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Testo
<blockquote data-quote="RobertoUdine" data-source="post: 402062" data-attributes="member: 56762"><p>L'intervento in questione da diritto alla detrazione del 50% di cui all'art 16bis del DPR 917/86, non al 65%. Si veda la circolare 11E del 21 maggio 2014: </p><p>Per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, l’art. 123, comma 1,</p><p>del citato DPR n. 380 del 2001 stabilisce che</p><p>“Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sonoassimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3,comma 1, lettera a)[recte: lettera b)]”.</p><p></p><p>Ma forse bisogna considerare anche l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115: Fatto salvo quanto previsto dall'<a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1991_0010.htm#26" target="_blank">articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10</a> ,in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli <a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#022" target="_blank">articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</a>, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'<a href="http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0192.htm#03" target="_blank">articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192</a>, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.</p><p><em>(comma modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 56 del 2010, poi dall'art. 30, comma 2-octies, legge n. 116 del 2014)</em></p><p></p><p>Come la vedete?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="RobertoUdine, post: 402062, member: 56762"] L'intervento in questione da diritto alla detrazione del 50% di cui all'art 16bis del DPR 917/86, non al 65%. Si veda la circolare 11E del 21 maggio 2014: Per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, l’art. 123, comma 1, del citato DPR n. 380 del 2001 stabilisce che “Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sonoassimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3,comma 1, lettera a)[recte: lettera b)]”. Ma forse bisogna considerare anche l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115: Fatto salvo quanto previsto dall'[URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1991_0010.htm#26']articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10[/URL] ,in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli [URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#022']articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380[/URL], e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'[URL='http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2005_0192.htm#03']articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192[/URL], e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune. [I](comma modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 56 del 2010, poi dall'art. 30, comma 2-octies, legge n. 116 del 2014)[/I] Come la vedete? [/QUOTE]
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