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Testo
<blockquote data-quote="irma" data-source="post: 118566" data-attributes="member: 19787"><p>A me risulta diversamente:</p><p>Ai sensi del’articolo 46 comma 1, d.P.R. n. 380 <em>gli atti non possono essere stipulati ove da essi non risultino</em>, per dichiarazione dell'alienante, <em>gli estremi </em>del permesso di costruire o <em>del permesso in sanatoria</em>.</p><p>Ai sensi dell’articolo 38, allegare la prova dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36.</p><p>Ai sensi dell’art 47 il notaio è responsabile solo di mettere in atto questa dichiarazione con gli estremi della sanzione pagata ed accertarsi che l’acquirente ne sia consapevole. In sostanza, <strong>ai sensi dell’art 46 comma 1 Dpr 380/2001 e del tutt’ora valido art. della L.47/85 art 41,</strong> dopo aver regolarizzato le cose con il Comune ed il Catasto, il bene è compravendibile. Varrebbe la pena sentire l’Ufficio Tecnico.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="irma, post: 118566, member: 19787"] A me risulta diversamente: Ai sensi del’articolo 46 comma 1, d.P.R. n. 380 [I]gli atti non possono essere stipulati ove da essi non risultino[/I], per dichiarazione dell'alienante, [I]gli estremi [/I]del permesso di costruire o [I]del permesso in sanatoria[/I]. Ai sensi dell’articolo 38, allegare la prova dell'integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all'articolo 36. Ai sensi dell’art 47 il notaio è responsabile solo di mettere in atto questa dichiarazione con gli estremi della sanzione pagata ed accertarsi che l’acquirente ne sia consapevole. In sostanza, [B]ai sensi dell’art 46 comma 1 Dpr 380/2001 e del tutt’ora valido art. della L.47/85 art 41,[/B] dopo aver regolarizzato le cose con il Comune ed il Catasto, il bene è compravendibile. Varrebbe la pena sentire l’Ufficio Tecnico. [/QUOTE]
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