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<blockquote data-quote="od1n0" data-source="post: 382904" data-attributes="member: 52418"><p>Questa e' la norma di riferimento per quel che concerne la fideiussione.</p><p></p><p>Dlgs 122 2005 articolo 2</p><p></p><p>"Garanzia fideiussoria</p><p>1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita'</p><p>il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto</p><p>reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le</p><p>medesime finalita', ovvero in un momento precedente, il costruttore</p><p>e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta</p><p>valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a</p><p>consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto</p><p>previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo</p><p>corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale</p><p>corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e</p><p>le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere</p><p>dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro</p><p>diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le</p><p>quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante,</p><p>nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia.</p><p>2. Per le societa' cooperative, l'atto equipollente a quello</p><p>indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state</p><p>versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per</p><p>ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita'</p><p>di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per</p><p>iniziativa della stessa."</p><p></p><p>Non copre l'immobile ma deve coprire gli acconti che hai versato.</p><p>e l'obbligo c'e' solo se il costruttore non ha ancora finito i lavori.</p><p>I costi del rilascio visto che e' suo l'obbligo a mio avviso sono a carico suo; tanto ne terrà conto nel prezzo di vendita..... quindi implicitamente la pagherai tu <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="od1n0, post: 382904, member: 52418"] Questa e' la norma di riferimento per quel che concerne la fideiussione. Dlgs 122 2005 articolo 2 "Garanzia fideiussoria 1. All'atto della stipula di un contratto che abbia come finalita' il trasferimento non immediato della proprieta' o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire o di un atto avente le medesime finalita', ovvero in un momento precedente, il costruttore e' obbligato, a pena di nullita' del contratto che puo' essere fatta valere unicamente dall'acquirente, a procurare il rilascio ed a consegnare all'acquirente una fideiussione, anche secondo quanto previsto dall'articolo 1938 del codice civile, di importo corrispondente alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispettivo che il costruttore ha riscosso e, secondo i termini e le modalita' stabilite nel contratto, deve ancora riscuotere dall'acquirente prima del trasferimento della proprieta' o di altro diritto reale di godimento. Restano comunque esclusi le somme per le quali e' pattuito che debbano essere erogate da un soggetto mutuante, nonche' i contributi pubblici gia' assistiti da autonoma garanzia. 2. Per le societa' cooperative, l'atto equipollente a quello indicato al comma 1 consiste in quello con il quale siano state versate somme o assunte obbligazioni con la cooperativa medesima per ottenere l'assegnazione in proprieta' o l'acquisto della titolarita' di un diritto reale di godimento su di un immobile da costruire per iniziativa della stessa." Non copre l'immobile ma deve coprire gli acconti che hai versato. e l'obbligo c'e' solo se il costruttore non ha ancora finito i lavori. I costi del rilascio visto che e' suo l'obbligo a mio avviso sono a carico suo; tanto ne terrà conto nel prezzo di vendita..... quindi implicitamente la pagherai tu :) [/QUOTE]
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