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Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Ho un immobile donato dai miei genitori a me dopo il matrimonio
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<blockquote data-quote="studiopci" data-source="post: 636846" data-attributes="member: 10285"><p>Certo francesca ma è cosa ben diversa dalla donazione ad un singolo coniuge ( caso di cui stiamo parlando ) , nel caso che riporti, il donante decide di donare ai 2 coniugi e quindi rientra in comunione, ma se il donante decide di donare ad un solo coniuge, quest'ultimo deve dichiarare che la donazione ricevuta rientri nella comunione. Scusa ma sono 2 cose diverse. Il codice civile elenca una serie di beni che non rientrano mai nella comunione , tra questi i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, sempre che nell’atto di donazione o nel testamento non sia specificato il contrario ossia che essi vengono donati a entrambi (in tal caso entrano nella comunione). La ragione di tale deroga è piuttosto semplice: per i beni ricevuti per donazione o successione non opera la presunzione che entrambi i coniugi abbiano contribuito in egual misura all’acquisto e quindi non c’è ragione di ritenere che questi debbano spettare per pari quota ad entrambi.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="studiopci, post: 636846, member: 10285"] Certo francesca ma è cosa ben diversa dalla donazione ad un singolo coniuge ( caso di cui stiamo parlando ) , nel caso che riporti, il donante decide di donare ai 2 coniugi e quindi rientra in comunione, ma se il donante decide di donare ad un solo coniuge, quest'ultimo deve dichiarare che la donazione ricevuta rientri nella comunione. Scusa ma sono 2 cose diverse. Il codice civile elenca una serie di beni che non rientrano mai nella comunione , tra questi i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, sempre che nell’atto di donazione o nel testamento non sia specificato il contrario ossia che essi vengono donati a entrambi (in tal caso entrano nella comunione). La ragione di tale deroga è piuttosto semplice: per i beni ricevuti per donazione o successione non opera la presunzione che entrambi i coniugi abbiano contribuito in egual misura all’acquisto e quindi non c’è ragione di ritenere che questi debbano spettare per pari quota ad entrambi. [/QUOTE]
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