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<blockquote data-quote="H&amp;F" data-source="post: 238692" data-attributes="member: 46145"><p>Sei interlocutore molto elegante e formalmente educato. Il che mi mette molto a disagio.</p><p>Volendo riuscirei anche io ad essere elegante e formalmente educato, ma mi è più congeniale lo stile "americano" di andare dritto e conciso ai punti.</p><p>Ma evitando accuratamente polemiche, e semplificando le citazioni "frase x frase", scrivo due cose chiare ed inequivocabili :</p><p>1) tu hai sostenuto nel tuo primo intervento che vi era un limite, 1998, di 20 milioni. Io dopo verifica ( perchè prima di scrivere verifico ) avevo citicato l'esistenza di tale limite nei rapporti notarili ( semplifico, perchè di questo si parla nel quesito, e non di rapporti di narcotrafficanti e malavita organizzata o meno).</p><p>Con stupore leggo che tu hai cambiato idea, ed i 20 milioni non esistono più ed i notai non vedono.</p><p>Contraddizione chiara la tua.</p><p> </p><p>2) Annullabilità e nullità. Prescrizone.</p><p>Le ho citate con chiarezza in due post, sottolineandole. Inviando quindi il messaggio importante che quello sarebbe stato per me un pilastro di contestazione.</p><p>Ma ti è sfuggito<img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/frowning2.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":triste:" title="Triste :triste:" data-shortname=":triste:" />.</p><p>Ti quoto :</p><p><strong>Codice Civile - Capo X - Della simulazione</strong></p><p> </p><p><strong>art. 1414. Effetti della simulazione tra le parti.</strong></p><p><strong>Il contratto similato non produce effetto tra le parti (123, 164, 1415).</strong></p><p><strong>Se le parti hanno voluto concludereun contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purchè ne sussistono i requisiti di sostanza (1343, 1346) e di forma (1350).</strong></p><p> </p><p><em>Conclusioni "americane"</em> :</p><p>*<u> il contratto simulato è nullo e non annullabile</u>. ( e solo così è imprescrittibile, altrimenti l'annullabilità è prescritta)</p><p>** i<u>l contratto dissimulato avrebbe effetto purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e forma ( nella donazione è obbligatoria la presenza all'atto notarile d</u>i <u>due testimoni </u>).</p><p> </p><p>Avevo già scritto compiutamente questo in un mio precendente post, nella discussione, quando ho riferito della distinzione fra :</p><p>- <strong>simulazione assoluta</strong></p><p>e</p><p>- <strong>simulazione relativa</strong>.</p><p> </p><p>Forse la distinzione ti è sfuggita, facendoti insistere su punti errati che, scusami, minano al cuore ogni tua disquisizione correlata, risparmiandomi una serie di citazioni e "quotazioni"</p><p> </p><p>Ricordo che ho aggiunto le limitazioni del CC alla prova per testimoni nella simulazione (<strong>art.</strong> <strong>1417 CC sella prova della simulazione</strong>).</p><p> </p><p>Resterebbe,<strong> come ha professionalmente rilevato studiominucci</strong>, un foglio di carta, il testamento, unilaterale non valido come prova nella simulazione relativa, che poi è il nostro caso ( contratto simulato e contratto dissimulato ).</p><p> </p><p>Il morto provi la simulazione ! Sarebbe un racconto "biblico".</p><p> </p><p>P.S. Importante : <strong>nel tuo post n. 23</strong>, tu stesso dicevi che l'atto era nullo. Poi hai cmbiato versione : non è nullo ma annullabile. Come spieghi questi tuoi frequenti cambiamenti ?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="H&F, post: 238692, member: 46145"] Sei interlocutore molto elegante e formalmente educato. Il che mi mette molto a disagio. Volendo riuscirei anche io ad essere elegante e formalmente educato, ma mi è più congeniale lo stile "americano" di andare dritto e conciso ai punti. Ma evitando accuratamente polemiche, e semplificando le citazioni "frase x frase", scrivo due cose chiare ed inequivocabili : 1) tu hai sostenuto nel tuo primo intervento che vi era un limite, 1998, di 20 milioni. Io dopo verifica ( perchè prima di scrivere verifico ) avevo citicato l'esistenza di tale limite nei rapporti notarili ( semplifico, perchè di questo si parla nel quesito, e non di rapporti di narcotrafficanti e malavita organizzata o meno). Con stupore leggo che tu hai cambiato idea, ed i 20 milioni non esistono più ed i notai non vedono. Contraddizione chiara la tua. 2) Annullabilità e nullità. Prescrizone. Le ho citate con chiarezza in due post, sottolineandole. Inviando quindi il messaggio importante che quello sarebbe stato per me un pilastro di contestazione. Ma ti è sfuggito:(. Ti quoto : [B]Codice Civile - Capo X - Della simulazione[/B] [B]art. 1414. Effetti della simulazione tra le parti.[/B] [B]Il contratto similato non produce effetto tra le parti (123, 164, 1415).[/B] [B]Se le parti hanno voluto concludereun contratto diverso da quello apparente, ha effetto tra le parti il contratto dissimulato, purchè ne sussistono i requisiti di sostanza (1343, 1346) e di forma (1350).[/B] [I]Conclusioni "americane"[/I] : *[U] il contratto simulato è nullo e non annullabile[/U]. ( e solo così è imprescrittibile, altrimenti l'annullabilità è prescritta) ** i[U]l contratto dissimulato avrebbe effetto purchè ne sussistano i requisiti di sostanza e forma ( nella donazione è obbligatoria la presenza all'atto notarile d[/U]i [U]due testimoni [/U]). Avevo già scritto compiutamente questo in un mio precendente post, nella discussione, quando ho riferito della distinzione fra : - [B]simulazione assoluta[/B] e - [B]simulazione relativa[/B]. Forse la distinzione ti è sfuggita, facendoti insistere su punti errati che, scusami, minano al cuore ogni tua disquisizione correlata, risparmiandomi una serie di citazioni e "quotazioni" Ricordo che ho aggiunto le limitazioni del CC alla prova per testimoni nella simulazione ([B]art.[/B] [B]1417 CC sella prova della simulazione[/B]). Resterebbe,[B] come ha professionalmente rilevato studiominucci[/B], un foglio di carta, il testamento, unilaterale non valido come prova nella simulazione relativa, che poi è il nostro caso ( contratto simulato e contratto dissimulato ). Il morto provi la simulazione ! Sarebbe un racconto "biblico". P.S. Importante : [B]nel tuo post n. 23[/B], tu stesso dicevi che l'atto era nullo. Poi hai cmbiato versione : non è nullo ma annullabile. Come spieghi questi tuoi frequenti cambiamenti ? [/QUOTE]
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