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<blockquote data-quote="P Contrucci" data-source="post: 353316" data-attributes="member: 44950"><p>Verissimo. Ho incontrato oggi il mio legale il quale mi ha confermato proprio questo punto, che dipende molto (tutto?) dall'umore del giudice al momento della lettura delle carte... e questo e' piuttosto raccapricciante... l'art 1273 e' chiaro, non c'e' tanto margine da interpretare... <em>Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411<em>]</em> . L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1230, 1268, 1272, 1274]. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo . In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito , e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta [1413<em>]</em> .</em></p><p></p><p>ovvero, dice che c'e' la possibilita' che la banca aderisca , con conseguente liberazione del debitore, ma questo solo se questo e' scritto nella stipulazione ( nostro preliminare ) che e' esattamente la mia linea nella citazione. Nel preliminare questo non era sottointeso.. insomma se dipende sempre tutto dall'umore del giudice a che serve il codice civile?</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="P Contrucci, post: 353316, member: 44950"] Verissimo. Ho incontrato oggi il mio legale il quale mi ha confermato proprio questo punto, che dipende molto (tutto?) dall'umore del giudice al momento della lettura delle carte... e questo e' piuttosto raccapricciante... l'art 1273 e' chiaro, non c'e' tanto margine da interpretare... [I]Se il debitore e un terzo convengono che questi assuma il debito dell'altro, il creditore può aderire alla convenzione, rendendo irrevocabile la stipulazione a suo favore [1411[I]][/I] . L'adesione del creditore importa liberazione del debitore originario solo se ciò costituisce condizione espressa della stipulazione o se il creditore dichiara espressamente di liberarlo [1230, 1268, 1272, 1274]. Se non vi è liberazione del debitore, questi rimane obbligato in solido col terzo . In ogni caso il terzo è obbligato verso il creditore che ha aderito alla stipulazione nei limiti in cui ha assunto il debito , e può opporre al creditore le eccezioni fondate sul contratto in base al quale l'assunzione è avvenuta [1413[I]][/I] .[/I] ovvero, dice che c'e' la possibilita' che la banca aderisca , con conseguente liberazione del debitore, ma questo solo se questo e' scritto nella stipulazione ( nostro preliminare ) che e' esattamente la mia linea nella citazione. Nel preliminare questo non era sottointeso.. insomma se dipende sempre tutto dall'umore del giudice a che serve il codice civile? [/QUOTE]
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