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Testo
<blockquote data-quote="Cucci49" data-source="post: 238743" data-attributes="member: 45551"><p>Meno male, la matassa ha solo più un ultimo garbuglio, mi pare.</p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p>Se intendi l'onere della prova, la cosa sta così. </p><p> </p><p>Il fratello soddisfa già ampiamente l'onere della prova con la dichiarazione del padre. Sarà onere della sorella confutare povando l'avvenuto reale pagamento. </p><p> </p><p>Tuttavia, quando e se sarà, nei confronti del fratello si applica una agevolazione probatoria ex 1417 CC in quanto legittimario, a condizione che faccia, contestualmente all'azione di annullameto, (come dicevamo, un minuto dopo) quella di riduzione.</p><p> </p><p><strong><em><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione. C</span></span></span></em></strong><strong><em><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">on riferimento ad asserita vendita fittizia posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l'erede può essere considerato terzo ai fini della prova della simulazione - e dunque beneficiare delle agevolazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - quando ha proposto contestualmente all'azione di simulazione anche un'espressa e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata.</span></span></span></em></strong></p><p><strong><em><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">- la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio; deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. </span></span></span></em></strong></p><p> </p><p><strong><em><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota (sentenza 24/3/2006 n. 6632); - l'erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius" perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua "causa petendi" nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti.</span></span></span></em></strong></p><p><strong><em><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">- l'azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome, atteso che la seconda tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che non può ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione, la quale presuppone il già avvenuto recupero alla comunione ereditaria dei beni che ad essa siano stati eventualmente sottratti dal testatore con un atto che abbia violato la riserva per legge in favore dei legittimari.</span></span></span></em></strong></p><p><strong><em><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">- se il "de cuius" aveva posto in essere una vendita fittizia per dissimulare una donazione, l'erede può essere considerato terzo ai fini della prova della simulazione - e dunque beneficiare delle agevolazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - quando ha proposto contestualmente all'azione di simulazione anche un'espressa e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata. </span></span></span></em></strong></p><p> </p><p><strong><em><span style="font-size: 10px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">Cassazione Sezione seconda 14 marzo 2008, n. 7048 </span></span></span></em></strong></p><p> </p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">Spero che così la matassa sia sciolta, e, per tentare un bilancio:</span></span></span></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">abbiamo dato due risposte a marcopiva, manco molto diverse, aspettiamo una terza.</span></span></span></li> <li data-xf-list-type="ol"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">marcopiva è sparito, speriamo che non pensi ad altre strade più veloci per impossessarsi dell'eredità.</span></span></span></li> <li data-xf-list-type="ol"><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">Promettiamo di non chattare più sul forum (altrimenti ci sgridano).</span></span></span></li> </ol><p></p><p><span style="font-size: 12px"><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="color: #141414">Alla prossima</span></span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Cucci49, post: 238743, member: 45551"] Meno male, la matassa ha solo più un ultimo garbuglio, mi pare. Se intendi l'onere della prova, la cosa sta così. Il fratello soddisfa già ampiamente l'onere della prova con la dichiarazione del padre. Sarà onere della sorella confutare povando l'avvenuto reale pagamento. Tuttavia, quando e se sarà, nei confronti del fratello si applica una agevolazione probatoria ex 1417 CC in quanto legittimario, a condizione che faccia, contestualmente all'azione di annullameto, (come dicevamo, un minuto dopo) quella di riduzione. [B][I][SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=#141414]Ai fini della prova della simulazione di una vendita posta in essere dal "de cuius" per dissimulare una donazione, l'erede legittimo può ritenersi terzo rispetto agli atti impugnati, con conseguente ammissibilità senza limiti della prova della simulazione, solo quando, contestualmente alla azione volta alla dichiarazione di simulazione, proponga anche una espressa domanda di riduzione della donazione dissimulata, facendo valere la sua qualità di legittimario e fondandosi sulla specifica premessa che l'atto dissimulato comporti una lesione del suo diritto personale alla integrità della quota di riserva spettantegli, in quanto solo in questo caso egli si pone come terzo nei confronti della simulazione. C[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I][/B][B][I][SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=#141414]on riferimento ad asserita vendita fittizia posta in essere dal de cuius per dissimulare una donazione, l'erede può essere considerato terzo ai fini della prova della simulazione - e dunque beneficiare delle agevolazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - quando ha proposto contestualmente all'azione di simulazione anche un'espressa e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I][/B] [B][I][SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=#141414]- la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte degli eredi al medesimo succeduti a titolo universale, ed allo scopo di far ricomprendere l'immobile tra i beni facenti parte dell'asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge (articolo 1417 c.c.) per la prova della simulazione tra le parti, atteso che gli eredi, versando nelle stesse condizioni del "de cuius", non possono legittimamente dirsi "terzi" rispetto al negozio; deve pertanto escludersi a tal fine la prova per testimoni, per presunzioni ed a mezzo di interrogatorio formale diretto a provocare la confessione della controparte. [/COLOR][/FONT][/SIZE][/I][/B] [B][I][SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=#141414]Nessuna limitazione probatoria incontra, per converso, l'erede che agisca in qualità di legittimario, per la tutela, cioè, di un diritto suo proprio, a condizione che egli abbia contestualmente a proporre domanda di integrazione della quota (sentenza 24/3/2006 n. 6632); - l'erede che agisca per la nullità del contratto di compravendita stipulato dal "de cuius" perché dissimulante una donazione e per la ricostruzione del patrimonio ereditario e la conseguente divisione dello stesso, senza anche far valere, rispetto alla donazione impugnata, la lesione del suo diritto di legittimario, non propone, nemmeno per implicito, una domanda di riduzione della donazione per lesione di legittima, azione che trova la sua "causa petendi" nella deduzione della qualità di legittimario e nella asserzione che la disposizione impugnata lede la quota di riserva; ne consegue che egli non può considerarsi terzo rispetto al negozio di cessione e che soggiace, pertanto, ai limiti di prova della simulazione stabiliti dalla legge nei confronti dei contraenti.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I][/B] [B][I][SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=#141414]- l'azione di divisione e quella di riduzione sono nettamente distinte ed autonome, atteso che la seconda tende, indipendentemente dalla divisione dell'asse ereditario, al soddisfacimento dei diritti dei legittimari nei limiti in cui siano lesi dalle disposizioni testamentarie, con la conseguenza che non può ritenersi implicitamente proposta con la domanda di divisione, la quale presuppone il già avvenuto recupero alla comunione ereditaria dei beni che ad essa siano stati eventualmente sottratti dal testatore con un atto che abbia violato la riserva per legge in favore dei legittimari.[/COLOR][/FONT][/SIZE][/I][/B] [B][I][SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=#141414]- se il "de cuius" aveva posto in essere una vendita fittizia per dissimulare una donazione, l'erede può essere considerato terzo ai fini della prova della simulazione - e dunque beneficiare delle agevolazioni probatorie ex art. 1417 c.c. - quando ha proposto contestualmente all'azione di simulazione anche un'espressa e concreta domanda di riduzione della donazione dissimulata. [/COLOR][/FONT][/SIZE][/I][/B] [B][I][SIZE=2][FONT=Verdana][COLOR=#141414]Cassazione Sezione seconda 14 marzo 2008, n. 7048 [/COLOR][/FONT][/SIZE][/I][/B] [SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=#141414]Spero che così la matassa sia sciolta, e, per tentare un bilancio:[/COLOR][/FONT][/SIZE] [LIST=1] [*][SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=#141414]abbiamo dato due risposte a marcopiva, manco molto diverse, aspettiamo una terza.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [*][SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=#141414]marcopiva è sparito, speriamo che non pensi ad altre strade più veloci per impossessarsi dell'eredità.[/COLOR][/FONT][/SIZE] [*][SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=#141414]Promettiamo di non chattare più sul forum (altrimenti ci sgridano).[/COLOR][/FONT][/SIZE] [/LIST] [SIZE=3][FONT=Verdana][COLOR=#141414]Alla prossima[/COLOR][/FONT][/SIZE] [/QUOTE]
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