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<blockquote data-quote="H&amp;F" data-source="post: 238786" data-attributes="member: 46145"><p>Vorrei aggiungere un pensiero finale proprio sulla <strong>sentenza della cassazione citata.</strong></p><p>Questa conferma la tesi di studiominucci che la prova non ci sia e non ci possa essere.</p><p>Continua a non venire considerata l<strong>a distinzione giuridica tra simulazione assoluta e simulazione relativa</strong>.</p><p>Questa in oggetto è una simulazione assoluta, e non relativa perche manca il contratto dissimulato. Il Codice Civile è chiarissimo ( vedasi articolo da me citato) :</p><p>il contratto dissimulato (che dovrebbe essere la donazione) deve avere la forma prescritta dalla sostanza : la presenza di due testimoni all'atto notarile simulato.</p><p>Se non vi erano i due testimoni <strong>non esiste atto dissimulato</strong>. Quindi la simulazione sarebbe assoluta e con i limiti delle prove testimoniali.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="H&F, post: 238786, member: 46145"] Vorrei aggiungere un pensiero finale proprio sulla [B]sentenza della cassazione citata.[/B] Questa conferma la tesi di studiominucci che la prova non ci sia e non ci possa essere. Continua a non venire considerata l[B]a distinzione giuridica tra simulazione assoluta e simulazione relativa[/B]. Questa in oggetto è una simulazione assoluta, e non relativa perche manca il contratto dissimulato. Il Codice Civile è chiarissimo ( vedasi articolo da me citato) : il contratto dissimulato (che dovrebbe essere la donazione) deve avere la forma prescritta dalla sostanza : la presenza di due testimoni all'atto notarile simulato. Se non vi erano i due testimoni [B]non esiste atto dissimulato[/B]. Quindi la simulazione sarebbe assoluta e con i limiti delle prove testimoniali. [/QUOTE]
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