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Testo
<blockquote data-quote="Antonello" data-source="post: 66328" data-attributes="member: 8160"><p>Se il contratto scade il <strong>31.12.2010 </strong>devi lasciare liberi i locali entro quella data.</p><p>Il giorno <u><strong>01.01.2011 </strong></u>è inizio di nuovo contratto tacitamente rinnovato.</p><p>Il proprietario deve corrisponderti l'indennità entro quella data.</p><p>L'art. 69 della L. 27 luglio 1978, n. 392, comma 10 recita che: <u><strong>il rilascio dell'immobile è condizionato all'avvenuta corresponsione delle indennità previste.</strong></u></p><p>Ciò vuol dire che se il proprietario non ti dà i soldi tu non devi consegnare le chiavi dell'immobile e gli comunichi che le stesse sono depositate presso l'Avvocato Pin dei Pini, di tua fiducia.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Antonello, post: 66328, member: 8160"] Se il contratto scade il [B]31.12.2010 [/B]devi lasciare liberi i locali entro quella data. Il giorno [U][B]01.01.2011 [/B][/U]è inizio di nuovo contratto tacitamente rinnovato. Il proprietario deve corrisponderti l'indennità entro quella data. L'art. 69 della L. 27 luglio 1978, n. 392, comma 10 recita che: [U][B]il rilascio dell'immobile è condizionato all'avvenuta corresponsione delle indennità previste.[/B][/U] Ciò vuol dire che se il proprietario non ti dà i soldi tu non devi consegnare le chiavi dell'immobile e gli comunichi che le stesse sono depositate presso l'Avvocato Pin dei Pini, di tua fiducia. [/QUOTE]
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