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<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 513941" data-attributes="member: 8160"><p><span style="font-size: 22px"><strong><strong>Cassazione: confermata maxisanzione per il telemarketing selvaggio</strong></strong></span></p><p><em>Il ricorso di Fastweb fallisce. L'utilizzo illegittimo degli elenchi pubblici giustifica il pagamento di 300mila euro</em></p><p></p><p><img src="http://www.studiocataldi.it/images/imgnews/1120962-xsmall-id17549.jpg" alt="" class="fr-fic fr-dii fr-draggable " style="" /></p><p><strong>di Valeria Zeppilli – </strong>Quasi tutti gli italiani ricevono quotidianamente chiamate indesiderate di operatori telefonici che propongono le loro tariffe. Questo comportamento, però, non sempre è lecito e, probabilmente, presto si ridimensionerà.</p><p>Il recente caso che ha visto coinvolto un <strong>grande gestore telefonico (Fastweb)</strong>, infatti, ad alcuni servirà da monito per <strong>bloccare il telemarketing "selvaggio" e rispettare la privacy</strong> dei cittadini. </p><p>Ci si riferisce alla vicenda chiusa dalla <strong>Corte di Cassazione</strong> con la <strong>sentenza numero 17143/2016 depositata ieri</strong> e qui sotto allegata: la maxi sanzione amministrativa di 300 mila euro inflitta al predetto gestore dal Garante per la protezione dei dati personali e già confermata dal Tribunale di Milano resta. </p><p>La "colpa" della società di telefonia è stata di aver utilizzato oltre <strong>14 milioni di nominativi contenuti in elenchi telefonici pubblici formati prima dell'agosto 2005 </strong>e con riferimento ai quali il Garante aveva disposto un divieto di trattamento, del quale il gestore era consapevole.</p><p>Peraltro quest'ultimo <strong>non aveva provato di aver ottenuto il consenso</strong> degli interessati al trattamento e aveva <strong>ignorato il primo provvedimento inibitorio</strong>.<strong> La banca dati </strong>alla quale aveva attinto, inoltre, era <strong>di particolare rilevanza e dimensioni</strong>, il che ha fatto assumere al comportamento sanzionato una rilevanza qualitativa che prescinde dall'entità numerica dei dati raccolti e trattati.</p><p>Dinanzi a tale scenario, i tentativi della società sanzionata di contestare, tra le altre cose, un'interpretazione restrittiva del diritto comunitario, l'eccessiva lunghezza del procedimento sanzionatorio e il fatto che sarebbe stato violato il principio del <em>ne bis in idem</em> per il cumulo delle sanzioni sono falliti tutti.</p><p>In relazione alla normativa comunitaria, la Corte ha sottolineato che l'Italia è rimasta pienamente <strong>coerente con la facoltà lasciata dalla direttiva 2002/58/CE di chiedere un consento ulteriore degli abbonati</strong> per gli scopi perseguibili tramite un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati di persone tramite il loro nome.</p><p>Con riferimento ai <strong>termini di decadenza</strong> individuati per le sanzioni amministrative in 90 giorni, i giudici hanno invece precisato che essi vanno <strong>valutati in maniera elastica</strong> dal giudice del merito quando l'accertamento ha ad oggetto violazioni complesse.</p><p>Venendo infine a quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 2, del <a href="http://www.studiocataldi.it/normativa/codice-della-privacy/" target="_blank">codice della privacy</a> in relazione alle <strong>banche dati di particolare rilevanza e dimensioni</strong>, i giudici hanno chiarito che tale norma rappresenta una <strong>figura di illecito del tutto autonoma</strong> e non una semplice ipotesi aggravata rispetto a quelle previste nello stesso articolo.</p><p>Quanto visto non è che una minima parte di una lunga e articolata argomentazione con la quale la Cassazione è giunta, però, a una risposta chiara e univoca: quanto già sancito dal Tribunale di Milano va confermato e <strong>il ricorso dell'operatore telefonico è complessivamente infondato</strong>.</p><p></p><p><a href="http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=23092" target="_blank">Corte di cassazione testo sentenza numero 17143/2016 </a></p><p></p><p>Fonte: <a href="http://www.studiocataldi.it/articoli/23092-cassazione-confermata-maxisanzione-per-il-telemarketing-selvaggio.asp#ixzz4IEKNIo4W" target="_blank">Cassazione: confermata maxisanzione per il telemarketing selvaggio</a> </p><p>(<a href="http://www.StudioCataldi.it" target="_blank">www.StudioCataldi.it</a>)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 513941, member: 8160"] [SIZE=6][B][B]Cassazione: confermata maxisanzione per il telemarketing selvaggio[/B][/B][/SIZE] [I]Il ricorso di Fastweb fallisce. L'utilizzo illegittimo degli elenchi pubblici giustifica il pagamento di 300mila euro[/I] [IMG]http://www.studiocataldi.it/images/imgnews/1120962-xsmall-id17549.jpg[/IMG] [B]di Valeria Zeppilli – [/B]Quasi tutti gli italiani ricevono quotidianamente chiamate indesiderate di operatori telefonici che propongono le loro tariffe. Questo comportamento, però, non sempre è lecito e, probabilmente, presto si ridimensionerà. Il recente caso che ha visto coinvolto un [B]grande gestore telefonico (Fastweb)[/B], infatti, ad alcuni servirà da monito per [B]bloccare il telemarketing "selvaggio" e rispettare la privacy[/B] dei cittadini. Ci si riferisce alla vicenda chiusa dalla [B]Corte di Cassazione[/B] con la [B]sentenza numero 17143/2016 depositata ieri[/B] e qui sotto allegata: la maxi sanzione amministrativa di 300 mila euro inflitta al predetto gestore dal Garante per la protezione dei dati personali e già confermata dal Tribunale di Milano resta. La "colpa" della società di telefonia è stata di aver utilizzato oltre [B]14 milioni di nominativi contenuti in elenchi telefonici pubblici formati prima dell'agosto 2005 [/B]e con riferimento ai quali il Garante aveva disposto un divieto di trattamento, del quale il gestore era consapevole. Peraltro quest'ultimo [B]non aveva provato di aver ottenuto il consenso[/B] degli interessati al trattamento e aveva [B]ignorato il primo provvedimento inibitorio[/B].[B] La banca dati [/B]alla quale aveva attinto, inoltre, era [B]di particolare rilevanza e dimensioni[/B], il che ha fatto assumere al comportamento sanzionato una rilevanza qualitativa che prescinde dall'entità numerica dei dati raccolti e trattati. Dinanzi a tale scenario, i tentativi della società sanzionata di contestare, tra le altre cose, un'interpretazione restrittiva del diritto comunitario, l'eccessiva lunghezza del procedimento sanzionatorio e il fatto che sarebbe stato violato il principio del [I]ne bis in idem[/I] per il cumulo delle sanzioni sono falliti tutti. In relazione alla normativa comunitaria, la Corte ha sottolineato che l'Italia è rimasta pienamente [B]coerente con la facoltà lasciata dalla direttiva 2002/58/CE di chiedere un consento ulteriore degli abbonati[/B] per gli scopi perseguibili tramite un elenco pubblico diversi dalla ricerca di dati di persone tramite il loro nome. Con riferimento ai [B]termini di decadenza[/B] individuati per le sanzioni amministrative in 90 giorni, i giudici hanno invece precisato che essi vanno [B]valutati in maniera elastica[/B] dal giudice del merito quando l'accertamento ha ad oggetto violazioni complesse. Venendo infine a quanto previsto dall'articolo 164-bis, comma 2, del [URL='http://www.studiocataldi.it/normativa/codice-della-privacy/']codice della privacy[/URL] in relazione alle [B]banche dati di particolare rilevanza e dimensioni[/B], i giudici hanno chiarito che tale norma rappresenta una [B]figura di illecito del tutto autonoma[/B] e non una semplice ipotesi aggravata rispetto a quelle previste nello stesso articolo. Quanto visto non è che una minima parte di una lunga e articolata argomentazione con la quale la Cassazione è giunta, però, a una risposta chiara e univoca: quanto già sancito dal Tribunale di Milano va confermato e [B]il ricorso dell'operatore telefonico è complessivamente infondato[/B]. [URL='http://www.studiocataldi.it/visualizza_allegati_news.asp?id_notizia=23092']Corte di cassazione testo sentenza numero 17143/2016 [/URL] Fonte: [URL='http://www.studiocataldi.it/articoli/23092-cassazione-confermata-maxisanzione-per-il-telemarketing-selvaggio.asp#ixzz4IEKNIo4W']Cassazione: confermata maxisanzione per il telemarketing selvaggio[/URL] ([URL="http://www.StudioCataldi.it"]www.StudioCataldi.it[/URL]) [/QUOTE]
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