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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 292830" data-attributes="member: 49727"><p>cita quella a te più confacente al limite se contestata avrà valore l'altra.</p><p>La legge – <strong>articolo 1669 del Codice Civile</strong> – tutela, infatti, il proprietario dichiarando che:</p><p></p><p><em>“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.”</em></p><p><em></em>Dieci sono gli anni di garanzia di un immobile. Se in questo periodo l’acquirente di una casa riscontra dei danni causati da problemi strutturali, potrà richiedere un rimborso all’impresa costruttrice responsabile.</p><p>Se compaiono crepe, macchie di umidità, se l’edificio ha carenze di struttura o problemi di <a href="http://www.casa33.com/tecnologie/2011/07/isolamento-termico" target="_blank"><u><span style="color: #0000ff">isolamento termico</span></u></a> e <a href="http://www.casa33.com/certificazioni/2011/08/isolamento-acustico-casa" target="_blank"><u><span style="color: #0000ff">acustico</span></u></a>, ma anche difetti negli impianti (termico, elettrico, idrico) e nell’areazione, la causa va cercata nella costruzione dell’immobile e di conseguenza è possibile rivalersi sulla responsabilità del costruttore.</p><p><span style="font-size: 18px"><strong>Ma cosa bisogna fare quando si riscontra un guasto in casa?</strong></span></p><p></p><p>Il danno va denunciato <strong>entro un anno</strong> dalla scoperta del problema. La denuncia – inviata tramite raccomandata con ricevuta all’impresa - va accompagnata con del materiale che comprovi l’entità del danno (anche fotografico), per questo si deve contattare un <strong>perito</strong> per fare una corretta valutazione. </p><p>Nel migliori dei casi è direttamente il costruttore a effettuare la riparazione, ma nel caso non fosse possibile bisogna conservare le eventuali ricevute di pagamento e la documentazione dei lavori effettuati per il ripristino.</p><p>Nel peggiore dei casi, invece, l’azienda è fallita o ha chiuso, bisognerà quindi rivolgersi all’<a href="http://www.immobilio.it/parti/2011/10/polizza-assicurazione-casa" target="_blank"><u><span style="color: #0000ff">assicurazione</span></u></a>, obbligatoria per legge in ogni <a href="http://www.immobilio.it/documenti/2011/03/acquisto-casa-preliminare-vendita-compromesso" target="_blank"><u><span style="color: #0000ff">contratto</span></u></a> con il costruttore. </p><p>Nei <strong>condomini </strong>è l’amministratore tenuto a presentare denuncia nei confronti dell’impresa, sia per quelli che riguardano le parti comuni sia per le singole unità. Se ciò non avviene anche i singoli condomini sono legittimati ad agire</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 292830, member: 49727"] cita quella a te più confacente al limite se contestata avrà valore l'altra. La legge – [B]articolo 1669 del Codice Civile[/B] – tutela, infatti, il proprietario dichiarando che: [I]“Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.” [/I]Dieci sono gli anni di garanzia di un immobile. Se in questo periodo l’acquirente di una casa riscontra dei danni causati da problemi strutturali, potrà richiedere un rimborso all’impresa costruttrice responsabile. Se compaiono crepe, macchie di umidità, se l’edificio ha carenze di struttura o problemi di [URL='http://www.casa33.com/tecnologie/2011/07/isolamento-termico'][U][COLOR=#0000ff]isolamento termico[/COLOR][/U][/URL] e [URL='http://www.casa33.com/certificazioni/2011/08/isolamento-acustico-casa'][U][COLOR=#0000ff]acustico[/COLOR][/U][/URL], ma anche difetti negli impianti (termico, elettrico, idrico) e nell’areazione, la causa va cercata nella costruzione dell’immobile e di conseguenza è possibile rivalersi sulla responsabilità del costruttore. [SIZE=5][B]Ma cosa bisogna fare quando si riscontra un guasto in casa?[/B][/SIZE] Il danno va denunciato [B]entro un anno[/B] dalla scoperta del problema. La denuncia – inviata tramite raccomandata con ricevuta all’impresa - va accompagnata con del materiale che comprovi l’entità del danno (anche fotografico), per questo si deve contattare un [B]perito[/B] per fare una corretta valutazione. Nel migliori dei casi è direttamente il costruttore a effettuare la riparazione, ma nel caso non fosse possibile bisogna conservare le eventuali ricevute di pagamento e la documentazione dei lavori effettuati per il ripristino. Nel peggiore dei casi, invece, l’azienda è fallita o ha chiuso, bisognerà quindi rivolgersi all’[URL='http://www.immobilio.it/parti/2011/10/polizza-assicurazione-casa'][U][COLOR=#0000ff]assicurazione[/COLOR][/U][/URL], obbligatoria per legge in ogni [URL='http://www.immobilio.it/documenti/2011/03/acquisto-casa-preliminare-vendita-compromesso'][U][COLOR=#0000ff]contratto[/COLOR][/U][/URL] con il costruttore. Nei [B]condomini [/B]è l’amministratore tenuto a presentare denuncia nei confronti dell’impresa, sia per quelli che riguardano le parti comuni sia per le singole unità. Se ciò non avviene anche i singoli condomini sono legittimati ad agire [/QUOTE]
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