Disperato64

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Buongiorno,
mi permetto di sottoporre questo quesito in quanto mi sono reso conto che c'è parecchia confusione ed incertezze anche da parte degli addetti ai lavori.
Sto acquistando un impianto fotovoltaico per la mia abitazione principale (un villetta unifamiliare indipendente) e contemporaneamente vorrei acquistare dei mobili nuovi e qui il dilemma: l'inserimento dell'impianto fotovoltaico può essere considerata una ristrutturazione e di conseguenza dare diritto al Bonus mobili?
Il commercialista mi dice che per certi aspetti si per altri no e quindi lascia a me la decisione e ovviamente le responsabilità in caso di contestazione da parte dell'ufficio delle entrate.
Possibile che nel ns. paese le regole debbano essere interpretate e non sia mai chiaro niente...
Grazie per le eventuali risposte.
 

cafelab

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Non c'è confusione, la guida dell'ADE è abbastanza chiara in questo:

pagina 4 di 5
Q: Posso usufruire della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici se ho realizzato un intervento di riqualificazione energetica dell’edificio, per il quale è prevista la detrazione del 65%?

A: Gli interventi per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio, l'installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di poter ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.
 

RobertoUdine

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Privato Cittadino
L'intervento in questione da diritto alla detrazione del 50% di cui all'art 16bis del DPR 917/86, non al 65%. Si veda la circolare 11E del 21 maggio 2014:
Per gli interventi che utilizzano fonti rinnovabili di energia, l’art. 123, comma 1,
del citato DPR n. 380 del 2001 stabilisce che
“Gli interventi di utilizzo delle fonti di energia di cui all’articolo 1 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in edifici ed impianti industriali non sono soggetti ad autorizzazione specifica e sonoassimilati a tutti gli effetti alla manutenzione straordinaria di cui all’articolo 3,comma 1, lettera a)[recte: lettera b)]”.

Ma forse bisogna considerare anche l'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115: Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 26, comma 1, secondo periodo, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 ,in materia di assimilazione alla manutenzione straordinaria degli interventi di utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, di conservazione, risparmio e uso razionale dell'energia in edifici ed impianti industriali, gli interventi di incremento dell'efficienza energetica che prevedano l'installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro di microcogeneratori ad alto rendimento, come definiti dal decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nonché di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi, sono considerati interventi di manutenzione ordinaria e non sono soggetti alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, qualora la superficie dell'impianto non sia superiore a quella del tetto stesso. In tale caso, fatti salvi i casi di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modificazioni, è sufficiente una comunicazione preventiva al Comune.
(comma modificato dall'art. 5, comma 1, d.lgs. n. 56 del 2010, poi dall'art. 30, comma 2-octies, legge n. 116 del 2014)

Come la vedete?
 
Ultima modifica di un moderatore:

cafelab

Moderatore
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Complimenti per la ricerca, ma direi che non è proprio così.
L'installazione di impianti di energie alternative può richiedere vari tipi di autorizzazione, dall'edilizia libera, alla CILA, alla SCIA alla DIA, fino al PdC a seconda del contesto e del tipo di installazione richiesta; questo non vuol dire necessariamente che l'intervento diventa la ristrutturazione edilizia di un immobile.
 

RobertoUdine

Nuovo Iscritto
Privato Cittadino
Per l'appunto. Per accedere al bonus mobili basta la manutenzione straordinaria, non serve necessariamente che sia ristrutturazione. La circolare ADE afferma che se gli interventi volti al risparmio energetico effettuati si possono qualificare come manutenzione straordianria, allora spetta anche il bonus mobili. Il punto è che per un fotovoltaico che sia aderente le falde e rientrante nella superfice del tetto, se non è mobile di interesse artistico o simile, mi pare di capire che si rientra nella manutenzione ordinaria. Quindi niente bonus mobili (mi piacerebbe le cose stiano in maniera diversa, visto che io stesso ho appena installato un fotovoltaico).
 

Marinauli

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Privato Cittadino
Buongiorno,
Io ho chiesto direttamente alla agenzia delle entrate tramite mail, mi è stato risposto affermativamente, si può avere il bonus mobili dopo aver istallato il fotovoltaico.
Il fotovoltaico permette una detrazione del 50 per cento e quindi può rientrare nelle agevolazioni sulle ristrutturazioni.
Bisogna che sia però una installazione effettuata sul tetto di una proprietà unica, cioè non deve essere un condominio.
 

cafelab

Moderatore
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Burocrati
Ci hanno fatto questo bel regalo creando la distinzione fra manutenzione ordinaria, straordinaria, ristrutturazione edilizia ecc con tutte le casistiche, i distinguo, le interpellanze possibili ed immaginabili e poi chiamano la guida:
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
 

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