Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Garante contratto di locazione
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="GaspareMaura" data-source="post: 376190" data-attributes="member: 27809"><p>Ho trovato questa delucidazione:</p><p> </p><p>L’art. 4 comma 1-bis del D.L. n. 16/2012 ha apportato una modifica al comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011, stabilendo che ai contratti di locazione assoggettati al regime fiscale della cedolare secca, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, non si applicano le imposte di registro e di bollo alla fidejussione prestata da terzi per il conduttore.</p><p>Pertanto, il <u>pagamento dell’imposta di registro sulle garanzie personali previste in un contratto di locazione rimane limitato al solo regime ordinario</u>.</p><p>Esempio 1.</p><p>Contratto 4+4 in regime di cedolare secca.</p><p>Canone di locazione mensile: € 1.000,00</p><p>Imposta di registro prima registrazione: non dovuta</p><p>Imposta di registro garante persona fisica: non dovuta</p><p>Esempio 2.</p><p>Contratto di locazione 4+4 in regime IRPEF</p><p>Canone di locazione mensile: € 1.000,00</p><p>Imposta di registro prima registrazione: € 240,00 - 2% canone annuo - (codice 115T)</p><p>Imposta di registro garante persona fisica: € 240,00 (codice 109T)</p><p>Il calcolo dell’imposta dovuta sul garante viene effettuato applicando l’aliquota proporzionale dello <u>0,50% sul canone annuale</u> (non del deposito cauzionale), <u>da versare anticipatamente per l’intera durata contrattuale</u>, con un minimo di 200 euro (ex 168 euro fino al 31/12/2013). Infatti, l’imposta in questione non può essere, in alcun caso, inferiore alla misura fissa stabilita dall’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 131/86.</p><p><u>Nel caso invece che il terzo si limiti a versare il deposito cauzionale, senza prestare ulteriori garanzie, allora la somma dovuta sarà pari allo 0,50% calcolato sul deposito versato</u>.E' opportuno, per completezza di informazione, riportare qui di seguito la parte conclusiva della Risoluzione n. 272/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate, corredandola con un paio di esempi: “<em>In relazione a più disposizioni negoziali interne al medesimo contratto, per le quali l’imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale, è possibile enucleare le seguenti fattispecie:</em></p><p><em>1) l’<u>imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione</u> (rectius, per ciascun negozio giuridico) è <u>inferiore all’importo minimo fissato dalla legge</u>, mentre l’<u>importo complessivamente dovuto</u> (commisurato a tutte le disposizioni) è <u>superiore</u> a quello minimo. In questo caso <strong>l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio</strong>; </em></p><p><em>2) l’<u>imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione</u>. In questo caso <strong>l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta</strong>, in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l’esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica</em>”.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="GaspareMaura, post: 376190, member: 27809"] Ho trovato questa delucidazione: L’art. 4 comma 1-bis del D.L. n. 16/2012 ha apportato una modifica al comma 2 dell’art. 3 del D.Lgs n. 23/2011, stabilendo che ai contratti di locazione assoggettati al regime fiscale della cedolare secca, aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, non si applicano le imposte di registro e di bollo alla fidejussione prestata da terzi per il conduttore. Pertanto, il [U]pagamento dell’imposta di registro sulle garanzie personali previste in un contratto di locazione rimane limitato al solo regime ordinario[/U]. Esempio 1. Contratto 4+4 in regime di cedolare secca. Canone di locazione mensile: € 1.000,00 Imposta di registro prima registrazione: non dovuta Imposta di registro garante persona fisica: non dovuta Esempio 2. Contratto di locazione 4+4 in regime IRPEF Canone di locazione mensile: € 1.000,00 Imposta di registro prima registrazione: € 240,00 - 2% canone annuo - (codice 115T) Imposta di registro garante persona fisica: € 240,00 (codice 109T) Il calcolo dell’imposta dovuta sul garante viene effettuato applicando l’aliquota proporzionale dello [U]0,50% sul canone annuale[/U] (non del deposito cauzionale), [U]da versare anticipatamente per l’intera durata contrattuale[/U], con un minimo di 200 euro (ex 168 euro fino al 31/12/2013). Infatti, l’imposta in questione non può essere, in alcun caso, inferiore alla misura fissa stabilita dall’articolo 11 della Tariffa, Parte Prima, del D.P.R. n. 131/86. [U]Nel caso invece che il terzo si limiti a versare il deposito cauzionale, senza prestare ulteriori garanzie, allora la somma dovuta sarà pari allo 0,50% calcolato sul deposito versato[/U].E' opportuno, per completezza di informazione, riportare qui di seguito la parte conclusiva della Risoluzione n. 272/E/2008 dell'Agenzia delle Entrate, corredandola con un paio di esempi: “[I]In relazione a più disposizioni negoziali interne al medesimo contratto, per le quali l’imposta di registro sia dovuta in misura proporzionale, è possibile enucleare le seguenti fattispecie: 1) l’[U]imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione[/U] (rectius, per ciascun negozio giuridico) è [U]inferiore all’importo minimo fissato dalla legge[/U], mentre l’[U]importo complessivamente dovuto[/U] (commisurato a tutte le disposizioni) è [U]superiore[/U] a quello minimo. In questo caso [B]l’imposta di registro da corrispondere è pari alla somma degli importi dovuti per ciascun negozio[/B]; 2) l’[U]imposta proporzionale dovuta per ciascuna disposizione è inferiore all’importo minimo di legge ed è inferiore a detto valore anche la somma degli importi dovuti per ciascuna disposizione[/U]. In questo caso [B]l’imposta di registro deve essere corrisposta in misura fissa una sola volta[/B], in quanto la formalità della registrazione, alla quale va sottoposto il contratto contenente più disposizioni e per l’esecuzione della quale il legislatore ha previsto un importo minimo, è unica[/I]”. [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
L'Esperto Immobiliare Risponde
Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Garante contratto di locazione
Alto