Forum
Nuovi Messaggi
Cerca...
Servizi
Nuova Discussione
Novità
Nuovi Messaggi
Nuovi Messaggi Profilo
Ultime Attività
Iscritti
Visitatori online
Nuovi Messaggi Profilo
Cerca tra i Messaggi Profilo
? Aiuto
Chi siamo
Faccine
Codici BB
Traguardi
Utilizzo dei Cookie
Termini e Condizioni d'uso del sito
Accedi
Registrati
Novità
Cerca
Cerca
Cerca solo tra i titoli
Da:
Nuovi Messaggi
Cerca...
Menu
Accedi
Registrati
Installa l'app
Installa
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Gazzetta Ufficiale 23 aprile pubblicato il D.L. 26 marzo 2010 n.59 per l' abolizione del Ruolo agent
JavaScript è disabilitato. Per una migliore esperienza di navigazione attivalo nel tuo programma o nella tua app per navigare prima di procedere.
Stai usando un browser molto obsoleto. Puoi incorrere in problemi di visualizzazione di questo e altri siti oltre che in problemi di sicurezza. .
Dovresti aggiornarlo oppure usare
usarne uno alternativo, moderno e sicuro
.
Rispondi alla discussione
Registrati in 30 Secondi
Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Testo
<blockquote data-quote="il Custode" data-source="post: 45181" data-attributes="member: 2"><p>Questo è il testo dell'articolo 73 che dispone specificatamente la cancellazione del ruolo.</p><p></p><p></p><p style="text-align: center"> <em><span style="font-family: 'Georgia'">Art. 73</span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'Georgia'">(Attività di agente di affari in mediazione)</span></em></p> <p style="text-align: center"><em><span style="font-family: 'Georgia'"></span></em> </p><p></p><ol> <li data-xf-list-type="ol"><em><span style="font-family: 'Georgia'">E’ soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni. </span></em></li> <li data-xf-list-type="ol"><em><span style="font-family: 'Georgia'">Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.</span></em></li> <li data-xf-list-type="ol"><em><span style="font-family: 'Georgia'">La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.</span></em></li> <li data-xf-list-type="ol"><em><span style="font-family: 'Georgia'">Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E’ fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.</span></em></li> <li data-xf-list-type="ol"><em><span style="font-family: 'Georgia'">Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.</span></em></li> <li data-xf-list-type="ol"><em><span style="font-family: 'Georgia'">Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).</span></em></li> <li data-xf-list-type="ol"><em><span style="font-family: 'Georgia'">Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di Commercio.</span></em></li> </ol></blockquote><p></p>
[QUOTE="il Custode, post: 45181, member: 2"] Questo è il testo dell'articolo 73 che dispone specificatamente la cancellazione del ruolo. [CENTER] [I][FONT=Georgia]Art. 73 (Attività di agente di affari in mediazione) [/FONT][/I] [/CENTER] [LIST=1] [*][I][FONT=Georgia]E’ soppresso il ruolo di cui all’articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39 e successive modificazioni. [/FONT][/I] [*][I][FONT=Georgia]Le attività disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39 sono soggette a dichiarazione di inizio di attività, da presentare alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il tramite dello sportello unico del comune competente per territorio ai sensi dell'articolo 19, comma 2, primo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti.[/FONT][/I] [*][I][FONT=Georgia]La camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura verifica il possesso dei requisiti e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l'attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA) previsto dall'articolo 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dal relativo regolamento di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, e successive modificazioni, assegnando ad essi la qualifica di intermediario per le diverse tipologie di attività, distintamente previste dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39.[/FONT][/I] [*][I][FONT=Georgia]Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle attività di agente d'affari non rietranti tra quelle disciplinate dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39. E’ fatta salva per le attività relative al recupero di crediti, ai pubblici incanti, alle agenzie matrimoniali e di pubbliche relazioni, l'applicazione dell'articolo 115 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.[/FONT][/I] [*][I][FONT=Georgia]Fermo restando quanto disposto dall’art. 8, comma 8, lettera d), della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e dal D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, le iscrizioni previste dal presente decreto legislativo per i soggetti diversi dalle imprese, sono effettuate in una apposita sezione del REA ed hanno effetto dichiarativo del possesso dei requisiti abilitanti all’esercizio della relativa attività professionale.[/FONT][/I] [*][I][FONT=Georgia]Ad ogni effetto di legge, i richiami al ruolo contenuti nella legge 3 febbraio 1989, n. 39, si intendono riferiti alle iscrizioni previste dal presente articolo nel registro delle imprese o nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA).[/FONT][/I] [*][I][FONT=Georgia]Le competenze già attribuite alle Commissioni per la tenuta del ruolo, soppresso ai sensi del comma 1, sono svolte dagli uffici delle Camere di Commercio.[/FONT][/I] [/LIST] [/QUOTE]
Riporta citazioni…
Verifica Anti SPAM
Invia risposta
Agenti Immobiliari
l'Agente Immobiliare e le Nuove Normative
Gazzetta Ufficiale 23 aprile pubblicato il D.L. 26 marzo 2010 n.59 per l' abolizione del Ruolo agent
Alto