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<blockquote data-quote="topcasa" data-source="post: 294965" data-attributes="member: 49727"><p><span style="font-size: 12px"><span style="color: #212121">I danni vanno notificati entro 60 gg. dalla scoperta sia alla ditta che al D.L. (coinvolgerlo è sempre bene).</span></span></p><p> </p><p>10 anni di garanzia per le parti strutturali, due per le altre.</p><p>E.S. deve denunciare al venditore i vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, salvo che il contratto non disponga diversamente. La denuncia può essere fatta per iscritto o oralmente, anche se è sempre meglio la forma scritta (raccomandata con A.R.) ai fini della prova davanti al giudice. Attenzione: l’onere della prova di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta è a suo carico. </p><p>Effettuata la denuncia, ha poi tempo un anno dalla consegna per far valere la garanzia davanti ad un giudice: a tal riguardo può scegliere fra due azioni:</p><p><strong>la cd. azione redibitoria</strong> , con la quale chiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo ( Lei deve però a sua volta restituire la cosa, se non è perita a causa dei vizi); ù</p><p><strong>la cd. azione estimatoria</strong> , con la quale domanda la riduzione del prezzo oppure, se lo ha già pagato, la sua parziale restituzione oppure ancora, se non lo ha ancora versato, la liberazione dall’obbligo di versarlo.</p><p>ATTENZIONE: La garanzia viene esclusa se conoscevi i vizi della cosa al momento della conclusione del contratto oppure quando i vizi erano facilmente riconoscibili.</p><p>a ciò si aggiunge ;</p><p>Cassazione Sentenza n. 9515 del 6 maggio 2005</p><p><strong>ma meglio parlare con un legale.</strong></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="topcasa, post: 294965, member: 49727"] [SIZE=3][COLOR=#212121]I danni vanno notificati entro 60 gg. dalla scoperta sia alla ditta che al D.L. (coinvolgerlo è sempre bene).[/COLOR][/SIZE] 10 anni di garanzia per le parti strutturali, due per le altre. E.S. deve denunciare al venditore i vizi occulti entro 8 giorni dalla scoperta, a pena di decadenza, salvo che il contratto non disponga diversamente. La denuncia può essere fatta per iscritto o oralmente, anche se è sempre meglio la forma scritta (raccomandata con A.R.) ai fini della prova davanti al giudice. Attenzione: l’onere della prova di aver denunciato i vizi entro 8 giorni dalla scoperta è a suo carico. Effettuata la denuncia, ha poi tempo un anno dalla consegna per far valere la garanzia davanti ad un giudice: a tal riguardo può scegliere fra due azioni: [B]la cd. azione redibitoria[/B] , con la quale chiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo ( Lei deve però a sua volta restituire la cosa, se non è perita a causa dei vizi); ù [B]la cd. azione estimatoria[/B] , con la quale domanda la riduzione del prezzo oppure, se lo ha già pagato, la sua parziale restituzione oppure ancora, se non lo ha ancora versato, la liberazione dall’obbligo di versarlo. ATTENZIONE: La garanzia viene esclusa se conoscevi i vizi della cosa al momento della conclusione del contratto oppure quando i vizi erano facilmente riconoscibili. a ciò si aggiunge ; Cassazione Sentenza n. 9515 del 6 maggio 2005 [B]ma meglio parlare con un legale.[/B] [/QUOTE]
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