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L'Esperto Immobiliare Risponde
Donazione Eredità Successione Usucapione e Servitù
Immobile ereditato e differente volontà di destinazione tra eredi
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Testo
<blockquote data-quote="roberto.spalti" data-source="post: 71129" data-attributes="member: 553"><p>Credo che i ltuo caso rientri nel CC:</p><p>Art. 720.</p><p>Immobili non divisibili.</p><p></p><p>Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.</p><p></p><p> _______________</p><p></p><p> Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 gennaio 2008, n. 12119 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 22 giugno 2009, n. 2066 in Altalex Massimario.</p><p></p><p>Art. 721.</p><p>Vendita degli immobili.</p><p></p><p>I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria.</p><p></p><p>Auguri</p></blockquote><p></p>
[QUOTE="roberto.spalti, post: 71129, member: 553"] Credo che i ltuo caso rientri nel CC: Art. 720. Immobili non divisibili. Se nell'eredità vi sono immobili non comodamente divisibili, o il cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non può effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o anche nelle porzioni di più coeredi, se questi ne richiedono congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi è a ciò disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto. _______________ Cfr. Cassazione Civile, sez. II, sentenza 22 gennaio 2008, n. 12119 e Tribunale di Bari, sez. II civile, sentenza 22 giugno 2009, n. 2066 in Altalex Massimario. Art. 721. Vendita degli immobili. I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorità giudiziaria. Auguri [/QUOTE]
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