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Locazione Comodato Nuda Proprietà e Usufrutto
Il contratto transitorio a Roma
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 269141" data-attributes="member: 31598"><p></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">La risposta è negativa. I contratti transitori (ordinari e per studenti universitari) sono previsti dall’art. 5, comma 1 della legge n°431/1998 e sono disciplinati:</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">a) prima dal DM 5 marzo 1999 e poi dal DM 30 dicembre 2002 che detta le condizioni e le modalità per la stipula di detti contratti con durata inferiore a quella prevista dalla legge e destinati a soddisfare particolari esigenze delle parti;</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">b) dai singoli accordi locali che definiscono, nello specifico, le clausole che debbono essere obbligatoriamente presenti nei contratti citati.</span></span></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">Il contratto in questione, quindi, deve essere stipulato esclusivamente utilizzando lo specifico contratto-tipo stabilito nell’accordo locale per il comune di Roma e depositato presso il comune medesimo. Si impone anche per questo tipo di contratto la forma scritta, a pena nullità (art. 1, ultimo comma, legge n°431/1998). L’obbligo di conformazione è comunque soddisfatto anche attraverso l’utilizzo di un modello contrattuale che, sebbene non identico a quelli previsto nell'accordo locale della tua città, ne rispetti comunque il contenuto: un’eventuale difformità non produce, pertanto, l’invalidità del contratto, sempre che siano rispettati i vincoli di durata, di misura del canone e che siano specificate le esigenze del locatore o del conduttore per un tempo oggettivamente predeterminabile alla sottoscrizione del contratto. Il compito di individuare le singole specifiche esigenze dell’uno e dell’altro è rimesso alla contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative del tuo comune.</span></span></p><p> </p><p> </p><p></p><p> </p><p><span style="font-family: 'Verdana'"><span style="font-size: 12px">L’accordo territoriale del comune di Roma non fa alcun riferimento alla locazione di posti letto, pertanto dovrai concedere in locazione parziale, in via esclusiva, la stanza nel suo complesso, anche a più conduttori (calcolando la superficie utile locata) e in uso condiviso il bagno, la cucina, i corridoi ecc. Ciò porta a ritenere (ma attendo conferma) che la somma dei canoni dei tre singoli contratti A, B e C - disciplinati separatamente (il contratto per studenti può essere rinnovato, quello transitorio no), specificando chiaramente i vani dell’immobile locati a X, Y e Z, allegando al contratto una planimetria catastale che individui esattamente l’oggetto della locazione, con definizione delle parti dell’immobile in detenzione esclusiva e di quelle in detenzione comune - sia minore del canone massimo applicabile all’intera superficie dell’immobile, in caso di contratto unico, con ripartizione differenziata, fra i conduttori, del canone da corrispondere.</span></span></p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 269141, member: 31598"] [SIZE=3][FONT=Verdana][/FONT][/SIZE] [FONT=Verdana][SIZE=3]La risposta è negativa. I contratti transitori (ordinari e per studenti universitari) sono previsti dall’art. 5, comma 1 della legge n°431/1998 e sono disciplinati:[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]a) prima dal DM 5 marzo 1999 e poi dal DM 30 dicembre 2002 che detta le condizioni e le modalità per la stipula di detti contratti con durata inferiore a quella prevista dalla legge e destinati a soddisfare particolari esigenze delle parti;[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]b) dai singoli accordi locali che definiscono, nello specifico, le clausole che debbono essere obbligatoriamente presenti nei contratti citati.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]Il contratto in questione, quindi, deve essere stipulato esclusivamente utilizzando lo specifico contratto-tipo stabilito nell’accordo locale per il comune di Roma e depositato presso il comune medesimo. Si impone anche per questo tipo di contratto la forma scritta, a pena nullità (art. 1, ultimo comma, legge n°431/1998). L’obbligo di conformazione è comunque soddisfatto anche attraverso l’utilizzo di un modello contrattuale che, sebbene non identico a quelli previsto nell'accordo locale della tua città, ne rispetti comunque il contenuto: un’eventuale difformità non produce, pertanto, l’invalidità del contratto, sempre che siano rispettati i vincoli di durata, di misura del canone e che siano specificate le esigenze del locatore o del conduttore per un tempo oggettivamente predeterminabile alla sottoscrizione del contratto. Il compito di individuare le singole specifiche esigenze dell’uno e dell’altro è rimesso alla contrattazione territoriale tra le organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative del tuo comune.[/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3][/SIZE][/FONT] [FONT=Verdana][SIZE=3]L’accordo territoriale del comune di Roma non fa alcun riferimento alla locazione di posti letto, pertanto dovrai concedere in locazione parziale, in via esclusiva, la stanza nel suo complesso, anche a più conduttori (calcolando la superficie utile locata) e in uso condiviso il bagno, la cucina, i corridoi ecc. Ciò porta a ritenere (ma attendo conferma) che la somma dei canoni dei tre singoli contratti A, B e C - disciplinati separatamente (il contratto per studenti può essere rinnovato, quello transitorio no), specificando chiaramente i vani dell’immobile locati a X, Y e Z, allegando al contratto una planimetria catastale che individui esattamente l’oggetto della locazione, con definizione delle parti dell’immobile in detenzione esclusiva e di quelle in detenzione comune - sia minore del canone massimo applicabile all’intera superficie dell’immobile, in caso di contratto unico, con ripartizione differenziata, fra i conduttori, del canone da corrispondere.[/SIZE][/FONT] [/QUOTE]
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