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L'Esperto Immobiliare Risponde
Mutui Ipoteche Segnalazioni Crif Banche e Finanza
Il notaio mi ha bloccato la stipula a causa della nuova finanziaria
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Testo
<blockquote data-quote="ilpecchillo" data-source="post: 53810" data-attributes="member: 10211"><p>Le novità oggetto della discussione dovrebbero essere quelle contenute nell'art. 16 comma 15 della manovra finanziaria nell'ultima versione:</p><p></p><p>15. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono aggiunti i seguenti commi:</p><p>“1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.</p><p>1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.”</p><p></p><p>Occorre verificare se detta norma è contenuta nel testo definitivo e quando il provvedimento che la contiene sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale.</p><p></p><p>Riporto per comodità il testo dell'art. 29 della legge 52 del 1985 al quale verrebbero aggiunti i commi 1bis ed 1ter sopra riportati</p><p></p><p>ART. 29.</p><p>Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione , l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ilpecchillo, post: 53810, member: 10211"] Le novità oggetto della discussione dovrebbero essere quelle contenute nell'art. 16 comma 15 della manovra finanziaria nell'ultima versione: 15. All’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985, n. 52, sono aggiunti i seguenti commi: “1-bis. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere, per le unità immobiliari urbane, a pena di nullità, oltre all’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie. 1-ter. Il notaio può stipulare gli atti di cui al comma 1 solo previa individuazione degli intestatari catastali e verifica della loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari.” Occorre verificare se detta norma è contenuta nel testo definitivo e quando il provvedimento che la contiene sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Riporto per comodità il testo dell'art. 29 della legge 52 del 1985 al quale verrebbero aggiunti i commi 1bis ed 1ter sopra riportati ART. 29. Negli atti con cui si concede l'ipoteca o di cui si chiede la trascrizione , l'immobile deve essere designato anche con l'indicazione di almeno tre dei suoi confini. [/QUOTE]
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