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L'Esperto Immobiliare Risponde
Compravendita, Professionisti, Aste e Pignoramenti
Ho versato caparra, dovrei versare altra cifra al preliminare, non posso più comprare: che succede ?
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Testo
<blockquote data-quote="Tobia" data-source="post: 447093" data-attributes="member: 5961"><p>Mi sembra di aver capito che le somme denominate caparra (anche se dilazionate nel tempo) hanno funzioni diverse dalle somme di denaro avente qualifica di acconto prezzo.</p><p></p><p>Cit.</p><p></p><p>1 La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un corretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - <strong>impiegata per la sua intera entità</strong> per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; <strong>salvo che da elementi intrinseci al contratto possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.</strong> (Nella specie la Corte suprema ha confermato la decisione con cui il giudice del merito, in osservanza dell'enunciato principio, aveva stabilito, in mancanza di determinazione ad opera dei contraenti, quale parte della somma avesse funzione di caparra, ponendo a base della decisione una nozione di fatto, rientrante nella comune esperienza tenuta presente dalle parti, costituita dalla consuetudine commerciale per cui nelle compravendite immobiliari la caparra si aggira normalmente su un sesto del prezzo). (Cass. <a href="https://www.immobilio.it/tel:30-1-1980" target="_blank">30-1-1980</a>, n. 727)</p><p></p><p></p><p>Ciò tuttavia non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, primo comma c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. n. 5424 del 14.4.2002; Cass. 3071 del 13.02.2006; Cass. n. 17127 del 9.8.2011)</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Tobia, post: 447093, member: 5961"] Mi sembra di aver capito che le somme denominate caparra (anche se dilazionate nel tempo) hanno funzioni diverse dalle somme di denaro avente qualifica di acconto prezzo. Cit. 1 La somma di denaro che, all'atto della conclusione di un contratto di compravendita, una parte consegna all'altra "a titolo di caparra confirmatoria e principio di pagamento" va intesa - alla stregua di un corretto procedimento ermeneutico della cennata espressione contrattuale - [B]impiegata per la sua intera entità[/B] per assolvere alla duplice funzione, alternativa, della caparra confirmatoria, di preventiva liquidazione del danno, per il caso di inadempimento, ovvero di anticipato parziale pagamento, per l'ipotesi di adempimento; [B]salvo che da elementi intrinseci al contratto possa desumersi che i contraenti abbiano voluto limitare ad una parte soltanto della somma versata la funzione di caparra, attribuendo all'altra parte della somma la qualifica di mero acconto del prezzo dovuto.[/B] (Nella specie la Corte suprema ha confermato la decisione con cui il giudice del merito, in osservanza dell'enunciato principio, aveva stabilito, in mancanza di determinazione ad opera dei contraenti, quale parte della somma avesse funzione di caparra, ponendo a base della decisione una nozione di fatto, rientrante nella comune esperienza tenuta presente dalle parti, costituita dalla consuetudine commerciale per cui nelle compravendite immobiliari la caparra si aggira normalmente su un sesto del prezzo). (Cass. [URL='https://www.immobilio.it/tel:30-1-1980']30-1-1980[/URL], n. 727) Ciò tuttavia non esclude che le parti, nell'ambito della loro autonomia negoziale, possano differire la dazione della caparra in tutto o in parte ad un momento successivo alla conclusione del contratto, come previsto dall'art. 1385, primo comma c.c., purché anteriore alla scadenza delle obbligazioni pattuite (Cass. n. 5424 del 14.4.2002; Cass. 3071 del 13.02.2006; Cass. n. 17127 del 9.8.2011) [/QUOTE]
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Ho versato caparra, dovrei versare altra cifra al preliminare, non posso più comprare: che succede ?
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