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L'Esperto Immobiliare Risponde
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Il garante in un contratto di locazione
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Testo
<blockquote data-quote="Pennylove" data-source="post: 377160" data-attributes="member: 31598"><p>Come sempre, mancando l’esame del contratto, si può ragionare solo per approssimazione. Se si tratta, come pare, di un semplice contratto di fideiussione sulle sole obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione (art. 1936 del cod. civ. e seguenti) intercorrente tra un fideiussore ed il creditore garantito, in forza del quale il garante è obbligato, in solido con il debitore principale. al pagamento del debito (art. 1944, co. 1) e non di un contratto autonomo di garanzia (per lo più intercorrente fra un beneficiario ed una banca o una compagnia di assicurazione che assumono l’obbligazione di garanzia), atto a vincolare il garante ad eseguire, a prima domanda o a semplice richiesta, la prestazione del debitore, senza che il beneficiario debba dare prova del fondamento della sua pretesa e senza che il garante possa opporgli eccezioni (spesso di non semplice e breve soluzione), l’art. 1957 del cod.civ. stabilisce che “<em>il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso, però, l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi”. </em></p><p></p><p>Questo in linea generale, in quanto il termine temporale previsto dal 1957 risulta convenzionalmente derogabile dalle parti nell’ambito del principio di autonomia contrattuale (Cass. n°8839/2007): pertanto, se –come spesso accade nella prassi dei rapporti locativi di beni immobili – non viene indicato a contratto una scadenza della fideiussione, il locatore ha sei mesi di tempo (il fideiussore non può rimanere legato in eterno), dopo la scadenza dell’obbligazione principale, per chiedere al fideiussore di ricevere un pagamento sostitutivo.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Pennylove, post: 377160, member: 31598"] Come sempre, mancando l’esame del contratto, si può ragionare solo per approssimazione. Se si tratta, come pare, di un semplice contratto di fideiussione sulle sole obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione (art. 1936 del cod. civ. e seguenti) intercorrente tra un fideiussore ed il creditore garantito, in forza del quale il garante è obbligato, in solido con il debitore principale. al pagamento del debito (art. 1944, co. 1) e non di un contratto autonomo di garanzia (per lo più intercorrente fra un beneficiario ed una banca o una compagnia di assicurazione che assumono l’obbligazione di garanzia), atto a vincolare il garante ad eseguire, a prima domanda o a semplice richiesta, la prestazione del debitore, senza che il beneficiario debba dare prova del fondamento della sua pretesa e senza che il garante possa opporgli eccezioni (spesso di non semplice e breve soluzione), l’art. 1957 del cod.civ. stabilisce che “[I]il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale, purché il creditore, entro sei mesi, abbia proposto le sue istanze contro il debitore e le abbia con diligenza continuate. La disposizione si applica anche nel caso in cui il fideiussore ha espressamente limitato la sua fideiussione allo stesso termine dell’obbligazione principale. In questo caso, però, l’istanza contro il debitore deve essere proposta entro due mesi”. [/I] Questo in linea generale, in quanto il termine temporale previsto dal 1957 risulta convenzionalmente derogabile dalle parti nell’ambito del principio di autonomia contrattuale (Cass. n°8839/2007): pertanto, se –come spesso accade nella prassi dei rapporti locativi di beni immobili – non viene indicato a contratto una scadenza della fideiussione, il locatore ha sei mesi di tempo (il fideiussore non può rimanere legato in eterno), dopo la scadenza dell’obbligazione principale, per chiedere al fideiussore di ricevere un pagamento sostitutivo. [/QUOTE]
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