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<blockquote data-quote="sanmon" data-source="post: 103817" data-attributes="member: 15135"><p>e secondo te una persona di 80 anni sa tutte queste cose???e se poi anche se non ha 80 anni la persona e magari ha ereditato un bene così con quel abuso con sopra un bel mutuo?ma daiiiiiiii antonello ayooooo.Ho letto sempre su immobilio questa risposta:Un atto notarile comprendente abusi edilizi, noti o no, è nullo con sanzioni anche penali a carico di chi vende e pure del Notaio, il quale ovviamente non stipulerà l'atto.</p><p></p><p>In fase di compromesso, si può chiedere al venditore che la stipula avvenga solo quando l'abuso è stato sanato (se questo è possibile) altrimenti si può senz'altro chiedere la risoluzione del compromesso e la restituzione della caparra (altri danni è possibile chiederli solo per vie giudiziarie).Ho trovato anche questa nota: </p><p>Verificare l’esistenza di vincoli di natura urbanistica che potrebbero impedire il trasferimento dell’ immobile. E’ importante, già al momento della stipula del contratto preliminare, accertarsi che l’immobile non sia stato in tutto o in parte costruito abusivamente ovvero che sia stata o meno concessa l’autorizzazione in sanatoria. La legge, infatti, sanziona a pena di nullità i trasferimenti immobiliari che non contengono la previa dichiarazione relativa alla regolarità dell’edificio compravenduto rispetto alla disciplina urbanistica. (art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 e legge 724/94).</p><p>Invero, le suddette valutazioni normalmente sono effettuate dal notaio incaricato della compravendita, grazie alla relazione del geometra o altro tecnico di fiducia. Tuttavia, in non pochi casi accade che in sede di stipula del contratto definitivo ci si trova davanti a qualche "sorpresa". A titolo esemplificativo potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui il bene oggetto della compravendita presenti un abuso edilizio che non e’ stato condonato: si pensi al caso in cui sia stata chiusa una veranda ricavandone magari un angolo cottura o addirittura altro vano abitativo. In questi casi il bene oggetto di interesse non è compravendibile a pena di nullità.</p><p>Insomma tutto mi fa pensare che ho ragione.</p><p>Comunque grazie.</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="sanmon, post: 103817, member: 15135"] e secondo te una persona di 80 anni sa tutte queste cose???e se poi anche se non ha 80 anni la persona e magari ha ereditato un bene così con quel abuso con sopra un bel mutuo?ma daiiiiiiii antonello ayooooo.Ho letto sempre su immobilio questa risposta:Un atto notarile comprendente abusi edilizi, noti o no, è nullo con sanzioni anche penali a carico di chi vende e pure del Notaio, il quale ovviamente non stipulerà l'atto. In fase di compromesso, si può chiedere al venditore che la stipula avvenga solo quando l'abuso è stato sanato (se questo è possibile) altrimenti si può senz'altro chiedere la risoluzione del compromesso e la restituzione della caparra (altri danni è possibile chiederli solo per vie giudiziarie).Ho trovato anche questa nota: Verificare l’esistenza di vincoli di natura urbanistica che potrebbero impedire il trasferimento dell’ immobile. E’ importante, già al momento della stipula del contratto preliminare, accertarsi che l’immobile non sia stato in tutto o in parte costruito abusivamente ovvero che sia stata o meno concessa l’autorizzazione in sanatoria. La legge, infatti, sanziona a pena di nullità i trasferimenti immobiliari che non contengono la previa dichiarazione relativa alla regolarità dell’edificio compravenduto rispetto alla disciplina urbanistica. (art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 e legge 724/94). Invero, le suddette valutazioni normalmente sono effettuate dal notaio incaricato della compravendita, grazie alla relazione del geometra o altro tecnico di fiducia. Tuttavia, in non pochi casi accade che in sede di stipula del contratto definitivo ci si trova davanti a qualche "sorpresa". A titolo esemplificativo potrebbe verificarsi l’ipotesi in cui il bene oggetto della compravendita presenti un abuso edilizio che non e’ stato condonato: si pensi al caso in cui sia stata chiusa una veranda ricavandone magari un angolo cottura o addirittura altro vano abitativo. In questi casi il bene oggetto di interesse non è compravendibile a pena di nullità. Insomma tutto mi fa pensare che ho ragione. Comunque grazie. [/QUOTE]
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