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Testo
<blockquote data-quote="gladiatore" data-source="post: 110858" data-attributes="member: 9705"><p>desidero informarvi che in data 03.03.2011 il Consiglio dei Ministri ha</p><p>approvato il decreto legislativo, firmato dal Presidente della Repubblica</p><p>il 7.3.2011 e di imminente entrata in vigore ed attuativo della direttiva</p><p>2009/28/Ce - in tema di promozione dell’uso di energia derivante da</p><p>fonti rinnovabili – che potrebbe avere un nuovo e rilevante capitolo</p><p>della sua tormentata storia che, come ricorderemo, ha avuto la sua origine</p><p>col DLgs 192/2005 per poi approdare sino all’attuale normativa vigente</p><p>di cui al Dl 112/2008.</p><p></p><p>Ciò posto, la nuova disciplina di prossima entrata in vigore ha statuito</p><p>che: nei contratti di compravendita di edifici o di singole unità </p><p>immobiliari deve essere inserita, a pena di nullità , una clausola con la</p><p>quale l’acquirente dà “atto di aver ricevuto le informazioni e la</p><p>documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edificiâ€;</p><p>nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve</p><p>essere inserita analoga dichiarazione dal conduttore solo ed</p><p>esclusivamente se l’immobile è già di per sé dotato di attestazione</p><p>di certificazione energetica (ad esempio per essere edificio di nuova</p><p>costruzione o oggetto di recente compravendita); a decorrere dal 1°</p><p>gennaio 2012 (a decorrere dal 11 marzo 2011 nella regione Lombardia) gli</p><p>annunci commerciali di vendita di edifici o di porzioni di essi devono</p><p>riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato</p><p>di certificazione ad esso inerente. Non ci resta che attendere l’entrata</p><p>in vigore riepilogando quelle che sono le questioni che la norma imporrà </p><p>nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o singole unità </p><p>immobiliari circa la dotazione dell’attestato di certificazione</p><p>energetica (ACE).</p><p></p><p>Premessa</p><p></p><p>Prima di entrare nel merito di quanto statuito dal decreto legislativo di</p><p>prossima entrata in vigore ed attuativo della direttiva 2009/28/Ce - in</p><p>tema di energia derivante da fonti rinnovabili – per completezza</p><p>espositiva, faremo brevi cenni sull’attestato di certificazione</p><p>energetica (Ace) e sul quadro normativo antecedente, per poi passare ad</p><p>analizzare le principali novità che verranno introdotte.</p><p></p><p>Il certificato di attestazione energetica (Ace)</p><p></p><p>Si ricorda brevemente che l’Attestato di Certificazione Energetica è lo</p><p>strumento predisposto per il controllo della "quantità di energia</p><p>effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per</p><p>soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio,</p><p>compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento".</p><p></p><p>L’attestato di certificazione energetica, ha validità per dieci anni e</p><p>deve essere aggiornato quando vi sono interventi che modificano la</p><p>prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici o nel caso</p><p>in cui sia cambiata la destinazione d'uso della stessa. Nel caso in cui un</p><p>edificio disponga di certificazione energetica, questa ha validità anche</p><p>per le unità immobiliari che ricadono nell'edificio stesso.</p><p></p><p>L'Attestato di Certificazione Energetica deve riportare "dati di</p><p>riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il</p><p>rendimento energetico dell'edificio" e "raccomandazioni per il</p><p>miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici".</p><p>L'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici è obbligatorio, a</p><p>livello nazionale dal 1 Luglio 2009 per il trasferimento a titolo oneroso</p><p>di singole unità immobiliari.</p><p></p><p>Tale documento deve essere redatto da un professionista specializzato</p><p>detto certificatore, estraneo alla proprietà , alla progettazione o alla</p><p>realizzazione dell'edificio, sulla base di apposite metodologie di calcolo</p><p>e deve essere depositato presso il Comune di competenza e registrato al</p><p>Catasto Energetico. Il certificatore è una persona esperta e qualificata,</p><p>in quanto in possesso di diploma o laurea tecnica, ha superato un corso</p><p>abilitativo ed è iscritto nell’elenco dei certificatori riconosciuti da</p><p>un apposito Ente di Accreditamento a livello regionale. Egli verifica e</p><p>raccoglie tutta la documentazione tecnica e ne redige l’attestato di</p><p>certificazione energetica o anche la targa energetica. In questo modo il</p><p>certificatore attesta l’efficienza energetica dell’edificio e si</p><p>assume la responsabilità di quanto dichiara per tutto il tempo di</p><p>validità del certificato (10 anni se non si effettuano interventi</p><p>sull’immobile).</p><p></p><p>La disciplina energetica degli edifici: il quadro normativo: le prima</p><p>tappa normativa</p><p></p><p>La disciplina energetica degli edifici trae origine dal D.Lgs. 19 agosto</p><p>2005, n. 192, il quale aveva previsto l’obbligo di dotare gli edifici</p><p>oggetto di compravendita e di locazione dell’attestato di certificazione</p><p>energetica (Aqe ora Ace), a pena di nullità dei contratti. Ovvero</p><p>all’atto di compravendita doveva essere allegato il suddetto certificato</p><p>in originale o in copia autentica ed al contratto di locazione messo a</p><p>disposizione del conduttore o consegnatogli in copia, dichiarata dal</p><p>proprietario conforme all’originale da lui posseduto.</p><p></p><p>La seconda tappa normativa</p><p></p><p>Tale normativa è stata successivamente modificata dal DL. 112/2008, il</p><p>quale ha disposto l’abrogazione:</p><p></p><p> nel caso dei contratti di compravendita di interi immobili o singole</p><p>unità immobiliare, dell’obbligo di dotare o allegare l’attestato di</p><p>certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o</p><p>di singole unità immobiliari;</p><p></p><p> nel caso delle locazioni, dell’obbligo di consegnare o mettere a</p><p>disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica;</p><p></p><p> delle rispettive sanzioni di nullità dei sopra elencati contratti.</p><p></p><p>OSSERVA</p><p></p><p>Con la soppressione della sanzione della nullità , l’obbligo di</p><p>dotazione è stato da allora interpretato come norma derogabile. In altri</p><p>termini secondo la normativa di cui sopra i contraenti potevano accordarsi</p><p>che fosse l’acquirente a farsi carico dell’obbligo di dotare di Ace</p><p>l’immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo</p><p>dell’obbligo di dotazione tra un soggetto e l’altro provocava che</p><p>l’immobile restasse in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni</p><p>diverse da quelle che, come vedremo ad esempio la Lombardia e l’Emilia</p><p>Romagna, hanno previsto discipline più stringenti di quella statale.</p><p></p><p>Le disposizioni specifiche di alcune regioni</p><p></p><p>Tuttavia, in attesa delle Linee Guida nazionali pubblicate il 26 giugno</p><p>2009, alcune regioni avevano legiferato in materia; si tratta delle</p><p>regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria,</p><p>Umbria, Province di Trento e Bolzano. Per tali regioni, quindi, gli</p><p>obblighi disposti permangono, seppur è bene sottolineare come le diverse</p><p>disposizioni adottate abbiano comportato una serie di differenti termini</p><p>delle applicazioni normative.</p><p></p><p>In particolare, a decorrere dal 01.07.2010 era diventato obbligatorio, in</p><p>Lombardia ed Emilia Romagna, per il proprietario dell’immobile,</p><p>consegnare al locatario una copia conforme dell’ACE nel caso di</p><p>contratti di locazione di edifici e singole unità immobiliari con</p><p>contratto stipulato successivamente a tale data.</p><p>Regione Decorrenza Obbligo</p><p>NORMATIVA</p><p></p><p>REGIONE LOMBARDIA</p><p>Decorrenza 01/07/2010</p><p></p><p>Obbligo per il proprietario dell’immobile di:</p><p></p><p>1. allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di</p><p>porzioni di edifici situati nella regione l’attestato di certificazione</p><p>energetica;</p><p></p><p>2. consegnare al conduttore, nei contratti di locazione di immobili,</p><p>finanziaria e di affitto d’azienda comprensivo di immobili, una copia</p><p>conforme dell’ACE; l’obbligo si applica alla stipula di nuovi</p><p>contratti di locazione (di durata superiore ai 30 giorni complessivi in un</p><p>anno), ed al rinnovo (anche tacito) di contratti già stipulati.</p><p></p><p>Per contratto “nuovo†si intende quello perfezionato a partire dal 1°</p><p>luglio 2010; per contratto “rinnovato†quello che abbia subito un</p><p>rinnovo espresso o tacito dal 1° luglio 2010.</p><p></p><p>Il locatore che non ottemperi all'obbligo di presentazione dell'ACE</p><p>incorre quindi in una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.500,00</p><p>ad un massimo di € 10.000,00.</p><p></p><p>Se l’Ace non è stato allegato, il notaio deve inviare copia dell’atto</p><p>all’Organismo regionale di accreditamento.</p><p></p><p>L'obbligo non si applica "agli edifici [...] di edilizia residenziale</p><p>pubblica esistenti concessi in locazione abitativa" (art. 1, comma 1,</p><p>lettera a) della L.R. 30 del 28 dicembre 2009) e nel caso di edificio</p><p>concesso in comodato d'uso gratuito e/o usufrutto.</p><p></p><p>L.R. 3 del 21 febbraio 2011 (si veda nostra e-mail del 10 e 11 c.m.).</p><p></p><p>REGIONE EMILIA ROMAGNA</p><p>Decorrenza 01/07/2010</p><p></p><p>Obbligo per il proprietario dell’immobile di:</p><p></p><p>1. allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di</p><p>porzioni di edifici situati nella regione l’attestato di certificazione</p><p>energetica;</p><p></p><p>2. consegnare al conduttore una copia conforme dell’ACE per i contratti</p><p>di locazione di edifici e singole unità immobiliari con contratto</p><p>stipulato successivamente a tale data.</p><p></p><p>Non è prevista alcuna sanzione.</p><p></p><p>REGIONI PIEMONTE – VALLE D’AOSTA E LIGURIA</p><p></p><p>L’obbligatorietà di allegare l’ACE ai contratti di locazione di</p><p>immobili è prevista, invece, in:</p><p></p><p>ïƒ Piemonte a decorrere dal 01.10.2009;</p><p>ïƒ Valle d’Aosta a decorrere dal 2008;</p><p>ïƒ Liguria a decorrere dal 08.05.2009.</p><p></p><p>NORMATIVA</p><p></p><p>PIEMONTE</p><p>Le leggi regionali 13/2007 e 22/2009 hanno reso obbligatoria l'allegazione</p><p>dell'Ace al rogito ed è prevista la sanzione amministrativa per il</p><p>venditore che non ottemperi a questo obbligo (da mille a 10mila euro in</p><p>base alla superficie del bene). Per il costruttore che viola l'obbligo di</p><p>dotazione è prevista invece una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila</p><p>euro.</p><p></p><p>VALLE d’AOSTA</p><p>La legge regionale 21/2008 ha deciso, nel caso di rogito che ha a oggetto</p><p>un fabbricato di nuova costruzione, che è obbligatorio allegare l'Ace.</p><p></p><p>LIGURIA</p><p>La legge regionale 22/2007, come modificata dalla legge regionale 24</p><p>novembre 42/2008, fissa l'obbligo di consegna dell'Ace al momento della</p><p>vendita ma non sono previste sanzioni.</p><p></p><p>La terza tappa normativa – le modifiche in arrivo</p><p></p><p>Fermo quanto sopra esposto, si informa che il 03.03.2011 il Consiglio dei</p><p>Ministri ha approvato il decreto attuativo della direttiva 2009/28/Ce e</p><p>firmato dal Presidente della Repubblica il 7.3.2011 - in tema di</p><p>promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili - che</p><p>potrebbe mettere a breve, ovvero quando entrerà in vigore, un punto fermo</p><p>alla rilevante questione attinente il ruolo del certificato energetico nei</p><p>contratti di compravendita o locazione di edifici o di singole unità </p><p>immobiliari e le conseguenze su detti contratti in caso ne siano privi.</p><p></p><p>Nel suddetto decreto, si dispone - ex art.11 - una modifica dell’art.6</p><p>del D.L. 196/2005 e cioè della norma che impone l’obbligo di dotare gli</p><p>edifici oggetto di compravendita del certificato di attestazione</p><p>energetica.</p><p></p><p>Ciò posto, vediamo nel dettaglio, la nuova disciplina, di prossima</p><p>entrata in vigore, cosa statuisce.</p><p></p><p>Contratti di compravendita</p><p></p><p>NORMATIVA</p><p></p><p>IN SINTESI, SECONDO LA NUOVA NORMATIVA:</p><p></p><p> Nei contratti di compravendita di edifici o di singole unità </p><p>immobiliari deve essere inserita, a pena di nullità , una clausola con la</p><p>quale l’acquirente dà “atto di aver ricevuto le informazioni e la</p><p>documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edificiâ€.</p><p>Se è vero quindi che l’acquirente deve appunto dare atto di aver</p><p>ricevuto la documentazione occorre precisare che la suddetta clausola</p><p>presuppone che il fabbricato oggetto del contratto sia già stato dotato</p><p>dell’Ace prima della stipula del contratto stesso.</p><p></p><p>Contratti di locazione</p><p></p><p> Nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari</p><p>deve essere inserita analoga dichiarazione dal conduttore solo ed</p><p>esclusivamente se l’immobile ¨ gia di per se dotato di attestazione</p><p>di certificazione energetica (ad esempio per essere edificio di nuova</p><p>costruzione o oggetto di recente compravendita o ancora perché sono stati</p><p>richiesti incentivi e agevolazioni finalizzate al miglioramento delle</p><p>prestazioni energetiche dell’immobile o dei suoi impianti).</p><p></p><p>NOVITA’</p><p></p><p>ANNUNCI COMMERCIALI</p><p></p><p> a decorrere dal 1° gennaio 2012 (a decorrere dal 11 marzo 2011 nella</p><p>regione Lombardia) gli annunci commerciali di vendita di edifici o di</p><p>porzioni di essi devono riportare l’indice di prestazione energetica</p><p>contenuto nell’attestato di certificazione ad esso inerente.</p><p></p><p></p><p>E’ questa la novità più saliente del suddetto decreto. Con la</p><p>locuzione “annuncio commerciale†deve intendersi in senso generico</p><p>qualsiasi tipo di annuncio, divulgato attraverso qualsiasi forma, quindi</p><p>sia gli annunci di vendita su quotidiani e periodici, sia le pubblicità a</p><p>mezzo radio e televisione, che le locandine che i mediatori immobiliari</p><p>usano esporre nelle vetrine dei propri negozi e nelle bacheche che</p><p>contengano analoghi annunci presenti in contesti di particolare</p><p>frequentazione (ad esempio un corner posizionato in un centro</p><p>commerciale).</p><p></p><p>OSSERVA</p><p></p><p>Si precisa, quanto a questa terza novità introdotta dal Dl attuativo</p><p>della direttiva, che per poter esplicitare le caratteristiche energetiche</p><p>degli edifici di cui promuovono la vendita, i mediatori dovranno avere il</p><p>supporto di idonea documentazione, che ovviamente i potenziali clienti</p><p>potranno richiedere in sede di consultazio</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="gladiatore, post: 110858, member: 9705"] desidero informarvi che in data 03.03.2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto legislativo, firmato dal Presidente della Repubblica il 7.3.2011 e di imminente entrata in vigore ed attuativo della direttiva 2009/28/Ce - in tema di promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili – che potrebbe avere un nuovo e rilevante capitolo della sua tormentata storia che, come ricorderemo, ha avuto la sua origine col DLgs 192/2005 per poi approdare sino all’attuale normativa vigente di cui al Dl 112/2008. Ciò posto, la nuova disciplina di prossima entrata in vigore ha statuito che: nei contratti di compravendita di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita, a pena di nullità , una clausola con la quale l’acquirente dà “atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edificiâ€; nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita analoga dichiarazione dal conduttore solo ed esclusivamente se l’immobile è già di per sé dotato di attestazione di certificazione energetica (ad esempio per essere edificio di nuova costruzione o oggetto di recente compravendita); a decorrere dal 1° gennaio 2012 (a decorrere dal 11 marzo 2011 nella regione Lombardia) gli annunci commerciali di vendita di edifici o di porzioni di essi devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione ad esso inerente. Non ci resta che attendere l’entrata in vigore riepilogando quelle che sono le questioni che la norma imporrà nei contratti di compravendita o di locazione di edifici o singole unità immobiliari circa la dotazione dell’attestato di certificazione energetica (ACE). Premessa Prima di entrare nel merito di quanto statuito dal decreto legislativo di prossima entrata in vigore ed attuativo della direttiva 2009/28/Ce - in tema di energia derivante da fonti rinnovabili – per completezza espositiva, faremo brevi cenni sull’attestato di certificazione energetica (Ace) e sul quadro normativo antecedente, per poi passare ad analizzare le principali novità che verranno introdotte. Il certificato di attestazione energetica (Ace) Si ricorda brevemente che l’Attestato di Certificazione Energetica è lo strumento predisposto per il controllo della "quantità di energia effettivamente consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare i vari bisogni connessi ad un uso standard dell'edificio, compresi, fra gli altri, il riscaldamento e il raffreddamento". L’attestato di certificazione energetica, ha validità per dieci anni e deve essere aggiornato quando vi sono interventi che modificano la prestazione energetica dell’edificio o degli impianti termici o nel caso in cui sia cambiata la destinazione d'uso della stessa. Nel caso in cui un edificio disponga di certificazione energetica, questa ha validità anche per le unità immobiliari che ricadono nell'edificio stesso. L'Attestato di Certificazione Energetica deve riportare "dati di riferimento che consentano ai consumatori di valutare e raffrontare il rendimento energetico dell'edificio" e "raccomandazioni per il miglioramento del rendimento energetico in termini di costi-benefici". L'Attestato di Certificazione Energetica degli edifici è obbligatorio, a livello nazionale dal 1 Luglio 2009 per il trasferimento a titolo oneroso di singole unità immobiliari. Tale documento deve essere redatto da un professionista specializzato detto certificatore, estraneo alla proprietà , alla progettazione o alla realizzazione dell'edificio, sulla base di apposite metodologie di calcolo e deve essere depositato presso il Comune di competenza e registrato al Catasto Energetico. Il certificatore è una persona esperta e qualificata, in quanto in possesso di diploma o laurea tecnica, ha superato un corso abilitativo ed è iscritto nell’elenco dei certificatori riconosciuti da un apposito Ente di Accreditamento a livello regionale. Egli verifica e raccoglie tutta la documentazione tecnica e ne redige l’attestato di certificazione energetica o anche la targa energetica. In questo modo il certificatore attesta l’efficienza energetica dell’edificio e si assume la responsabilità di quanto dichiara per tutto il tempo di validità del certificato (10 anni se non si effettuano interventi sull’immobile). La disciplina energetica degli edifici: il quadro normativo: le prima tappa normativa La disciplina energetica degli edifici trae origine dal D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192, il quale aveva previsto l’obbligo di dotare gli edifici oggetto di compravendita e di locazione dell’attestato di certificazione energetica (Aqe ora Ace), a pena di nullità dei contratti. Ovvero all’atto di compravendita doveva essere allegato il suddetto certificato in originale o in copia autentica ed al contratto di locazione messo a disposizione del conduttore o consegnatogli in copia, dichiarata dal proprietario conforme all’originale da lui posseduto. La seconda tappa normativa Tale normativa è stata successivamente modificata dal DL. 112/2008, il quale ha disposto l’abrogazione:  nel caso dei contratti di compravendita di interi immobili o singole unità immobiliare, dell’obbligo di dotare o allegare l’attestato di certificazione energetica all’atto di compravendita di interi immobili o di singole unità immobiliari;  nel caso delle locazioni, dell’obbligo di consegnare o mettere a disposizione del conduttore l'attestato di certificazione energetica;  delle rispettive sanzioni di nullità dei sopra elencati contratti. OSSERVA Con la soppressione della sanzione della nullità , l’obbligo di dotazione è stato da allora interpretato come norma derogabile. In altri termini secondo la normativa di cui sopra i contraenti potevano accordarsi che fosse l’acquirente a farsi carico dell’obbligo di dotare di Ace l’immobile acquistato, con la conseguenza che il continuo rimpallo dell’obbligo di dotazione tra un soggetto e l’altro provocava che l’immobile restasse in sostanza privo di Ace se ubicato in regioni diverse da quelle che, come vedremo ad esempio la Lombardia e l’Emilia Romagna, hanno previsto discipline più stringenti di quella statale. Le disposizioni specifiche di alcune regioni Tuttavia, in attesa delle Linee Guida nazionali pubblicate il 26 giugno 2009, alcune regioni avevano legiferato in materia; si tratta delle regioni Lombardia, Emilia Romagna, Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Umbria, Province di Trento e Bolzano. Per tali regioni, quindi, gli obblighi disposti permangono, seppur è bene sottolineare come le diverse disposizioni adottate abbiano comportato una serie di differenti termini delle applicazioni normative. In particolare, a decorrere dal 01.07.2010 era diventato obbligatorio, in Lombardia ed Emilia Romagna, per il proprietario dell’immobile, consegnare al locatario una copia conforme dell’ACE nel caso di contratti di locazione di edifici e singole unità immobiliari con contratto stipulato successivamente a tale data. Regione Decorrenza Obbligo NORMATIVA REGIONE LOMBARDIA Decorrenza 01/07/2010 Obbligo per il proprietario dell’immobile di: 1. allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di porzioni di edifici situati nella regione l’attestato di certificazione energetica; 2. consegnare al conduttore, nei contratti di locazione di immobili, finanziaria e di affitto d’azienda comprensivo di immobili, una copia conforme dell’ACE; l’obbligo si applica alla stipula di nuovi contratti di locazione (di durata superiore ai 30 giorni complessivi in un anno), ed al rinnovo (anche tacito) di contratti già stipulati. Per contratto “nuovo†si intende quello perfezionato a partire dal 1° luglio 2010; per contratto “rinnovato†quello che abbia subito un rinnovo espresso o tacito dal 1° luglio 2010. Il locatore che non ottemperi all'obbligo di presentazione dell'ACE incorre quindi in una sanzione amministrativa da un minimo di € 2.500,00 ad un massimo di € 10.000,00. Se l’Ace non è stato allegato, il notaio deve inviare copia dell’atto all’Organismo regionale di accreditamento. L'obbligo non si applica "agli edifici [...] di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa" (art. 1, comma 1, lettera a) della L.R. 30 del 28 dicembre 2009) e nel caso di edificio concesso in comodato d'uso gratuito e/o usufrutto. L.R. 3 del 21 febbraio 2011 (si veda nostra e-mail del 10 e 11 c.m.). REGIONE EMILIA ROMAGNA Decorrenza 01/07/2010 Obbligo per il proprietario dell’immobile di: 1. allegare agli atti di trasferimento a titolo oneroso di edifici o di porzioni di edifici situati nella regione l’attestato di certificazione energetica; 2. consegnare al conduttore una copia conforme dell’ACE per i contratti di locazione di edifici e singole unità immobiliari con contratto stipulato successivamente a tale data. Non è prevista alcuna sanzione. REGIONI PIEMONTE – VALLE D’AOSTA E LIGURIA L’obbligatorietà di allegare l’ACE ai contratti di locazione di immobili è prevista, invece, in: ïƒ Piemonte a decorrere dal 01.10.2009; ïƒ Valle d’Aosta a decorrere dal 2008; ïƒ Liguria a decorrere dal 08.05.2009. NORMATIVA PIEMONTE Le leggi regionali 13/2007 e 22/2009 hanno reso obbligatoria l'allegazione dell'Ace al rogito ed è prevista la sanzione amministrativa per il venditore che non ottemperi a questo obbligo (da mille a 10mila euro in base alla superficie del bene). Per il costruttore che viola l'obbligo di dotazione è prevista invece una sanzione amministrativa da 5mila a 30mila euro. VALLE d’AOSTA La legge regionale 21/2008 ha deciso, nel caso di rogito che ha a oggetto un fabbricato di nuova costruzione, che è obbligatorio allegare l'Ace. LIGURIA La legge regionale 22/2007, come modificata dalla legge regionale 24 novembre 42/2008, fissa l'obbligo di consegna dell'Ace al momento della vendita ma non sono previste sanzioni. La terza tappa normativa – le modifiche in arrivo Fermo quanto sopra esposto, si informa che il 03.03.2011 il Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto attuativo della direttiva 2009/28/Ce e firmato dal Presidente della Repubblica il 7.3.2011 - in tema di promozione dell’uso di energia derivante da fonti rinnovabili - che potrebbe mettere a breve, ovvero quando entrerà in vigore, un punto fermo alla rilevante questione attinente il ruolo del certificato energetico nei contratti di compravendita o locazione di edifici o di singole unità immobiliari e le conseguenze su detti contratti in caso ne siano privi. Nel suddetto decreto, si dispone - ex art.11 - una modifica dell’art.6 del D.L. 196/2005 e cioè della norma che impone l’obbligo di dotare gli edifici oggetto di compravendita del certificato di attestazione energetica. Ciò posto, vediamo nel dettaglio, la nuova disciplina, di prossima entrata in vigore, cosa statuisce. Contratti di compravendita NORMATIVA IN SINTESI, SECONDO LA NUOVA NORMATIVA:  Nei contratti di compravendita di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita, a pena di nullità , una clausola con la quale l’acquirente dà “atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edificiâ€. Se è vero quindi che l’acquirente deve appunto dare atto di aver ricevuto la documentazione occorre precisare che la suddetta clausola presuppone che il fabbricato oggetto del contratto sia già stato dotato dell’Ace prima della stipula del contratto stesso. Contratti di locazione  Nei contratti di locazione di edifici o di singole unità immobiliari deve essere inserita analoga dichiarazione dal conduttore solo ed esclusivamente se l’immobile ¨ gia di per se dotato di attestazione di certificazione energetica (ad esempio per essere edificio di nuova costruzione o oggetto di recente compravendita o ancora perché sono stati richiesti incentivi e agevolazioni finalizzate al miglioramento delle prestazioni energetiche dell’immobile o dei suoi impianti). NOVITA’ ANNUNCI COMMERCIALI  a decorrere dal 1° gennaio 2012 (a decorrere dal 11 marzo 2011 nella regione Lombardia) gli annunci commerciali di vendita di edifici o di porzioni di essi devono riportare l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione ad esso inerente. E’ questa la novità più saliente del suddetto decreto. Con la locuzione “annuncio commerciale†deve intendersi in senso generico qualsiasi tipo di annuncio, divulgato attraverso qualsiasi forma, quindi sia gli annunci di vendita su quotidiani e periodici, sia le pubblicità a mezzo radio e televisione, che le locandine che i mediatori immobiliari usano esporre nelle vetrine dei propri negozi e nelle bacheche che contengano analoghi annunci presenti in contesti di particolare frequentazione (ad esempio un corner posizionato in un centro commerciale). OSSERVA Si precisa, quanto a questa terza novità introdotta dal Dl attuativo della direttiva, che per poter esplicitare le caratteristiche energetiche degli edifici di cui promuovono la vendita, i mediatori dovranno avere il supporto di idonea documentazione, che ovviamente i potenziali clienti potranno richiedere in sede di consultazio [/QUOTE]
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Ieri la SCIA, oggi l'ACE, i nostri clienti che faranno per poter darci un incarico?
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