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<blockquote data-quote="CheCasa!" data-source="post: 451892" data-attributes="member: 56079"><p>Ciao Erika,</p><p>la dichiarazione dell'amministratore riguardante la situazione contabile del condominio è di norma richiesta dal notaio ma non ha uno specifico valore legale.</p><p>Non vi è quindi obbligo del notaio di citazione, allegazione o visione del documento. </p><p>Questo significa che, in assenza della medesima dichiarazione, non mutano le posizioni di acquirente e venditore rispetto agli obblighi di pagamento delle spese pregresse. Salvo che il notaio stesso non abbia inserito in atto un'apposita liberatoria concessa dall'acquirente al venditore.</p><p></p><p>In assenza quindi di un patto specifico al riguardo, il venditore resta obbligato al pagamento delle spese straordinarie già deliberate dall'assemblea e di quelle ordinarie dovute sino al giorno di stipula, anche qualora questi importi, come spesso accade, vengano conguagliati successivamente alla data della sottoscrizione dell'atto.</p><p></p><p>Naturalmente la tua possibilità di rivalsa è subordinata alla capienza del venditore che, se divenuto nullatenente, non sarà facile aggredire giuridicamente per il recupero del dovuto.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="CheCasa!, post: 451892, member: 56079"] Ciao Erika, la dichiarazione dell'amministratore riguardante la situazione contabile del condominio è di norma richiesta dal notaio ma non ha uno specifico valore legale. Non vi è quindi obbligo del notaio di citazione, allegazione o visione del documento. Questo significa che, in assenza della medesima dichiarazione, non mutano le posizioni di acquirente e venditore rispetto agli obblighi di pagamento delle spese pregresse. Salvo che il notaio stesso non abbia inserito in atto un'apposita liberatoria concessa dall'acquirente al venditore. In assenza quindi di un patto specifico al riguardo, il venditore resta obbligato al pagamento delle spese straordinarie già deliberate dall'assemblea e di quelle ordinarie dovute sino al giorno di stipula, anche qualora questi importi, come spesso accade, vengano conguagliati successivamente alla data della sottoscrizione dell'atto. Naturalmente la tua possibilità di rivalsa è subordinata alla capienza del venditore che, se divenuto nullatenente, non sarà facile aggredire giuridicamente per il recupero del dovuto. [/QUOTE]
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