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L'Esperto Immobiliare Risponde
Fisco Tasse e Agevolazioni per la Casa
Ho l'usufrutto ma non il godimento dell'appartamento. Devo dichiarare qualcosa sul mio 730?
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Testo
<blockquote data-quote="rborgo52" data-source="post: 46675" data-attributes="member: 7841"><p><strong>intergrazione</strong></p><p></p><p>l'ICI per abitazione o parte di abitazione data in uso gratuito ed adibita ad abitazione principale di parenti, non sapevo fosse esclusa dal pagamento ICI, ma sapevo solo che i comuni potevano considerare questo come scritto:</p><p></p><p><em> Con risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, per definire meglio l'ambito di applicazione dell'esenzione sugli immobili assimilati all'abitazione principale. Il nuovo documento ministeriale precisa che l'esenzione per l'abitazione principale opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge, e precisamente da: </em></p><p></p><p><em>b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. </em></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="rborgo52, post: 46675, member: 7841"] [b]intergrazione[/b] l'ICI per abitazione o parte di abitazione data in uso gratuito ed adibita ad abitazione principale di parenti, non sapevo fosse esclusa dal pagamento ICI, ma sapevo solo che i comuni potevano considerare questo come scritto: [I] Con risoluzione n. 1/DF del 4 marzo 2009 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha fornito ulteriori chiarimenti rispetto a quanto precisato nella risoluzione n. 12/DF del 5 giugno 2008, per definire meglio l'ambito di applicazione dell'esenzione sugli immobili assimilati all'abitazione principale. Il nuovo documento ministeriale precisa che l'esenzione per l'abitazione principale opera solamente nei casi di assimilazione stabiliti da specifiche disposizioni di legge, e precisamente da: [/I] [I]b) l'art. 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che attribuisce ai comuni la possibilità di considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela. [/I] [/QUOTE]
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