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<blockquote data-quote="patrizia581958" data-source="post: 359223" data-attributes="member: 7711"><p>L’<strong><a href="http://www.pmi.it/economia/green-economy/news/68324/prestazione-energetica-bloccati-i-contratti-in-edilizia.html" target="_blank"><strong>Attestato di Prestazione Energetica</strong></a></strong> (<strong>APE</strong>) che deve essere allegato ai <u>contratti di vendita</u> e di locazione degli immobili pena la nullità del contratto (art. 6, D.L. n. 63/2013 – <a href="http://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/68101/decreto-ecobonus-ed-efficienza-energetica-approvato.html" target="_blank">Decreto Ecobonus</a>) in determinati casi<strong>non sconta né l’<u>imposta di bollo</u> né quella di registro</strong>. A chiarire quando è l’<a href="http://www.pmi.it/tag/agenzia-delle-entrate" target="_blank">Agenzia delle Entrate</a> con la Risoluzione n. 83.</p><p></p><p></p><p></p><p>Più in particolare viene precisato che l’APE, se presentato volontariamente per la registrazione (ad esempio per avere una data certa da attribuire all’APE), è soggetto all’<strong>imposta di registro nella misura di 168 euro</strong> e se allegato al contratto di locazione, con <u>dichiarazione di conformità</u>rilasciata da pubblico ufficiale, è soggetto ad<strong>imposta di bollo pari a 16 euro</strong> per ogni foglio (D.P.R. n. 642/1972). Il deposito dell’Attestato di Prestazione Energetica è tuttavia <strong>facoltativo</strong>: ai fini della registrazione dei contratti di locazione non vige per legge alcun obbligo di registrazione. Si può però optare per la registrazione dell’APE, con lo scopo di attribuirgli <strong>data certa</strong>, in questo caso l’attestato è soggetto sia all’imposta di bollo che all’imposta di registro.</p><p></p><p></p><p><span style="font-size: 18px"><strong> Imposta di registro e di bollo</strong></span></p><p>Riassumendo:</p><p></p><ul> <li data-xf-list-type="ul">l’APE deve essere<strong>allegato per legge ai contratti di vendita</strong> (art. 6, D.L. n. 63/2013) , cessione in comodato gratuito e locazione degli immobili;<br /> <br /> </li> <li data-xf-list-type="ul">la <strong>registrazione</strong> dell’APE è opzionale;<br /> <br /> </li> <li data-xf-list-type="ul">nel caso in cui l’APE non venga allegato in sede di registrazione del contratto di locazione di un immobile, non vige nessun ostacolo al deposito e non sono previste<strong>sanzioni</strong>;<br /> <br /> </li> <li data-xf-list-type="ul">nel caso in cui l’Attestato venga allegato in sede di <strong>registrazione del contratto di locazione</strong>, sia in originale che in copia semplice, l’APE non è soggetto né ad imposta di registro, né ad imposta di bollo;<br /> <br /> </li> <li data-xf-list-type="ul">qualora si decida di <strong>produrre volontariamente in data successiva</strong> alla registrazione del contratto di locazione è necessario pagare l’imposta di registro;<br /> <br /> </li> <li data-xf-list-type="ul">se si decide di allegare allegare al contratto di locazione copia dell’APE con<strong>dichiarazione di conformità</strong> all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, deve essere applicata l’imposta di bollo per ogni foglio.<br /> </li> </ul></blockquote><p></p>
[QUOTE="patrizia581958, post: 359223, member: 7711"] L’[B][URL='http://www.pmi.it/economia/green-economy/news/68324/prestazione-energetica-bloccati-i-contratti-in-edilizia.html'][B]Attestato di Prestazione Energetica[/B][/URL][/B] ([B]APE[/B]) che deve essere allegato ai [U]contratti di vendita[/U] e di locazione degli immobili pena la nullità del contratto (art. 6, D.L. n. 63/2013 – [URL='http://www.pmi.it/impresa/normativa/articolo/68101/decreto-ecobonus-ed-efficienza-energetica-approvato.html']Decreto Ecobonus[/URL]) in determinati casi[B]non sconta né l’[U]imposta di bollo[/U] né quella di registro[/B]. A chiarire quando è l’[URL='http://www.pmi.it/tag/agenzia-delle-entrate']Agenzia delle Entrate[/URL] con la Risoluzione n. 83. Più in particolare viene precisato che l’APE, se presentato volontariamente per la registrazione (ad esempio per avere una data certa da attribuire all’APE), è soggetto all’[B]imposta di registro nella misura di 168 euro[/B] e se allegato al contratto di locazione, con [U]dichiarazione di conformità[/U]rilasciata da pubblico ufficiale, è soggetto ad[B]imposta di bollo pari a 16 euro[/B] per ogni foglio (D.P.R. n. 642/1972). Il deposito dell’Attestato di Prestazione Energetica è tuttavia [B]facoltativo[/B]: ai fini della registrazione dei contratti di locazione non vige per legge alcun obbligo di registrazione. Si può però optare per la registrazione dell’APE, con lo scopo di attribuirgli [B]data certa[/B], in questo caso l’attestato è soggetto sia all’imposta di bollo che all’imposta di registro. [SIZE=5][B] Imposta di registro e di bollo[/B][/SIZE] Riassumendo: [LIST] [*]l’APE deve essere[B]allegato per legge ai contratti di vendita[/B] (art. 6, D.L. n. 63/2013) , cessione in comodato gratuito e locazione degli immobili; [*]la [B]registrazione[/B] dell’APE è opzionale; [*]nel caso in cui l’APE non venga allegato in sede di registrazione del contratto di locazione di un immobile, non vige nessun ostacolo al deposito e non sono previste[B]sanzioni[/B]; [*]nel caso in cui l’Attestato venga allegato in sede di [B]registrazione del contratto di locazione[/B], sia in originale che in copia semplice, l’APE non è soggetto né ad imposta di registro, né ad imposta di bollo; [*]qualora si decida di [B]produrre volontariamente in data successiva[/B] alla registrazione del contratto di locazione è necessario pagare l’imposta di registro; [*]se si decide di allegare allegare al contratto di locazione copia dell’APE con[B]dichiarazione di conformità[/B] all’originale rilasciata da un pubblico ufficiale, deve essere applicata l’imposta di bollo per ogni foglio. [/LIST] [/QUOTE]
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