di".</p><p>Esiste, poi, una sentenza recente della Cassazione ( 24 febbraio -10 marzo 2011 n°5749) che pur argomentando sulla non necessità di prestare la fideiussione qualora non sia stato richiesto il permesso di costruire, nelle ultime righe del paragrafo 2.4, dice chiaramente:</p><p>"...costruttore, per l'altro, offre a quest'ultimo un facile strumento di elusione per sottrarsi agli oneri, anche economici, che vengono posti a suo carico dal decreto delegato (legge del 20 giugno 2005, n.122), potendo questi essere indotto a preferire la stipulazione del preliminare prima di richiedere il provvedimento abilitativo, così evitando di dover offrire la fideiussione e l'assicurazione fideiussoria".</p><p>Credo che questa sentenza della Cassazione chiarisca, una volta per tutte, a chi spettino gli oneri economici inerenti il rilascio della suddetta fideiussione.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Mcmark, post: 181801, member: 41134"] Beh, a dire il vero sul documento citato da Bagudi, quello del Notariato, c'è scritto: "nell'obbligo posto "a carico" del costruttore di consegnare all'acquirente una fideiussione". Come è noto giuridicamente, "a carico di" significa "a spese di". Esiste, poi, una sentenza recente della Cassazione ( 24 febbraio -10 marzo 2011 n°5749) che pur argomentando sulla non necessità di prestare la fideiussione qualora non sia stato richiesto il permesso di costruire, nelle ultime righe del paragrafo 2.4, dice chiaramente: "...costruttore, per l'altro, offre a quest'ultimo un facile strumento di elusione per sottrarsi agli oneri, anche economici, che vengono posti a suo carico dal decreto delegato (legge del 20 giugno 2005, n.122), potendo questi essere indotto a preferire la stipulazione del preliminare prima di richiedere il provvedimento abilitativo, così evitando di dover offrire la fideiussione e l'assicurazione fideiussoria". Credo che questa sentenza della Cassazione chiarisca, una volta per tutte, a chi spettino gli oneri economici inerenti il rilascio della suddetta fideiussione. [/QUOTE]
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