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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 287940" data-attributes="member: 49727"><p>L'art. <a href="http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._2950.aspx" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">2950</span></u></a> cod.civ. dispone che <strong>il credito del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive nel termine di un anno</strong>. Il dies a quo coincide con il giorno della conclusione dell' affare (art. <a href="http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._1755.aspx" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">1755</span></u></a> cod.civ. ) ovvero dal giorno in cui si sia verificato l'evento dedotto sotto la condizione sospensiva che sia stata apposta al contratto perfezionato in virtù dell'opera del mediatore (cfr. il modo di disporre di</p><p><a href="http://www.immobilio.it/profili/daniele_minussi.aspx" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">Daniele Minussi</span></u></a></p><p>del 06/07/2010</p><p>dell'art. <a href="http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._1757.aspx" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">1757</span></u></a> cod.civ. )<a href="http://www.immobilio.it/#nota1" target="_blank"><u><span style="font-size: 12px"><span style="color: #0066cc">nota1</span></span></u></a>. </p><p></p><p>Particolare rilevanza deve annettersi al caso in cui al mediatore rimanga ignota la circostanza della conclusione dell'affare, talvolta concluso fraudolentemente in un tempo successivo a quello di scadenza dell'incarico, al deliberato fine di non corrispondere le provvigioni. A questo proposito il fatto può essere considerato semplicemente come causa di sospensione della prescrizione (cfr. n.8 art. <a href="http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._2941.aspx" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">2941</span></u></a> cod.civ.) e non già come impedimento giuridicamente rilevante ai sensi dell'<a href="http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._2935.aspx" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">art.2935</span></u></a> cod.civ., norma che sancisce il principio contra non valentem agere non currit praescriptio (Cass. Civ. Sez. II, <a href="http://www.immobilio.it/wiki/cass._civile%2c_sez._ii_del_1988_numero_2604_(28%24%2403%24%241988).aspx" target="_blank"><u><span style="color: #0066cc">2604/88</span></u></a> )<a href="http://www.immobilio.it/#nota2" target="_blank"><u><span style="font-size: 12px"><span style="color: #0066cc">nota2</span></span></u></a></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 287940, member: 49727"] L'art. [URL='http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._2950.aspx'][U][COLOR=#0066cc]2950[/COLOR][/U][/URL] cod.civ. dispone che [B]il credito del mediatore al pagamento della provvigione si prescrive nel termine di un anno[/B]. Il dies a quo coincide con il giorno della conclusione dell' affare (art. [URL='http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._1755.aspx'][U][COLOR=#0066cc]1755[/COLOR][/U][/URL] cod.civ. ) ovvero dal giorno in cui si sia verificato l'evento dedotto sotto la condizione sospensiva che sia stata apposta al contratto perfezionato in virtù dell'opera del mediatore (cfr. il modo di disporre di [URL='http://www.immobilio.it/profili/daniele_minussi.aspx'][U][COLOR=#0066cc]Daniele Minussi[/COLOR][/U][/URL] del 06/07/2010 dell'art. [URL='http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._1757.aspx'][U][COLOR=#0066cc]1757[/COLOR][/U][/URL] cod.civ. )[URL='http://www.immobilio.it/#nota1'][U][SIZE=3][COLOR=#0066cc]nota1[/COLOR][/SIZE][/U][/URL]. Particolare rilevanza deve annettersi al caso in cui al mediatore rimanga ignota la circostanza della conclusione dell'affare, talvolta concluso fraudolentemente in un tempo successivo a quello di scadenza dell'incarico, al deliberato fine di non corrispondere le provvigioni. A questo proposito il fatto può essere considerato semplicemente come causa di sospensione della prescrizione (cfr. n.8 art. [URL='http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._2941.aspx'][U][COLOR=#0066cc]2941[/COLOR][/U][/URL] cod.civ.) e non già come impedimento giuridicamente rilevante ai sensi dell'[URL='http://www.immobilio.it/wiki/codice_civile_art._2935.aspx'][U][COLOR=#0066cc]art.2935[/COLOR][/U][/URL] cod.civ., norma che sancisce il principio contra non valentem agere non currit praescriptio (Cass. Civ. Sez. II, [URL='http://www.immobilio.it/wiki/cass._civile%2c_sez._ii_del_1988_numero_2604_(28%24%2403%24%241988).aspx'][U][COLOR=#0066cc]2604/88[/COLOR][/U][/URL] )[URL='http://www.immobilio.it/#nota2'][U][SIZE=3][COLOR=#0066cc]nota2[/COLOR][/SIZE][/U][/URL] [/QUOTE]
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