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<blockquote data-quote="ingelman" data-source="post: 403550" data-attributes="member: 9646"><p>mata carissimo</p><p>ti ho postato quello che la legge prevede così come ti do per certo che il Notaio senza i riferimenti ai titoli urbanistici e in presenza di abusi non sanati non stipula sarebbe un atto nullo eccezion fatta, ai soli fini della commerciabilità , per gli immobili ante '67 (1 settembre 1967).</p><p></p><p>Ps non è assolutamente detto che si possono considerare regolari immobili ante 67 ..... ma riferito esclusivamente ad una validità sostanziale dell'atto stesso , accertata l’epoca di costruzione anteriore al 1 settembre 1967, il</p><p><u>requisito sostanziale di validità degli atti</u> (parliamo sempre di validità di un atto notarile) sussiste sempre, per una sorta diriconoscimento di regolarità urbanistica ex lege ai fini della commerciabilità dei beni.</p><p></p><p><a href="http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-urbanistico-in-genere/5389.pdf" target="_blank">http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-urbanistico-in-genere/5389.pdf</a></p><p></p><p>Volevo inoltre dirti che a me sembra errato anche un altro punto del post da te precedentemente riportato</p><p></p><p></p><p>Io non mi trovo in Toscana anche se qualche immobile l'ho venduto tra cui anche a Firenze Città dove operi tu leggendo il tuo profilo ed a me risulta l'esatto contrario, ovvero che la parte venditrice deve farsi redigere da un tecnico abilitato una relazione tecnica da allegare all'atto che attesti la regolarità urbanistica dell'immobile o quanto meno la sua commerciabilità,</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="ingelman, post: 403550, member: 9646"] mata carissimo ti ho postato quello che la legge prevede così come ti do per certo che il Notaio senza i riferimenti ai titoli urbanistici e in presenza di abusi non sanati non stipula sarebbe un atto nullo eccezion fatta, ai soli fini della commerciabilità , per gli immobili ante '67 (1 settembre 1967). Ps non è assolutamente detto che si possono considerare regolari immobili ante 67 ..... ma riferito esclusivamente ad una validità sostanziale dell'atto stesso , accertata l’epoca di costruzione anteriore al 1 settembre 1967, il [U]requisito sostanziale di validità degli atti[/U] (parliamo sempre di validità di un atto notarile) sussiste sempre, per una sorta diriconoscimento di regolarità urbanistica ex lege ai fini della commerciabilità dei beni. [url]http://www.notariato.it/it/primo-piano/studi-materiali/studi-materiali/diritto-urbanistico-in-genere/5389.pdf[/url] Volevo inoltre dirti che a me sembra errato anche un altro punto del post da te precedentemente riportato Io non mi trovo in Toscana anche se qualche immobile l'ho venduto tra cui anche a Firenze Città dove operi tu leggendo il tuo profilo ed a me risulta l'esatto contrario, ovvero che la parte venditrice deve farsi redigere da un tecnico abilitato una relazione tecnica da allegare all'atto che attesti la regolarità urbanistica dell'immobile o quanto meno la sua commerciabilità, [/QUOTE]
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