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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 609961" data-attributes="member: 56079"><p>Nulla lo vieta. Ovviamente non è consentito chiedere in questo caso un compenso di mediazione per la vendita di un proprio bene, se il mediatore viene a coincidere con una delle parti... a meno che lo stesso non sia affetto da sdoppiamento della personalità... un po' come se Norman vendesse il Bates Motel per conto della madre <img src="/styles/default/xenforo/smilies.emoji/people/slight_smile.emoji.svg" class="smilie" loading="lazy" alt=":)" title="Lieve sorriso :)" data-shortname=":)" /></p><p></p><p>In merito alla vendita di immobili di amici e parenti, penso che [USER=72232]@francesca63[/USER] abbia pienamente ragione. Il vincolo di parentela non si configura nè come una dipendenza, nè come una collaborazione, nè come una rappresentanza, di per sè.</p><p></p><p>Non si capirebbe quale differenza potrebbe esserci tra la vendita dell'appartamento dello zio e quello di un amico o di un buon conoscente...</p><p></p><p>Può al limite esistere un problema di "opportunità" legato alla mediazione di un immobile. Personalmente, non avrei alcun problema nel mediare la vendita di un appartamento, ad esempio di proprietà dei miei zii, rispetto ai quali mantengo un rapporto assolutamente distaccato.</p><p></p><p>Mentre non chiederei la mediazione per la vendita o l'affitto di un immobile dei miei genitori. Così come mi sta capitando in questo momento per una locazione. In quanto gli interessi dei miei genitori sarebbero comunque troppo vicini al sottoscritto per poter mantenere una condotta pienamente imparziale.</p><p></p><p>Si tratta in tutti i casi di una posizione personale che nulla avrebbe a che fare con quanto stabilito dalle norme.</p><p></p><p>Vi leggo al riguardo quanto riportato nel testo di diritto "Agente e mediatore immobiliare: diritti, doveri e responsabilità" Maggioli Editore. 600 pagine solo di analisi relative proprio a siffatte questioni.</p><p></p><p>"Del pari, il requisito dell'imparzialità non può ritenersi escluso per il solo fatto dell'esistenza di un rapporto di parentela fra il mediatore ed una delle parti messe in relazione per la conclusione dell'affare. Non basta, ad esempio, che il mediatore sia figlio di una di esse. Quel che conta è che il mediatore, anche se figlio di uno dei futuri contraenti, caratterizzi la sua azione in termini di neutralità rispetto alle parti in modo che la sua attività non possa ritenersi riferibile al padre, dominus dell'affare."</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 609961, member: 56079"] Nulla lo vieta. Ovviamente non è consentito chiedere in questo caso un compenso di mediazione per la vendita di un proprio bene, se il mediatore viene a coincidere con una delle parti... a meno che lo stesso non sia affetto da sdoppiamento della personalità... un po' come se Norman vendesse il Bates Motel per conto della madre :) In merito alla vendita di immobili di amici e parenti, penso che [USER=72232]@francesca63[/USER] abbia pienamente ragione. Il vincolo di parentela non si configura nè come una dipendenza, nè come una collaborazione, nè come una rappresentanza, di per sè. Non si capirebbe quale differenza potrebbe esserci tra la vendita dell'appartamento dello zio e quello di un amico o di un buon conoscente... Può al limite esistere un problema di "opportunità" legato alla mediazione di un immobile. Personalmente, non avrei alcun problema nel mediare la vendita di un appartamento, ad esempio di proprietà dei miei zii, rispetto ai quali mantengo un rapporto assolutamente distaccato. Mentre non chiederei la mediazione per la vendita o l'affitto di un immobile dei miei genitori. Così come mi sta capitando in questo momento per una locazione. In quanto gli interessi dei miei genitori sarebbero comunque troppo vicini al sottoscritto per poter mantenere una condotta pienamente imparziale. Si tratta in tutti i casi di una posizione personale che nulla avrebbe a che fare con quanto stabilito dalle norme. Vi leggo al riguardo quanto riportato nel testo di diritto "Agente e mediatore immobiliare: diritti, doveri e responsabilità" Maggioli Editore. 600 pagine solo di analisi relative proprio a siffatte questioni. "Del pari, il requisito dell'imparzialità non può ritenersi escluso per il solo fatto dell'esistenza di un rapporto di parentela fra il mediatore ed una delle parti messe in relazione per la conclusione dell'affare. Non basta, ad esempio, che il mediatore sia figlio di una di esse. Quel che conta è che il mediatore, anche se figlio di uno dei futuri contraenti, caratterizzi la sua azione in termini di neutralità rispetto alle parti in modo che la sua attività non possa ritenersi riferibile al padre, dominus dell'affare." [/QUOTE]
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