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<blockquote data-quote="Rudyaventador" data-source="post: 612767" data-attributes="member: 74685"><p>Prima regola anche sacita da legge che nessun terzo interessato al asta debba avere contatti con l esecutato e o occupante. Premesso cio ,non c'è da meravigliarsi che che l esecutato tenti di fare terrorismo su ogni visitatore . A parte questa premessa , l usocapione è un diritto che dave esser riconosciuto da una sentenza giudiziale che andra a costituire il diritto di prorieta nel registro immobiliare. Secondo il diritto di passaggio nel fondo altrui ha dei criteri e di certo non puo essere invasiva dividendo in due un fondo altresi la servitu di cui sopra per essere costituita deve avere il presupposto di accesso ad un fondo ed ad una proprietà. Detto cio nella parte esecutata dove in parte insiste l immobile abusivo , tale immobile sara soggetto a denuncia al comune di abbattimento ad opera del proprietario aggiudicatario , e si ha tempo se non erro 120 giorni dal decreto di trasferimento ( termine analogo nella durata al pagamento del saldo d asta) , diciamo che a volte le perizie sono carenti nel indicare l obbligo di abbattimento che gravera sul aggiudicatario ed in teoria viziate . Passando al atto pratico in caso di aggiudicazione l essecutato verra al limite anche con la forza pubblica a rilasciare l immobile sotto sequestro e ora trasferito all aggiudicatario, pertanto non vedo come potra abitare un manufatto sito anche se in parte sula proprieta del aggiudicatario nel tantomeno come possa accedervi , vista l affermazione che egli per transitare dovra entrare nella proprieta ,non avendone alcun titolo ne del resto la proprieta in esecuzione non prevede alcuna servitu du accesso. in altre parole il custode dovra far sloggiare obbligatoriamente su ordine del giudice che è dato anche alle forze di polizia l occupante non piu AUTORIZZATO DAL GIUDICE , ad occupare il bene SEQUESTRATO. Pertanto bastera demolire il solaio del immobile abusivo rendendolo inabitabile/INACCESSIBILE , e comunque in ogni caso qualora essi dovesse prendere con la forza clandestinamente il possesso una volta sloggiato dell immobile abusivo sara soggetto da parte tua oltre che a denuncia penale sia per invasione della proprieta che per aver ignorato un ordine del Autorita Giudiziaria , ad azione di rivindica . Altra questione se ho ben capito sia stata chiesta se la parte di immobile abusivo sia idoneo a costituire un presupossto di usocapione , la risposta è no in quanto divenendo proprietariol aggiudicatario il manufatto eventualemnte insistente sul confinante è di proprieta del confinante e non di chi abusivamente lo abbairealizzato ed occupato col fine di proporre poi una azione di usocapione . Viste che hai effetuato erifiche ma la prima esistono confinanti che esrcitano il didritto di propieta oppure tali fondi sono abbandonati? Poiche in tal caso il problema puo presentarsi per una vicinanza dell esecutat che abusivamente occupi uno dei fondi confinanti ( non nel manufatto di cui si è disquisito ) , che se abbandonati puo costituire un problema pratico di vicinanza ma qui entrnoin gioco valutazioni personali , ed a meno che siamo siti in zone particolari , esistono sempre le forze dell ordine a tutela contro di azioni di disturbo .</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="Rudyaventador, post: 612767, member: 74685"] Prima regola anche sacita da legge che nessun terzo interessato al asta debba avere contatti con l esecutato e o occupante. Premesso cio ,non c'è da meravigliarsi che che l esecutato tenti di fare terrorismo su ogni visitatore . A parte questa premessa , l usocapione è un diritto che dave esser riconosciuto da una sentenza giudiziale che andra a costituire il diritto di prorieta nel registro immobiliare. Secondo il diritto di passaggio nel fondo altrui ha dei criteri e di certo non puo essere invasiva dividendo in due un fondo altresi la servitu di cui sopra per essere costituita deve avere il presupposto di accesso ad un fondo ed ad una proprietà. Detto cio nella parte esecutata dove in parte insiste l immobile abusivo , tale immobile sara soggetto a denuncia al comune di abbattimento ad opera del proprietario aggiudicatario , e si ha tempo se non erro 120 giorni dal decreto di trasferimento ( termine analogo nella durata al pagamento del saldo d asta) , diciamo che a volte le perizie sono carenti nel indicare l obbligo di abbattimento che gravera sul aggiudicatario ed in teoria viziate . Passando al atto pratico in caso di aggiudicazione l essecutato verra al limite anche con la forza pubblica a rilasciare l immobile sotto sequestro e ora trasferito all aggiudicatario, pertanto non vedo come potra abitare un manufatto sito anche se in parte sula proprieta del aggiudicatario nel tantomeno come possa accedervi , vista l affermazione che egli per transitare dovra entrare nella proprieta ,non avendone alcun titolo ne del resto la proprieta in esecuzione non prevede alcuna servitu du accesso. in altre parole il custode dovra far sloggiare obbligatoriamente su ordine del giudice che è dato anche alle forze di polizia l occupante non piu AUTORIZZATO DAL GIUDICE , ad occupare il bene SEQUESTRATO. Pertanto bastera demolire il solaio del immobile abusivo rendendolo inabitabile/INACCESSIBILE , e comunque in ogni caso qualora essi dovesse prendere con la forza clandestinamente il possesso una volta sloggiato dell immobile abusivo sara soggetto da parte tua oltre che a denuncia penale sia per invasione della proprieta che per aver ignorato un ordine del Autorita Giudiziaria , ad azione di rivindica . Altra questione se ho ben capito sia stata chiesta se la parte di immobile abusivo sia idoneo a costituire un presupossto di usocapione , la risposta è no in quanto divenendo proprietariol aggiudicatario il manufatto eventualemnte insistente sul confinante è di proprieta del confinante e non di chi abusivamente lo abbairealizzato ed occupato col fine di proporre poi una azione di usocapione . Viste che hai effetuato erifiche ma la prima esistono confinanti che esrcitano il didritto di propieta oppure tali fondi sono abbandonati? Poiche in tal caso il problema puo presentarsi per una vicinanza dell esecutat che abusivamente occupi uno dei fondi confinanti ( non nel manufatto di cui si è disquisito ) , che se abbandonati puo costituire un problema pratico di vicinanza ma qui entrnoin gioco valutazioni personali , ed a meno che siamo siti in zone particolari , esistono sempre le forze dell ordine a tutela contro di azioni di disturbo . [/QUOTE]
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