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Fisco e riqualificazione energetica degli edifici.
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<blockquote data-quote="Manlio" data-source="post: 19940" data-attributes="member: 1997"><p>Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state semplificate le procedure per usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Il decreto introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore e vieta la cumulabilità della detrazione del 55% con il premio per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia.</p><p>Intanto le associazioni del costruttori, Aniem e Ance, protestano per l'assenza nel ddl Finanziaria 2010 della proroga della detrazione del 55%, in scadenza a fine 2010. L'Aniem ricorda che la Commissione Ambiente della Camera aveva chiesto di rendere permanente la detrazione, mentre l'Ance propone di rimodularne l'importo in base al tipo di intervento. Più cauta l'Uncsaal che ricorda che il bonus è in vigore fino al 31 dicembre 2010 e quindi non è necessaria alcuna proroga nella Finanziaria 2010.</p><p><strong>Semplificazioni</strong></p><p>Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.</p><p>Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario.</p><p> <strong>Impianti di climatizzazione invernale</strong></p><p>Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Manlio, post: 19940, member: 1997"] Con un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono state semplificate le procedure per usufruire della detrazione del 55% per la riqualificazione energetica degli edifici. Il decreto introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell'efficienza energetica delle pompe di calore e vieta la cumulabilità della detrazione del 55% con il premio per gli impianti fotovoltaici in Conto Energia. Intanto le associazioni del costruttori, Aniem e Ance, protestano per l'assenza nel ddl Finanziaria 2010 della proroga della detrazione del 55%, in scadenza a fine 2010. L'Aniem ricorda che la Commissione Ambiente della Camera aveva chiesto di rendere permanente la detrazione, mentre l'Ance propone di rimodularne l'importo in base al tipo di intervento. Più cauta l'Uncsaal che ricorda che il bonus è in vigore fino al 31 dicembre 2010 e quindi non è necessaria alcuna proroga nella Finanziaria 2010. [b]Semplificazioni[/b] Con una modifica all’articolo 7 del DM 19 febbraio 2007, per la sostituzione di finestre comprensive di infissi, viene eliminato l’obbligo di allegare all’asseverazione sul rispetto dei requisiti minimi - che può essere sostituita da una certificazione dei produttori di detti elementi, che attesti il rispetto dei medesimi requisiti - le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. Analogamente, per i pannelli solari realizzati in autocostruzione, è eliminato l’obbligo di produrre la certificazione di qualità del vetro solare e delle strisce assorbenti, secondo le norme UNI vigenti, rilasciata da un laboratorio certificato. È quindi sufficiente produrre l'attestato di partecipazione ad uno specifico corso di formazione da parte del soggetto beneficiario. [b]Impianti di climatizzazione invernale[/b] Con una modifica all’articolo 9 del DM 19 febbraio 2007, che prescrive i contenuti dell’asseverazione per gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, viene precisato che i generatori di calore a condensazione possono essere “ad aria o ad acqua” e che le valvole termostatiche a bassa inerzia termica devono essere installate “ove tecnicamente compatibile”. Allo stesso articolo 9, comma 2-bis, è aggiunta la lettera a-bis) che introduce nuovi requisiti minimi delle prestazioni e dell’efficienza energetica delle pompe di calore, per i lavori realizzati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009: i nuovi valori sono indicati nell’Allegato I al DM 6 agosto 2009. Inoltre, nel caso di impianti di potenza nominale del focolare inferiore a 100 kW, all’asseverazione non devono più essere allegate le certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa europea in materia di attestazione di conformità del prodotto. [/QUOTE]
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